Dal 24 novembre, con l’entrata in vigore del collegato lavoro (legge 183), saranno in vigore penalità legate ad orari di lavoro “fuori limite”.
Le sanzioni varieranno a seconda del numero di lavoratori coinvolti o alla reiterazione degli inadempimenti in determinati intervalli di tempo.
Ad esempio, la mancata concessione del riposo giornaliero di almeno 11 ore nelle 24 ore costerà al datore di lavoro da 50 a 150 euro se riguarda un numero massimo di 5 lavoratori o se si è verificata (anche per un solo lavoratore) per non più di due periodi di 24 ore.
La sanzione è aumentata da 300 a 1.000 euro se il mancato riposo ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificato (anche per un solo lavoratore) in 3 o 4 periodi di 24 ore, per aumentare nella misura da 900 a 1.500 euro se sono interessati più 10 lavoratori o almeno 5 periodi di 24 ore. In quest’ultimo caso si può pagare in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo), come previsto dalla legge 689/81 (articolo 16).
La sanzione è stabilita in misura fissa per “classi di infrazioni”. Non va moltiplicata per il numero dei dipendenti coinvolti.
Per le violazioni sul superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro e la mancata concessione del riposo settimanale di 24 ore ogni sette giorni (o in media ogni 14 giorni) la gradualità delle sanzioni è stabilita in rapporto al numero dei soggetti coinvolti e alla reiterazione delle violazioni nell’intervallo di tempo che coincide con quello di riferimento per il calcolo della durata media dell’orario settimanale.
Il ministero ha precisato che il computo dei lavoratori interessati da violazioni della normativa sull’orario va effettuato per testa, senza alcun riproporzionamento per i dipendenti part time. Alle infrazioni commesse prima del 24 novembre continua ad applicarsi l’apparato sanzionatorio fino ad allora in vigore.
M.D.