Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione? Riportiamo un chiarimento del Ministero del lavoro sulle modalità di valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
La normativa relativa alla valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi è costituita dall’art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08, all’art. 90, comma 1, lettera a), che rinvia all’allegato XVII.
Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione (art. 26, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008). Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del “testo unico”, il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l’altro, sia possibile “misurare”, per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, la idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi.
M.D.