mercoledì 1 dicembre 2010

Vademecum su SCIA e DIA

Il Ministero per la Semplificazione normativa ha chiarito con che la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività introdotta con la manovra estiva, sostituirà in molti casi la DIA, Denuncia di Inizio Attività.
Funzionamento della nuova procedura
Diventa possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell’interessato all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla DIA, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.
La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti dal Dpr 445/2000, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall’Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l’esecuzione di verifiche preventive previste dalla legge.
Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 445/2000.
Per capire quando è applicabile la SCIA è necessario fare delle valutazioni preliminari.
E’ fondamentale accertarsi che l’intervento non rientri nei casi di: 
edilizia libera, come manutenzioni ordinarie, eliminazione di barriere architettoniche senza alterare la sagoma degli edifici, opere temporanee per ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra per l’esercizio dell’attività agricola, serre mobili;
interventi soggetti a comunicazione, come manutenzioni straordinarie su parti non strutturali degli edifici, pavimentazione di spazi esterni, installazione di pannelli solari, realizzazione di aree ludiche e arredo di aree pertinenziali;
interventi soggetti a permesso di costruire, come nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.
La Scia non sostituisce neanche la Super-Dia, prevista dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia. Fanno capo a questa disciplina gli interventi urbanistici in cui è possibile usare la Dia in alternativa al permesso di costruire quali:
ristrutturazione che porti a un edificio diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, mutamenti di volume, sagoma, prospetti o, limitatamente ai centri storici, della destinazione d’uso;
nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive dichiarata dal Comune in sede di approvazione di detti piani attuativi;
nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
In questi casi la sostituzione della Dia con la Scia non è automatica, ma si deve continuare ad usare la vecchia procedura. Valgono le stesse considerazioni per le leggi regionali che, prima dell’entrata in vigore della manovra, hanno deciso il ricorso alla Dia in alternativa al permesso di costruire per alcuni interventi.
In secondo luogo è deve essere valutata l’esistenza di un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale gravante sull’immobile su cui si intende intervenire, in presenza del quale si potrà usare la Scia solo allegando il parere positivo della Soprintendenza. La Scia, infatti, non può sostituire i nulla osta delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, ma deve accompagnarsi ad essi.
Quando si applica la Scia
La Scia si applica a:
restauro e risanamento conservativo come consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi costitutivi, inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari per l’utilizzo dell’immobile;
ristrutturazione edilizia, nella quale rientrano anche le demolizioni e ricostruzioni con stessa volumetria e sagoma;
varianti al permesso di costruire per opere che non incidono su parametri urbanistici e volumetrie, non modificano destinazione d’uso e categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le prescrizioni del permesso di costruire.
E’ possibile presentare la Scia, senza ulteriori oneri, al Comune in cui si trova l’immobile e iniziare i lavori nello stesso giorno. La segnalazione deve essere corredata dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione, che ha 60 giorni di tempo per fermare i lavori in presenza di carenza dei requisiti. Il limite di tempo si allunga in caso di rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica. I pareri degli organi o degli enti appositi sono sostituiti dalle autocertificazioni. In presenza di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 445/2000.
Attenzione ai casi incerti
Secondo una nota esplicativa alle Dia già presentate si applica la normativa vigente in quel momento, salva la possibilità per il privato di avvalersi del nuovo strumento presentando una Scia per il medesimo intervento. 
Segnaliamo che molti comuni hanno continuato ad accettare la Dia, dando luogo a due procedure parallele. Applicando alla lettera la nota, potrebbero non essere valide le Dia presentate dopo l’entrata in vigore della manovra i cui lavori, decorsi i 30 giorni previsti dalla vecchia normativa, sono già in corso.
M.D.