giovedì 30 aprile 2009

Idoneità tecnico professionale


Spesso e da piĚ parti viene sostenuto che le politiche di emersione e del contrasto del lavoro irregolare e sicuro, debbano passare attraverso la creazione di un idoneo e diffuso sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro), ha stabilito che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unitą produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale1 delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, con le modalitą previste dall’art. 6, comma 8, lettera g).

Che cosa si deve intendere per verifica dell’idoneità tecnico-professionale?

L’art. 26 ha previsto, inoltre, che debba essere compito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, D.Lgs n. 81/2008), anche sulla base delle indicazioni che provengono dagli organismi paritetici, definire i criteri finalizzati al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Fino alla definizione di questi criteri, la verifica deve avvenire mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato nonché di un’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneitą tecnico-professionale.

L’art. 90, comma 9 (del Testo Unico) ha attribuito, ancora una volta, al committente o al responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’obbligo di:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria2, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII;
  • chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione di organico medio annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa la contratto collettivo applicato.
  • Inoltre il legislatore Ź intervenuto con l’art. 97, comma 2, dello stesso decreto, indicando che: “gli obblighi derivanti dall’art. 26 sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria1”.
  • In caso di subappalto il datore di lavoro committente, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al punto 1 o 2 all’allegato XVII.

ALLEGATO XVII

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) specifica documentazione attestante la conformitą alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo (i) del (i) Rappresentante (i) dei Lavoratori per la Sicurezza (RSPP)

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneitą sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

i) Documento Unico di Regolaritą Contributiva (DURC)

l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformitą alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneitą sanitaria previsti dal presente decreto legislativo

e) Documento Unico di Regolaritą Contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

Fonte: Ambiente & Sicurezza

“Il Sole 24 Ore” n.5 del 10/03/09

E.M.

NOTE

idoneitą tecnico-professionale: possesso di capacitą organizzative, nonché disponibilitą di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera;

impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, puė avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.



lunedì 20 aprile 2009

Principali Scadenze

SCADENZE AMBIENTALI

30 APRILE

PRESENTAZIONEMUD

Il 30 aprile 2009 sarą l’ultimo giorno utile per presentare la comunicazione annuale delle attivitą di raccolta, trasporto di rifiuti e produttori di rifiuti pericolosi.


SCADENZE FISCALI

18 MAGGIO

F24 pagamento per IVA mensili e trimestrali, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

F24 pagamento rateizzazione INAIL, contributi fissi INPS gestione art/comm

30 MAGGIO

Imposta di registro

venerdì 10 aprile 2009

Nomina del preposto

AZIENDA

Nomina del preposto

Il preposto Ź destinatario di alcuni obblighi che gli provengono dall’articolo 19 dello stesso Testo Unico (D.Lgs. 81/98) dalla lettura del quale deriva che questi Ź una persona che, a diretto contatto con i lavoratori, Ź deputata a sorvegliare e controllare l’operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti esplicitamente indicati nell’articolo 19 medesimo. ť opinione diffusa che il preposto non sia destinatario di una delega, con la quale in genere vengono trasferiti degli obblighi.

Il preposto Ź quindi un responsabile di terzo livello (I° Datore di lavoro; II° Dirigente; III° Preposto), nell’ambito della organizzazione dell’azienda ed Ź in genere una persona diversa dal dirigente e dal datore di lavoro tant’Ź che al punto f) del citato art. 19 fra i suoi obblighi Ź indicato che deve “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.

Sull’argomento e nel senso che il preposto non sia destinatario di una delega si Ź espressa anche la Corte di Cassazione in alcune recenti sentenze sul preposto.

Si cita, in particolare, la sentenza n. 6277 dell’8 febbraio 2008 nella quale la stessa Corte di Cassazione, riferendosi alle figure del dirigente e del preposto, ha ribadito quanto sopra indicato e cioŹ che “sembra invero potersi affermare innanzitutto, che Ź la stessa formulazione della norma negli stessi pressoché identici termini usati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4, che consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche prescindendo dalla eventuale “delega” ed inoltre che “Ź la stessa intestazione della rubrica dell’articolo 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) che puė far ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza”.

Si Ź invece del parere che il preposto sia il destinatario di un incarico, cosď come emerge dalla lettura della definizione che dà dello stesso il D. Lgs. n. 81/2008 al punto e) dell’art. 2, e che il datore di lavoro, una volta individuatolo, in quanto in possesso delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla funzione che gli vuole assegnare, debba comunque attribuirgli tale incarico per iscritto indicando in esso i compiti che gli vengono specificatamente assegnati e ciò per il semplice motivo che al loro assolvimento sono collegati i precisi obblighi, anche penalmente sanzionati, posti a suo carico nell’art. 19 del Testo Unico medesimo.

E.M.

PERIODICO DI

Opposizione del lavoratore

Il datore di lavoro, il dirigente, il preposto o altro soggetto debitamente delegato a far osservare le misure di sicurezza e a far utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non Ź in alcun modo sollevato dalle proprie responsabilitą in materia da una qualunque forma di opposizione sollevata dal lavoratore all’adozione delle misure stesse.

Infatti, il rifiuto del lavoratore (illegale, penalmente sanzionato, ai sensi del disposto combinato dell’art. 20 coma 2 lett. b e dell’art. 59 del D. Lgs. n. 81/2008) di attenersi alle direttive di datori di lavoro, dirigenti e preposti e alle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza, non Ź ammesso poichŹ l’articolo 2104 del codice civile prevede la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro, e l’art. 20 del decreto legislativo 19 aprile 2008 n. 81 prevede l’obbligo, sanzionato penalmente, a carico del lavoratore di attenersi alle disposizioni e direttive impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti ai fini della sicurezza individuale e collettiva nel luogo di lavoro (art. 20 c. 2 lett. b del D. Lgs. n. 81/2008).

E’ dunque vero che “l’imprenditore è tenuto a pretendere l’applicazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, usando tutta l’autorità di cui è investito e adottando anche provvedimenti sanzionatori a carico dei lavoratori riottosi” (Cass. sez. IV pen. 23.2.89 n. 2977, Ceccarelli).

Infine: “non puė costituire causa di esclusione della responsabilitą del datore di lavoro rispetto all’infortunio occorso al lavoratore la circostanza che quest’ultimo abbia contravvenuto alle disposizioni impartite dal primo, a meno che la condotta non sia caratterizzata da abnormitą, inopinabilitą ed eccezionalitą” (Cass. sez. IV pen. 2.3.99 n. 2806): difatti l’opposizione del lavoratore all’adozione delle misure di sicurezza non puė mai valere come giustificazione per il datore di lavoro, in quanto il suo obbligo primario di garantire l’integritą fisica e psichica del lavoratore prescinde totalmente dagli adempimenti, o dai consensi di altri soggetti, fossero gli stessi lavoratori medesimi, ma opera in completa autonomia, ponendolo come garante della sicurezza dei lavoratori, in posizione primaria e con una obbligazione ineludibile sintetizzata dal principio della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale di cui all’art. 2087 del Codice Civile.

E.M.

domenica 5 aprile 2009

Riduzione del Premio INAIL

Con la nota Inail 3966 del 3 marzo, Ź stato pubblicato il modello (OT/20U) per le istanze di riduzione del premio Inail per interventi di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro. I datori di lavoro che nel primo biennio di attivitą eseguono lavori per prevenire o ridurre il rischio di infortunio in azienda, possono ottenere una riduzione del 15% del tasso medio applicato per determinare il premio assicurativo (art. 20 del D.M. 20 dicembre 2000). Il modello di domanda ( disponibile sul sito www. inail.it) tiene conto delle novitą introdotte dal Testi Unico sulla Sicurezza e delle indicazioni contenute nelle circolari sul DURC (n. 34/2008 e Inail n. 79/2008). Il datore di lavoro sarą tenuto a presentare tanti modelli di domanda quante sono le unitą produttive interessate dai lavori, sempre che non rientrino nella medesima competenza della sede Inail (in questo unico caso basterą la compilazione di un unico modello). La domanda puė essere inviata contestualmente alla denuncia dei lavori, o successivamente (tramite raccomandata a/r) non oltre il primo biennio.

La riduzione sarą concessa alle aziende in regola con le norme di sicurezza e che dimostrino regolaritą e correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi. In caso di accoglienza dell’istanza, la riduzione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione.

Fonte: “Il Sole 24 Ore”

E.M.

venerdì 3 aprile 2009

DURC e richiesta di benefici normativi e contributivi

Entro la fine del mese dovranno essere presentate le richieste di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Infatti, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa, uno “sconto” che riduce il tasso di premio applicabile all’azienda.

Ricordiamo che per ottenere questi benefici normativi e contributivi, come la riduzione del premio dovuto all’Inail e gli aiuti previsti in materia di lavoro e legislazione sociale, Ź indispensabile la verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolaritą Contributiva (DURC).

Con circolare 5/2008 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito che “l’emissione del DURC non Ź possibile, per determinati periodi di tempo, in conseguenza alle violazioni delle fattispecie penali e amministrativa indicate nella tabella A del D.M. 24 ottobre 2007”, percui Ź necessario che i datori di lavoro compilino un’autocertificazione di inesistenza di provvedimenti a carico dell’azienda in merito.

In seguito con circolare 34/2008 Ź stato reso disponibile un modello di autocertificazione ed Ź stata prevista la possibilitą dell’invio telematico delle autocertificazioni.

La Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Comunicazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con la Direzione Generale per l’Attivitą Ispettiva, ha ora pubblicato la circolare n. 10 del 1 aprile 2009, con la quale vengono fornite le istruzioni operative per l’invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del DURC (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20090401_Circolare.htm).

L’autocertificazione in questione deve essere inviata entro il 30 aprile alla Direzione Provinciale del Lavoro, sia dai datori di lavoro che gią usufruiscono dei benefici contributivi sia dai datori di lavoro che presentano la richiesta per la prima volta. In quest’ultimo caso l’invio dell’autocertificazione dovrą comunque precedere la prima richiesta del beneficio stesso, fermo restando quindi il termine indicato del 30 aprile.

E.M.

mercoledì 1 aprile 2009

Variazione della scadenza per la comunicazione all’INAIL degli RLS


Con la circolare n. 11 del 12 marzo 2009 l’INAIL ha chiarito gli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

A carico del datore di lavoro (o del dirigente) pubblico o privato, è posto l’obbligo di comunicare all’INAIL, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in carica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. La comunicazione fa riferimento alla singola azienda o unità produttiva. Per il primo anno è posticipata al 16 maggio.

I dati richiesti dal modello consentiranno di individuare per l’unità introduttiva interessata, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la data da cui decorre l’incarico.

Per l’invio andrà utilizzata la procedura on-line utilizzando il nuovo modello “Dichiarazione RLS o, in alternativa, qualora dovessero insorgere problemi tecnici durante l’inserimento telematico dei dati, sarà possibile richiedere il modello “Dichiarazione RLS” direttamente all’INAIL e spedirlo tramite fax.al n. 800.657.657).

L’Istituto fa slittare al 16 maggio prossimo il termine per l’invio.

Solo per il 2009, poiché si tratta della prima applicazione di nuove norme e procedure, la scadenza Ź stata fissata al 16 maggio e i nominativi trasmessi devono “fotografare” la situazione in essere al 31 dicembre 2008.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori.

Nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione.

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’azienda potrà semplicemente confermare la situazione già comunicata; diversamente dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

Per assolvere a tale obbligo occorre accedere al sito www.inail.it e, previa registrazione, accedere al “Punto cliente”. Inseriti i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell’azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all’applicazione Dichiarazione RLS.

Nel caso insorgessero inconvenienti durante l’inserimento telematico delle informazioni, si può chiedere direttamente il modello “Dichiarazione RLS” all’INAIL o scaricarlo dal sito, e inviarlo al già citato numero di fax (800.657.657).

I dati inseriti permetteranno di identificare l’azienda e le unità produttive, il nome del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la data a partire dalla quale è operativo l’incarico.

Infine, chi avesse già provveduto spontaneamente alla comunicazione tramite posta o fax è tenuto a ripetere l’invio secondo le nuove procedure stabilite dalla circolare (in caso di inadempimento è prevista, secondo quanto stabilito dall’articolo 55 del Testo unico, una sanzione di 500 euro per ogni singola violazione).

In caso di assenza del RLS aziendale, l’art. 52 del D.Lgs. 81/08, prevede l’obbligo da parte delle aziende di contribuire, con un versamento pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda o unità produttiva, al Fondo di sostegno alle Pmi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali alla pariteticitą” istituito presso l’INAIL.

E.M.