lunedì 28 giugno 2010

Agevolazioni per interventi inerenti al risparmio energetico

Anche per quest’anno sono previste le detrazioni fiscali del 55% per il risparmio energetico, in particolare per quattro tipi di interventi su edifici esistenti:


Riqualificazione globale: occorre combinare diversi interventi sugli impianti e sulle strutture per

contenere le dispersioni di calore


Coibentazione e finestre: sostituzione con porte, finestre e infissi, pareti e tetti che permettono

di raggiungere particolari parametri di trasmittanza.


Pannelli solari termici: per la produzione di acqua calda ad uso domestico o industriale. I pannelli e

i bollitori devono avere garanzia di almeno 5 anni e gli accessori e i componenti di almeno 2 anni.


Sostituzione di caldaie: sostituzione delle vecchie caldaie con caldaie a condensazione o con

pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. Per l’installazione di caldaie a

condensazione occorre installare valvole termostatiche su tutti i caloriferi, con unica esclusione degli impianti a pavimento. E’ esclusa la trasformazione da impianto centralizzato a individuale o autonomo.

Per usufruire della detrazione occorre sostituire un impianto preesistente (quindi non vi ricade l’installazione di un impianto in un edificio privo di riscaldamento).


Questa detrazione del 55% agevola tutti i privati cittadini (proprietari, inquilini, ecc.) e le società o associazioni purché soggette a Irpef o Ires.

Gli immobili possono essere abitativi o non abitativi, purché si tratti di fabbricati esistenti: quindi sono escluse le nuove costruzioni e gli ampliamenti.


Nel caso di società o imprese, gli immobili devono essere beni strumentali per l’esercizio dell’attività. La risoluzione 303/2008 ha ritenuto inapplicabile il 55% per gli immobili ristrutturati e poi rivenduti (immobili merce) e la risoluzione 304/2008 per quelli in locazione (e quindi oggetto e non strumento dell’attività esercitata).


E.M.