lunedì 20 luglio 2009

Condomini e valutazione del rischio

Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, è previsto, come noto, dal comma 3 del citato art. 26 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, ed Ź un documento nel quale il datore di lavoro committente deve indicare i rischi interferenziali nonché le misure da adottare per eliminare e, ove ciė non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze nel caso in cui affidi dei lavori o dei servizi ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da eseguire all’interno della propria azienda o di una sua singola unità produttiva. Nel DUVRI, che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera, non vanno presi in considerazione, secondo quanto indicato nel comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 26, i rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Le condizioni quindi che si devono verificare affinché sorga l’obbligo dell’applicazione dell’art. 26 sono; una che si sia in presenza di un committente datore di lavoro e l’altra che i lavori affidati in appalto siano da svolgere all’interno dell’azienda del committente o di una sua singola unità produttiva.

La definizione sia di azienda che di unità produttiva la si rinviene nell’art. 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 il quale alla lettera c) individua come azienda “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato” ed alla lettera t) come unità produttiva lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. La definizione inoltre di datore di lavoro Ź riportata nella lettera b) dello stesso articolo 2 ed in esso Ź individuato come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Quella del lavoratore, invece, Ź contenuta nella lettera a) dello stesso articolo nella quale questi Ź individuato come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Dalle definizioni sopraindicate emerge chiaramente che affinchè si configuri una azienda o una unità produttiva occorre che nell’ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.

Il condominio sarà equiparato ad un’azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l’amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, vanno rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare quelle contenute nel citato art. 26 (cooperazione, coordinamento, informazione ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali sia fra i lavoratori del committente e quelli delle ditte appaltatrici sia dei lavoratori delle ditte appaltatrici fra di loro). In caso contrario e cioè in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati che prestino attività lavorativa per conto del condominio, l’amministrazione non è tenuta ad ottemperare alle disposizioni dell’art. 26 del D. Lgs. ed in particolare non Ź tenuto ad elaborare il DUVRI.

Una conferma di quanto appena sostenuto si può riscontrare anche dalla lettura della determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella quale viene sostenuto che “si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. Nella stessa determinazione l’Autorità di Vigilanza indica inoltre che fra i rischi interferenziali si possono considerare, a mero titolo esemplificativo:

  • quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi (che si svolgano ovviamente nell’ambito dell’azienda);
  • quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • quelli esistenti nel luogo di lavoro del com mittente, ove Ź previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

Da www.puntosicuro.it

E.M.