Il fatto che una corretta manutenzione sia uno strumento fondamentale per garantire nel tempo la sicurezza di macchine, impianti, attrezzature, ma anche di edifici, vie di circolazione ecc., è cosa ampiamente nota. Così come le verifiche periodiche siano uno strumento idoneo ad innescare gli interventi manutentivi effettivamente necessari, o a garantire la idoneità dell’oggetto della verifica sino alla data della successiva verifica.
Queste considerazioni valgono per tutti gli aspetti, dalla funzionalità, alla qualità del prodotto, alla sicurezza, alle prestazioni.
Limitando il tema alla sicurezza dei lavoratori, e ancora di più, al nostro contesto nazionale, e quindi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, dobbiamo osservare che la nuova disposizione legislativa ha fortemente riordinato la materia, ampliando considerevolmente le responsabilità del datore di lavoro, anche in via preventiva.
In particolare il concetto di reato colposo omissivo prevede che se un soggetto omette di compiere una azione che avrebbe potuto prevenire un infortunio, possa essere ritenuto responsabile, in via colposa appunto, dell’infortunio stesso. Naturalmente, perché l’ipotesi di reato sia plausibile, la omissione deve essere relativa ad una azione ragionevolmente identificabile da parte dell’ipotetico responsabile.
In pratica, indipendentemente dalle specifiche prescrizioni del D.Lgs. 626/94 o del D.Lgs. 81/2008, se un infortunio deriva dalla mancata verifica o manutenzione di un bene aziendale che per questa ragione si Ź rotto / guastato, ai soli sensi del codice penale è possibile ipotizzare una responsabilità del soggetto che avrebbe potuto / dovuto prevedere il problema e adottare le relative contromisure. Naturalmente nei limiti in cui il soggetto in questione era davvero in grado, direttamente o tramite l’aiuto di terzi, di identificare il problema e le relative misure.
Non esiste più un elenco delle attrezzature che il datore di lavoro deve sottoporre a verifiche periodiche (come era all’allegato XIV del D.Lgs. 626/94). Quindi il datore di lavoro deve effettuare una propria valutazione, certamente tenendo conto delle indicazioni del fabbricante, ma andando comunque a considerare autonomamente i deterioramenti prevedibili.
Ogni azienda in cui esistano macchine o impianti che possono essere soggetti a deterioramenti pericolosi e prevedibili, deve instaurare un piano di manutenzioni e verifiche documentate, volte a prevenire le situazioni di rischio. Concludiamo osservando che l’articolo 87 del D.Lgs. 81/2008 sanziona il datore di lavoro per la violazione dei commi 4 e 8 dell’articolo 71, indipendentemente dal verificarsi di un infortunio. Questo spiega l’affermazione che col D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è sanzionato anche in via preventiva.
E.M.