lunedì 21 febbraio 2011

Sconto sulle sanzioni a chi esce dal sommerso

La legge entra in vigore il 24 novembre 2010, e sull’argomento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’allegata circolare n. 38/2010.
  
Il nuovo dettato normativo non fa più riferimento “all’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria”, bensì esclusivamente all’impiego di “lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” al Centro per l’impiego e limita espressamente l’applicazione della “maxisanzione” ai soli datori di lavoro privati (compresi gli enti pubblici economici), con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Dal campo di applicazione della maxisanzione, limitata per legge alle sole fattispecie di lavoro subordinato, sono esclusi, pertanto, tutti i rapporti di lavoro regolarmente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati (co.co.co, co.co.pro, associati in partecipazione con apporto di lavoro, ecc.) anche nel caso in cui per gli stessi non sia stata effettuata - qualora normativamente prevista - la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego, ferma restando, tuttavia, la sanzionabilità dell’omessa comunicazione.
Diversamente, per altre tipologie di rapporto, per le quali non è prevista la comunicazione al Centro per l’impiego (es. lavoro accessorio o prestazioni rese dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1, n. 6 e 7 del D.P.R. 1124/1965), la circolare del Ministero dà per accertato il requisito della subordinazione e, quindi, prevede l’applicabilità della maxisanzione, qualora non siano stati effettuati i relativi adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (ad esempio, la comunicazione di cui all’art. 23 del D.P.R. citato5), utili a comprovare la regolarità del rapporto.
Al riguardo, va evidenziato che l’ispettore deve acquisire tutte le fonti di prova inconfutabili per dimostrare la certezza della qualificazione del rapporto di lavoro, sulla base della situazione di fatto riscontrata e, pertanto, la maxisanzione troverà applicazione solo nei casi in cui sarà accertato che il rapporto di lavoro ha le caratteristiche del lavoro subordinato.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 2, della legge n. 183/2010, la maxisanzione non si applica al datore di lavoro del settore turistico che abbia presentato una comunicazione preventiva semplificata (perché non in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore), dalla quale risultino “in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro” e che abbia integrato la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
Regime sanzionatorio
La nuova normativa, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalle norme vigenti, contempla due distinte ipotesi sanzionatorie, rispetto all’unica fattispecie previgente disciplinata dall’art. 3 della legge n. 73/2002:

la prima prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 ad euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettiva, in caso di impiego di lavoratori subordinati per i quali i datori di lavoro privati non abbiano effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria; 
la seconda prevede una sanzione più lieve, da euro 1.000 ad euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, “nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo”. In sostanza tale sanzione trova applicazione per il periodo di “lavoro nero” precedente alla regolarizzazione.
Limiti intertemporali
La competenza in materia di maxisanzione non è più riferita al momento della “constatazione della violazione” da parte degli ispettori, bensì al momento della “commissione dell’illecito”, in quanto l’articolo 4 della legge n. 183/2010, ha modificato il comma 7-bis dell’articolo 36-bis della legge 4 agosto 2006, n. 2487,sostituendo la parola “constatate” con la parola “commesse”.
Gli ispettori di vigilanza dell’Istituto, pertanto, dovranno segnalare alla DPL competente per territorio le condotte illecite cessate anteriormente alla data del 24 novembre 2010 (seppure iniziate prima del 12 agosto 2006 - data entrata in vigore della legge n. 248/2006 - e accertate successivamente), in quanto competente ad irrogare la maxisanzione è il personale ispettivo del Ministero del Lavoro.
La segnalazione dovrà essere effettuata con le consuete modalità, trasmettendo tempestivamente alla DPL il verbale di primo accesso completo delle dichiarazioni acquisite.
Qualora, invece, l’illecito sia iniziato prima del 12 agosto del 2006 o prima del 24 novembre 2010 e la condotta illecita non si sia esaurita, ma sia proseguita oltre tale ultima data, così come precisato dal Ministero, competenti ad irrogare la maxisanzione sono tutti gli organismi di vigilanza.
I due regimi sanzionatori, pertanto, coesistono e, quindi, i funzionari di vigilanza, sono chiamati “ad individuare il momento consumativo dell’illecito, ossia a verificare se la condotta posta in essere dal datore di lavoro sia cessata sotto la vigenza della vecchia disciplina ovvero di quella riformulata dalla legge n. 183/2010, applicando il relativo regime sanzionatorio”9.
Con riferimento poi a quanto previsto nella citata circolare in merito all’applicazione della nuova disposizione “a tutti gli accertamenti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010 e non ancora conclusi con la notificazione del verbale di accertamento”. Si ritiene opportuno precisare che tali disposizioni sono riferite ai soli ispettori del Ministero del Lavoro.
Sospensione dell’attività imprenditoriale 
Per quanto concerne i provvedimenti di sospensione dell’attività, il Ministero ha precisato che nulla è innovato in merito ai presupposti per la sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, di competenza degli uffici delle DPL.
Il citato dicastero, con la circolare in parola, ha confermato quanto già evidenziato nella circolare n. 33/200910, precisando che ai fini dell’applicazione del provvedimento di sospensione si continua a ricomprendere nel calcolo la generalità dei rapporti di lavoro, a prescindere dalla qualificazione giuridica degli stessi e, pertanto, gli ispettori dell’Istituto dovranno effettuare le consuete segnalazioni alle DPL con le modalità già in uso.
E.M.