martedì 11 maggio 2010

Nuovo iter e più garanzie nelle ispezioni sul lavoro

L’ispezione del lavoro cambia volto con maggiori certezze e garanzie sia per chi subisce un controllo sia per chi lo esegue. Per le procedure investigative, quelle introdotte dal Collegato lavoro sono novità che è appropriato definire storiche, alla stregua delle passate riforme del 1981 e del 2004. Con, in più, quella assoluta di vedere finalmente previsto un organico iter ispettivo del lavoro.

Estensione dei poteri di diffida, nuovi soggetti chiamati alla regolarizzazione degli illeciti in materia di lavoro, oneri e adempimenti che si chiariscono e acquistano forza di legge, sono solo alcuni dei motivi tecnici e sostanziali dell’intervento voluto dal legislatore. Una traduzione pratica dei contenuti operativi divenuta oramai irrinunciabile, anche alla luce di altre discipline degli accertamenti pubblici (esempio in materia fiscale con lo Statuto del contribuente) già da tempo rese per legge ben più sicure e garantite di quelle seguite nella verifica dei rapporti di lavoro. Superando prassi operative cedevoli, la modifica all’articolo 13, Dlgs n. 124/2004, introdotta dall’articolo 33 del Collegato lavoro, sarà in grado di mutare da subito effetti (nuovi diritti, opportunità, limiti, eccetera) e usi (modalità operative di indagine eccetera) delle indagini sui luoghi di lavoro. La nuova disciplina (che si “innesta” in ulteriori discipline di legge e si completa attraverso molti rinvii normativi) risulta particolarmente tecnica. Notevoli e necessarie, quindi, le cautele per gli operatori, chiamati a comprenderne appieno senso, ricadute giuridiche e potenzialità.

Il primo aspetto da segnalare è senz’altro quello, per cui, le nuove procedure non troveranno applicazione che per i controlli successivi all’entrata in vigore della legge (principio tempus regit actum). Fino ad allora, pertanto, non potranno essere invocati i nuovi benefici né le più puntuali condizioni imposte dal Collegato lavoro.

Solo dall’entrata in vigore della legge, per esempio, diverrà un obbligo inderogabile la consegna del verbale di primo accesso ispettivo, fino a oggi un mero adempimento “interno” dell’ispettore, senza eccessivi effetti sulla validità dei provvedimenti finali. Divenendo un atto necessario e di garanzia quanto ai rilievi eseguiti, in futuro non potrà mai essere omesso dai funzionari ministeriali e degli istituti. Neppure nel caso in cui, all’atto del primo accesso, già vi fosse la piena prova degli illeciti di lavoro commessi o se i fatti accertati avessero rilevanza penale (esempio somministrazione illecita di manodopera). Una soluzione operativa che non ammette deroghe e che risulta ben diversa da quella dell’omonimo verbale in materia di sicurezza del lavoro (articolo 301-bis, testo unico sicurezza) adottato con il correttivo dell’estate scorsa. La verbalizzazione delle prime difese (dichiarazioni, osservazioni, eccezioni, eccetera) intraprese nel corso dell’accesso in azienda costituirà un vero e proprio diritto, di cui si potrà giovare il datore di lavoro, chi lo assiste, o di chi ne fa comunque le veci. Questi ultimi saranno però tenuti personalmente a fare pervenire senza ritardo il verbale al datore di lavoro, pena anche la condanna all’arresto.

Viene ampliato e reso più coerente il potere di diffida a regolarizzare gli illeciti. La cui attribuzione è estesa anche alle forze di polizia (finora escluse, con evidenti disparità di trattamento per le aziende), che quindi dovranno contestare gli illeciti ai trasgressori solo dopo averli ammessi alla sanatoria. Qualche problema potrebbe tuttavia sorgere dalla mancata estensione del medesimo potere al persone delle agenzie delle Entrate, competenti a rilevare la nuova e articolata violazione per il lavoro sommerso prevista dal Collegata lavoro. La quale, rispetto al passato, diventa appunto regolarizzabile, con tutti i previsti sconti di sanzione.

Termini di legge, e non più lasciati alla disponibilità degli ispettori, per quanto riguarda la sanatoria materiale delle inosservanze. Del recupero degli adempimenti omessi dovrà essere fornita prova al personale ispettivo entro trenta giorni dalla notifica della diffida. Una volta ottemperato alla diffida, entro i successivi quindici giorni gli ispettori dovranno avere prova dei versamenti delle sanzioni “minime”. Solo a quel punto la procedura sanzionatoria potrà dirsi esaurita.


I passaggi clou della riforma dei controlli

1. VERBALE DI PRIMO ACCESSO ISPETTIVO

Diventerà sempre dovuto, a pena di invalidità dell’accertamento ispettivo. Finora infatti, essendo previsto solo per prassi, la mancanza del verbale di primo accesso non inficiava gli eventuali provvedimenti assunti in seguito dagli ispettori. Sono tenuti alla consegna del verbale di primo accesso ispettivo sia i funzionari del ministero del lavoro, sia quelli degli istituti di previdenza che svolgono indagini sul lavoro. Non ne sono tenute le forze di polizia che compiono le medesime indagini

2. CONSEGNA E CONTENUTO

Il verbale deve essere rilasciato al datore di lavoro, o alla persona presente all’ispezione, che deve consegnarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro.

La nozione di datore di lavoro, non più prevista neppure per la diffida, va intesa quale sinonimo di «soggetto ispezionato».

Nel verbale va obbligatoriamente descritta l’identità dei lavoratori, il loro impiego, le attività compiute dagli ispettori ed eventuali dichiarazioni, anche difensive, rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste

3. IL RUOLO DELLA DIFFIDA

La norma prevede che si proceda alla diffida in caso di constatata inosservanza di leggi e contratti in materia di lavoro e legislazione sociale, che siano materialmente sanabili, da cui derivano sanzioni amministrative. Superando alcuni orientamenti più restrittivi, viene estesa e chiarita la possibilità di regolarizzazione ogni illecito amministrativo di lavoro, purché ciò sia possibile materialmente.

L’omissione della diffida (condizione di procedibilità) travolge i provvedimenti successivi

4. TUTTI I TRASGRESSORI OBBLIGATI

IN SOLIDO

Il personale ispettivo deve provvedere a diffidare e regolarizzare gli illeciti amministrativi sanabili, sia i trasgressori sia l’eventuale obbligato in solido. Viene meno ogni riferimento al datore di lavoro, che aveva dato origine a equivoci interpretativi, in luogo del quale si fa riferimento al trasgressore delle violazioni e all’obbligato in solido. All’azienda sanare gli illeciti potrà costare di più, in presenza di più trasgressori. Ognuno risponde personalmente dell’esattezza della regolarizzazione

5. I TERMINI PER SANARE LE INOSSERVANZE

Cambia la tempistica delle tre fasi che procedono in automatico dalla notifica del verbale. In successione, si hanno a disposizione: 30 giorni per regolarizzare gli illeciti, 15 per versare le sanzioni al minimo, 60 giorni per pagare le somme per le violazioni non sanate: tempo massimo, quindi, 105 giorni dalla notifica. Poi si procede verso la sanzione definitiva. Trascorsi i tempi di legge, gli interessati decadono dalla possibilità di sanare gli illeciti.

6. LA NOTIFICA DEL VERBALE DI

CONTESTAZIONE

All’ammissione alla procedura di regolarizzazione e alla contestazione delle violazioni amministrative si provvede esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e contestazione, notificato al trasgressore e all’obbligato in solido. Dopo la notifica, i previsti effetti discendono in “automatico”, senza più possibilità di intervento da parte dell’ispettore.

Con il collegato lavoro, agisce illegittimamente l’ispettore che vi provvede con atti separati, come poteva avvenire in precedenza.

E.M.