martedì 2 agosto 2011

Lavori usuranti: pronta la modulistica

È stato pubblicato sul sito del Ministero il modello con cui comunicare alla direzione provinciale del lavoro agli istituti previdenziali competenti l’effettuazione di lavoro usurante con cicli a catena. Il modulo, denominato Lav-Us, va compilato e trasmesso online entro il 31 luglio. Come previsto nella circolare del Lavoro 15/2011, il modello ha una forma semplificata. Le prime tre sezioni contengono i dati identificativi generali del datore di lavoro: quelli anagrafici e quelli previdenziali e assicurativi. I datori di lavori assicurati Inps dovranno compilare la sezione specifica, indicando la matricola comprensiva del codice statistico contributivo e del codice di autorizzazione, e ripetendo questi dati per ciascuna delle altre posizioni assicurative. I datori assicurati presso altri enti previdenziali, invece, indicheranno l’ente competente nell’apposita sezione «altri enti».

Nella sezione Inail invece le aziende dovranno limitarsi a inserire il codice cliente, che rappresenta il codice generale identificativo del rapporto assicurativo in essere con l’Istituto. Come indicato nella circolare ministeriale, nel modello dovranno essere elencate le singole unità produttive presso le quali si svolgono le lavorazioni usuranti. Considerando che la comunicazione da compilare deve essere indirizzata alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, e nell’ottica di semplificazione che caratterizza il nuovo adempimento, si ritiene che l’unità produttiva debba essere considerata quale sede di lavoro. Per ciascuna unità il datore di lavoro specifica l’indirizzo, il codice della sede Inps competente, la posizione assicurativa territoriale Inail nonché il numero dei lavoratori impiegati in quella sede e interessati dai processi produttivi a catena. Con riferimento a quest’ultimo dato, si ricorda che il ministero ha precisato che si tratta di un numero meramente indicativo, e che eventuali scostamenti non saranno considerati passibili di sanzione.

Nell’ultima sezione le informazioni richieste servono per identificare il soggetto che materialmente trasmette la comunicazione, con l’obbligo di allegare il relativo documento di riconoscimento, previo accreditamento all’invio (funzione quest’ultima non ancora attiva). La comunicazione potrà essere inviata anche tramite i soggetti abilitati ex articolo 1 della legge 12/1979 (consulenti del lavoro, dottori commercialisti eccetera), dalla società capogruppo per le controllate e collegate (articolo 2359 del Codice civile) e dalle associazioni di categoria

M.D.