La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, con una Circolare del 18 novembre scorso, ha fornito ai datori di lavoro pubblici e privati uno strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro (come previsto dall’art. 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i).
Tale circolare è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010.
La Commissione consultiva ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato si articoli in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); una eventuale e da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
La data del 31 dicembre 2010 di decorrenza dell’obbligo deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. Nel DVR deve essere indicata la programmazione temporale della valutazione e la sua data finale.
E.M.