giovedì 29 luglio 2010

Stress da lavoro-correlato

Entro il 1° agosto 2010 tutte le aziende dovranno adempiere agli obblighi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a stress lavoro-correlato.


Lo stress lavoro-correlato rientra nella valutazione dei rischi in quanto vi è un’accertata incidenza sulla salute dei lavoratori.


Tra i fattori da analizzare ai fini dell’individuazione di problemi di stress lavoro-correlato, l’art. 4, comma 2, dell’accordo interconfederale del 3 ottobre 2004, evidenzia:


l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra competenze e requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro ecc.);


le condizioni di lavoro ed ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.); la comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.); la presenza di fattori soggettivi quali tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alle situazioni, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti ecc.


La sanzione prevista per la mancata valutazione di tale rischio prevede l’ammenda da 5 a 15 mila Euro e l’arresto da 4 a 8 mesi.

E.M.


martedì 27 luglio 2010

Lavoratori aticipi: salute e sicurezza

Con il Decreto Legislativo n. 81/08 sono stati chiariti gli obblighi di salute e sicurezza in caso di inserimento all’interno dell’organizzazione di lavoratori che operano con contratti atipici.

E’ l’articolo 3 del Testo Unico, che prevede al comma 5 che “nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore”.

Il lavoratore somministrato non beneficia del regime predisposto dall’art. 26 bensì beneficia di un regime ben più ampio e tutelativo, in quanto deve essere destinatario di “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto che sono a carico dell’utilizzatore”, fermo restando, che ai sensi dell’art. 23 c. 5 D.Lgs. 276/03, richiamato da tale norma, “l’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti”

Per quanto riguarda l’applicazione delle regole sul computo dei lavoratori (ai fini delle varie soglie numeriche individuate dalla legge, dalle quali vengono fatti discendere svariati obblighi quali quello del SPP interno, della riunione periodica annuale, o la facoltà del datore di lavoro di svolgere direttamente le funzioni di RSPP etc.), l’art. 4 comma 2 dispone che “i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.”

Ai sensi dell’art. 37 c. 4 D.Lgs. 81/08, poi, “la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.”

Disciplina analoga a quella predisposta per la somministrazione è prevista per il distacco, che si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa” (art. 30 D.Lgs. 276/2003).

In termini di ripartizione degli obblighi prevenzionali, esso è regolato dall’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 81/08 che prevede che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

E.M

lunedì 12 luglio 2010

Collaboratori

Centro Contabile Euro

Commercialista

Via Primavera, n. 26/B - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/635184

E-mail. grabiagi@tin.it


CO. SER. Soc. Coop. a r.l.

Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende

Via La Malfa, n. 33/1 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/641253

Sito Internet. www.coser.org

E-mail. info@coser.org


Consorpromo S.r.l.

Sviluppo servizi globali per le aziende

Via Mori, n. 6 - 40054 Budrio loc. Prunaro (BO)

Tel. 051/6920790

Sito Internet. www.consorpromo.com

E-mail. info@consorpromo.com


Contabilart

Servizi Contabili

Via Zanotti Maria, n. 12/D - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/626477

E-mail. cscontabilart@tin.it


Contabilità & Servizi

Commercialisti e Revisori Contabili

Via Marconi, n. 7 - 40059 Medicina (BO)

Tel. 051/857525

Sito Internet. www.contabilitaeservizi.it

E-mail. info@contabilitaeservizi.it


CST Consulting

Consulenza fiscale e del lavoro

Via Setta, n. 5 - 40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 051/843811

Sito Internet. www.cststudio.it

E-mail. info@cststudio.it


Dott. ssa Vanda Argentesi

Consulente del lavoro

Via Saffi, n. 14/A - 40059 Medicina (BO)

Tel. 051/850634

E-mail. argentesivanda@libero.it


Dr. Fabbri Paola

Commercialista

Via Garibaldi, n. 40 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/28418


GISA S.r.l

Servizi di Medicina Preventiva rivolti alle aziende

Via Innocenzo da Imola, n. 7 - 40133 Bologna (BO)

Tel. 051/388964

E-mail. gisaorganizzazione@email.it

gisaformazione@email.it


L. e A. Centro Servizi srl

Consulenza fiscale ed amministrativa

Via Selice, n. 211 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/641828

E-mail. info@leacentroservizi.it


Michele Rag. Pezzoli

Consulente del lavoro

Via Carlo Sigonio, n. 2 - 40137 Bologna (BO)

Tel. 051/300000

E-mail. studio300000@libero.it


Mirna Schiassi

Consulente del lavoro

Via Saffi, n. 79 - 40059 Medicina (BO)

Tel. 051/6970781

E-mail. mirnaschiassi@libero.it


Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport

Commercialista

Imola (BO):

Via La Malfa, n. 33/2 - Tel. 0542/641273

Castel San Pietro Terme (BO):

Viale Repubblica, n. 12 - Tel. 051/948695

Bologna:

Piazza dei Martiri, n. 1/2 - Tel. 051/4211299

E-mail. info@olimpiagestsport.com


Parmeggiani Rag. Roberta

Commercialista

Via Garibaldi, n. 4 - 40066 Pieve di Cento (BO)

Tel. 051/973710


Raffaele Dott. Fraietta

Consulente del lavoro

Via Magini, n. 6 - 40139 Bologna (BO)

Tel. 051/548856

E-mail. raffaele.fraietta@consulentidellavoro.it


Rag. Cosetta Colletti

Commercialista e revisore contabile

Via Cavour, n. 34 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/30816


Rag. Davide Busi Rag. M. Stefano Busi

Commercialisti - Consulenti del lavoro

Via di Corticella, n. 181/4 - 40128 Bologna (BO)

Tel. 051/324206


Rag. Paola Giordani

Consulente del Lavoro

Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)

Tel. 051/6951230

E-mail. cdl@studiopaolagiordani.it


Rag. Quinto Baldassarri

Via Cavour, n. 68 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/35024

E-mail. baldassarri@imolanet.com


Studio Associato Mangini - Ferraro

Consulenti del lavoro

Via Bondanello, n. 18/B - 40013 Castel Maggiore (BO)

Tel. 051/6320074

E-mail. mangini@studio-mf.it


Studio Associato Tellarini

Dottori Commercialisti

Via Cavour, n. 68 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/35024

E-mail. info@studiotellarini.com


Studio Calzati

Consulenti associati

Via Ercole Nani, n. 15/C - 40132 Bologna (BO)

Tel. 051/401334

E-mail. studiocalzati@libero.it


Studio Donati

Consulenti del lavoro

Via Mazzini, n. 57 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/32387

E-mail. studiodonati@fastmail.it


Studio Donini srl

Consulenze amministrative e contabili

Sede: Castel S. Pietro T. - fraz. Osteria Grande

Via Emilia Ponente, n. 6177/C - Tel. 051/946564

Unità locale: Imola

Viale Dante, n. 18 - Tel. 0542/22639

Sito Internet. www.studiodonini.it

E-mail. donini@studiodonini.it


Studio Dott. Giacomino Dal Monte

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Emilia, n. 116 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/30614

E-mail. francesco@studiodalmonte.com


Studio Giorgi e Vitelli

Consulenti del lavoro associato

Via Toscana, n. 42/7 - 40141 Bologna (BO)

Tel. 051/475933

E-mail. giovit@studiogiorgi-vitelli.191.it


Studio Martini

Commercialista

Via Emilia, n. 107 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/28616

E-mail. info@martiniegeminiani.com


Studio Normanni

Commercialista

Via Emilia, n. 187 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/611411


Studio Prof. Associato Bortolotti

Piazza dei Martiri, n. 5/2 - 40121 Bologna (BO)

Tel. 051/242610

E-mail. segreteria@studioassbortolotti.it


Studio Rag. Adolfo Lefons

Commercialista - Consulente del lavoro

Via degli Orti, n. 22 - 40137 Bologna (BO)

Tel. 051/444114

E-mail. adlefons@tin.it


Studio Dott. Mezzetti Barbara

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)

Tel. 051/942660

E-mail. b.mezzetti@studiomezzetti.bo.it


domenica 11 luglio 2010

SISTRI: chiarimenti dal Ministero

Riportiamo alcune domande a cui il Ministero dell’Ambiente ha dato risposta aggiornando la pagina delle domande/risposte più frequenti circa il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).


1.Cessazione della produzione di rifiuti pericolosi

Un’azienda che fino ad adesso ha prodotto rifiuti pericolosi (olio, batterie, filtri) dalla manutenzione ordinaria dei propri automezzi (autocarri, macchine operatrici), ma che, da ora in poi, si rivolgerà a terzi (autofficine) può ritenersi esonerata dall’obbligo di iscriversi al SISTRI previo smaltimento di quanto prodotto fin qui in termini di “rifiuti pericolosi”?

Se sì, deve smaltire i “rifiuti prodotti” prima della scadenza del termine di iscrizione al SISTRI o è sufficiente che smaltisca prima dell’avvio dell’operatività del SISTRI (sempre rispettando i limiti del “deposito temporaneo”)?

L’azienda può ritenersi esonerata dall’iscrizione, sempre che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati, se provvede allo smaltimento dei rifiuti pericolosi ancora in suo possesso prima dell’avvio dell’operatività del SISTRI per il gruppo di riferimento.

2.Iscrizione al Sistri nel caso di smaltimento di autoveicoli

Un’azienda, non obbligata all’iscrizione al SISTRI, che, una volta operativo il SISTRI, avrà necessità di smaltire (radiare) un autoveicolo (rifiuto speciale pericoloso) dovrà preventivamente iscriversi al SISTRI, pagare il contributo annuo e quindi cancellarsi per non continuare a pagare negli anni successivi ?

Esatto. L’azienda dovrà iscriversi al SISTRI come produttore di rifiuti pericolosi e quindi cancellarsi se non prevede di dover smaltire altri rifiuti pericolosi negli anni successivi. Se però la proprietà del veicolo viene ceduta ad un concessionario, il quale provvederà successivamente alla radiazione e demolizione del veicolo od alla sua reimmissione nel mercato come veicolo usato, eventualmente nell’ambito di una compravendita di un veicolo nuovo, l’azienda che cede il veicolo non dovrà iscriversi al Sistri.

3.Iscrizione di cantieri e possesso di tecnologie informatiche

I 6 mesi sono per il cantiere nel suo complesso o sono per la singola ditta operante in cantiere? Se prevedo di stare 5 mesi e non mi iscrivo, poi sforo e sto più di 6 mesi (come spesso accade) come mi comporto?

L’art. 6 comma 6 del DM 17/12/2009 (Particolari tipologie – cantieri) parla di “rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema SISTRI.” In altre parole, un’azienda che opera per un tempo anche inferiore a 6 mesi in un cantiere dotato di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema Sistri dovrà provvedere ad iscrivere il cantiere come propria Unità Locale. Nel caso in cui il cantiere originariamente previsto per un numero di mesi inferiori a 6 e non dotato di tecnologie adeguate, debba protrarre la propria operatività oltre i 6 mesi, allora le ditte operanti in quel cantiere dovranno iscrivere il cantiere come propria unità locale e dotarsi delle tecnologie adeguate per l’accesso al SISTRI.

4.Rifiuti prodotti da cantieri

Una ditta iscritta al trasporto c/proprio di rifiuti da costruzione e demolizione (quindi codici 17 non pericolosi) che nella propria autorizzazione al trasporto ha anche i codici degli imballaggi (quindi codici col 15 sempre non pericolosi) e più di 10 dipendenti, è obbligata all’iscrizione al Sistri come produttore di non pericolosi e trasportatore di non pericolosi (quindi chiavetta + black box su tutti i camion autorizzati al trasporto) o anche i codici 15, in questo caso, sono considerati come rifiuti da costruzione e demolizione?

Sono soggette ad iscrizione al SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali di cui alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, mentre le imprese che producono i rifiuti speciali derivanti da costruzione e demolizione (lettera b) non sono soggette ad iscrizione. Quindi nel caso di produzione di rifiuti di imballaggi non pericolosi, derivanti unicamente dalle attività di costruzione o demolizione, l’impresa non è tenuta all’iscrizione al SISTRI come produttore di rifiuti, a meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati.

5.Classificazione delle bombolette spray (contenitori a pressione vuoti)

Il Codice CER 150111 riguarda solo contenitori a pressione vuoti che abbiano “ospitato” delle “matrici solide porose pericolose” oppure concerne tutti i contenitori a pressione vuoti, a prescindere dal contenuto delle suddette matrici pericolose?

15 01 11* [Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti]

Premesso che la domanda non riguarda il SISTRI, ma la classificazione dei rifiuti in generale, va ricordato che Il Codice CER 150111 riguarda tutti i contenitori a pressione vuoti. Qualora ci fossero gas residui, si potrebbero utilizzare anche i codici relativi alla subcategoria 16.06.

6.Impianti mobili di recupero/smaltimento

I gestori di impianti mobili di recupero/smaltimento di cui all’art. 208 comma 15 del DLgs 152/06 per i quali ad oggi non è possibile l’iscrizione all’Albo e per i quali ad oggi non c’è l’obbligo di MUD (almeno per le attività di recupero) (era previsto nel nuovo MUD): devono iscriversi, come ed in che tempi?

Gli impianti mobili sono a tutti gli effetti impianti di gestione dei rifiuti e quindi sono soggetti all’iscrizione al Sistri. I gestori degli impianti mobili iscrivono l’impianto mobile prima dell’inizio della campagna di trattamento come unità locale, riportando come indirizzo quello del sito prescelto per la campagna di attività. Successivamente al termine dell’attività, il gestore dell’impianto mobile provvederà alla cancellazione dell’unità locale dal Sistri, avvalendosi di quanto previsto all’art. 3 comma 7.

7.Rifiuti prodotti nell’ambito di attività di bonifica

Per le altre categorie di iscrizione all’Albo (es. bonifica siti contaminati cat. 9, bonifica beni contenenti amianto cat. 10) a parte per la produzione di rifiuti, è previsto che si iscrivano anche per l’attività di gestione dei rifiuti che conducono?

Poiché il SISTRI non introduce modifiche nella legislazione relativa ai rifiuti, tali soggetti dovranno comportarsi conformemente a come si comportano attualmente nell’ambito delle attività di bonifica. In altre parole, se nell’ambito di un’attività di bonifica tali soggetti risultano produttori di rifiuti e/o recuperatori/smaltitori, dovranno iscriversi al SISTRI come tali. Se nell’ambito di attività di bonifica tali soggetti operano esclusivamente come operatori di impianti o macchinari (ad esempio un impianto di bioventing per la bonifica in-situ di suoli contaminati, o macchinari per lo scavo dei terreni contaminati) ma gli eventuali rifiuti prodotti rimangono in capo al proprietario del sito contaminato, allora sarà quest’ultimo che dovrà iscriversi come produttore.

8.Soggetti autorizzati allo spandimento dei fanghi in agricoltura

Le aziende che effettuano spandimento fanghi in agricoltura (tipicamente agroalimentari), disciplinato della L. 99/1992, e sono dotate di autorizzazione allo spandimento (R10) in base ad una normativa regionale (ad es Emilia Romagna DG 2773/04 e successive modifiche), sono tenuti ad iscriversi al sistema come recuperatori?

Tutti i soggetti autorizzati allo spandimento dei fanghi in agricoltura R10 devono iscriversi al SISTRI nella categoria recuperatori/smaltitori.


sabato 10 luglio 2010

Cattolica Assicurazioni

LAVORARE IN SICUREZZA TI FA’

RISPARMIARE FINO AL 45%

SULLE POLIZZE ASSICURATIVE


Certificazione ed assistenza SIGEA conferiscono un’ulteriore garanzia all’azienda che grazie alla collaborazione con Cattolica Assicurazioni - Ag. Generale di

Massimo Landi - si traduce in un notevole risparmio aziendale, offrendoti:



SCONTI TARIFFARI DAL 10 AL 40%

SU TUTTI I VEICOLI *


SCONTI FINO AL 45%

SULLE POLIZZE AZIENDALI

(incendio, furto, responsabilità civile, infortuni…) **


contatta il tuo commerciale sigea per avere maggiori informazioni



* gli sconti e le agevolazioni tariffarie di tale convenzione sono condizionati al rapporto in essere con SIGEA S.r.l. ed ottenibili solo attraverso l’Agenzia Generale Cattolica Assicurazioni di Massimo Landi - Polo Industriale San Carlo - Castel Guelfo (Bo)

** la scontistica è modulata in funzione del rischio in oggetto e del grado di tutela preventiva.


mercoledì 7 luglio 2010

RUBRICA

SCADENZE AMBIENTALI

30 GIUGNO

Adempimento:

Possibilità di effettuare la Comunicazione annuale ex legge n. 70/1994, già scaduta il 30 aprile, dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l’anno precedente.

Soggetti:

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, o svolge le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto.



SCADENZE FISCALI

16 GIUGNO

Pagamento F24 IVA mensili, Contributi INPS/IRPEF, ENPALS

F24 pagamento imposta redditi/IRAP/CCIAA versamento saldo 2009 e 1° acconto 2010

Pagamento INPS contributi a percentuale

Pagamento ICI 1° rata 2010


30 GIUGNO

Pagamento F24 rateizzazione imposte reddito non titolari P.IVA

Imposta di registro


martedì 6 luglio 2010

SIGEA SCHERMA

Sigeascherma qualificata per la finale nazionale di Coppa Italia

SPADA MASCHILE: Grandi sorprese e grandi soddisfazioni per la SIGEA che sulle pedane di San Lazzaro ha visto ben 6 suoi atleti conquistare la finale nazionale di Coppa Italia.

SCIABOLA FEMMINILE: E’ mancato un soffio all’en plein per la Sigeascherma che ha visto qualificarsi agevolmente Virginia Laurenti, Chiara Boncompagni e Francesca Ponti, con le prime due in ottima condizione ad un paso dalla finale.

Gli atleti imolesi dal 21 al 23 maggio a Rovigo si disputeranno la Coppa Italia.

domenica 4 luglio 2010

Condomini e redazione del DVR

Riportiamo alcuni quesiti sottoposti al Ministero del Lavoro in merito alla disciplina dei condomini.


Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati?

Si. il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nel caso di presenza di lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati.


Ove vi siano soltanto lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati vigono i soli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 (articolo 3, comma 9) e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n. 81/2008?

In questo caso l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, ove il datore di lavoro fornisca Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e/o attrezzature di lavoro, le rispettive previsioni di Titolo III.


Al riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229), la attività di valutazione del rischio, assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica, va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, effettuata dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli, eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti, derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro. Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla normativa vigente.”

fonte: Ministero del Lavoro


sabato 3 luglio 2010

Revisione vecchi ascensori

Con l’accoglimento del ricorso presentato da Confedilizia, che richiedeva l’annullamento del Dm del 23 luglio 2009 delle Attività produttive, si modifica la complessa normativa sulla sicurezza. Il “decreto ascensori” adeguava ai requisiti di sicurezza gli ascensori preesistenti al Dpr 162 del 1999: l’Italia ha ancora il più alto numero di ascensori in servizio al mondo, ma soprattutto ha un parco ascensori di età avanzata, infatti il 60% degli impianti ha oltre 25 anni.


Il Dm imponeva di sottoporre a verifica straordinaria gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999 (circa seicentonovantamila in tutta Italia). I controlli vanno compiuti entro termini tanto più ravvicinati quanto più gli impianti sono vecchi: per i settantamila ascensori entrati in servizio prima del 15 novembre 1694, la scadenza era il 31 agosto 2011. Per gli altri scadenze più lontane, fino al 2013.

L’Italia, con il Dpr 162/99, aveva recepito la direttiva 95/16/CE che fissa i nuovi requisiti di sicurezza degli ascensori installati dopo la data di recepimento nella legislazione nazionale.

Sempre nel 1995, prima della direttiva, la Commissione aveva però emanato la raccomandazione 95/216/CE, che invitava gli Stati membri a migliorare la sicurezza degli impianti già in esercizio e che era richiamata nel Dm.Confedilizia aveva accusato il Dm 23 luglio 2009, in vigore dallo scorso 1 settembre, di introdurre adempimenti non previsti da normative dell’Unione europea e il Tar Lazio le ha dato ragione per diversi motivi.


Prima di tutto perché non era stato chiesto il parere del Consiglio di Stato. Secondo, la direttiva, se correttamente letta, ha imposto la soggezione alle prescrizioni da essa dettate solo per le operazioni di commercializzazione e di messa in servizio degli ascensori effettuate a partire dal 30 giugno 1999, mentre per quelle antecedenti ha lasciato liberi gli Stati membri di continuare ad applicare la normativa nazionale vigente nei rispettivi territori.


Restano comunque pienamente vigenti le norme di buona tecnica che consentono di adeguare la sicurezza degli impianti.

M.D.


giovedì 1 luglio 2010

Infortunio e comportamento anomalo del lavoratore

Il caso riportato riguarda il ricorso di un lavoratore che decide volontariamente di utilizzare una uscita alternativa diversa da quella ordinaria per lasciare il posto di lavoro e nel farlo è soggetto ad infortunio.

La Cassazione sentenzia che non vengono riconosciuti danni a chi sbaglia uscita. Il lavoratore che cade lasciando l’ufficio dal passaggio merci non va risarcito.

Cambiare via d`uscita dal lavoro per evitare la pioggia non sempre è una buona scelta. In caso di infortunio, infatti, il datore di lavoro non è tenuto a riconoscere al dipendente, anche se disabile, alcun risarcimento. La scelta di un percorso “alternativo” per raggiungere più in fretta la vettura parcheggiata, uscendo dall`ufficio e utilizzando la via destinata al carico e scarico delle merci anziché quella ordinaria, costituisce infatti una determinazione personale e arbitraria del dipendente che non può essere imputata all`imprenditore. Lo ha chiarito la sezione lavoro Cassazione nella sentenza 7373/1o che ha respinto la richiesta di risarcimento del danno avanzata da un dipendente delle Poste infortunatosi nell’episodio sopra riportato.

La responsabilità del datore di lavoro scatta soltanto se c’è rapporto di causalità tra incidente e comportamento dell`azienda. L`uomo ha chiesto al tribunale di accertare che il sinistro del quale era stato vittima fosse qualificabile come infortunio in itinere con la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di un indennizzo del 40% per postumi invalidanti e la condanna alla corresponsione di una rendita e al risarcimento del danno morale e patrimoniale. Il tribunale ha accolto la domanda, ma in appello la corte ha rilevato che la questione era stata parzialmente superata dall`intervento dell`Inail che aveva costituito una rendita a favore dell`infortunato. Per questo motivo i giudici di secondo grado hanno dichiarato cessata la materia del contendere in merito alla costituzione della rendita mentre, esaminando la dinamica dell`incidente, hanno respinto in toto la richiesta di risarcimento del danno con la motivazione che l`incidente era stato causato esclusivamente da un comportamento anomalo del lavoratore. Contro questa decisione gli eredi dell`infortunato, deceduto nel corso della causa, hanno presentato ricorso. La Cassazione, nel confermare la decisione di merito, ha analizzato la ricostruzione effettuata dalla corte d’appello sulla dinamica del sinistro. Da questo studio è emerso che l`infortunato è uscito accompagnato dal padre e invece di utilizzare la via normale costituita da una scala adeguatamente attrezzata, ha deciso di imboccare un`altra via destinata al carico e scarico di merci e automezzi. A causa di questa scelta, si è determinato l`incidente.


Come appare evidente, spiega la Suprema Corte, si tratta di una scelta «non necessitata e del tutto anomala e imprudente, fatta peraltro con l`assistenza del padre». In questo contesto non vi è quindi «un rapporto di causalità tra comportamento aziendale ed evento infortunistico», perché la caduta si è verificata a causa di una precisa scelta del lavoratore e del padre che lo accompagnava «di fare un percorso che li avrebbe condotti più vicino al posto dove si trovava la solo autovettura, ma che non era il percorso ordinario per uscire dal luogo di lavoro».

M.D.