domenica 4 aprile 2010

Obblighi a carico dei condomìni

Riportiamo di seguito un chiarimento del Ministero del lavoro in merito agli obblighi per la sicurezza a carico del condominio.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, nei confronti del lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37.

Tra i lavoratori di cui sopra rientrano, a titolo di esempio, i lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori con funzioni amministrative.

Da questi lavoratori vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo.

Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.


Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, successivamente all’emanazione del D.Lgs. n. 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomìni, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell’amministratore condominiale protempore. L’amministratore quindi essendo individuato come datore di lavoro si assume tutti le responsabilità civili e penali relative.


Obblighi gravanti sul condominio in caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi

Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro.

Se il condominio nella persona dell’amministratore non risulta essere datore di lavoro in caso di affidamento di lavori ad imprese esterne o a lavoratori autonomi verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

  • acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Se nel condominio sono assunti lavoratori subordinati sull’amministratore gravano gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio e, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda (condominio), deve rispondere agli obblighi previsti dall’art. 26 e oltre a quanto previsto nel periodo precedente si deve fare carico di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

L’amministratore promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Tale obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature. Non si applica ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI, ma deve essere comunque garantita la cooperazione ed il coordinamento sopra riportato con la redazione di un documento di cooperazione e coordinamento.

L’art. 26, comma 2, lett. b), prevede a carico dei datori di lavoro un obbligo di “informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”, mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Alla luce di quanto sopra, non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio.


Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.


Sicurezza antincendio

Nel caso in cui siano presenti, fra le parti comuni, attività specifiche che rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. 16/02/1982 (ad esempio centrale termica con potenza superiore a 116 kW, autorimessa condominiale con oltre 9 autoveicoli, impianto ascensore, edificio civile con altezza in gronda superiore a m. 24,00, ecc.) il condominio deve ottenere il certificato di prevenzione incendi. Ne consegue che sono a carico del condominio tutte le spese per il mantenimento e le verifiche dei presidi antincendio e delle strutture quali, ad esempio, la verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) e delle porte di compartimentazione e con maniglione antipanico.


Sicurezza degli impianti

L’obbligo di tenuta del libretto, della omologazione e della verifica e manutenzione periodica degli impianti quali ad esempio la caldaia condominiale o l’ascensore rimane in essere anche in assenza di rapporto di lavoro dipendente. L’obbligo di denuncia e verifica dell’impianto di terra, invece, è obbligatorio solo quando il condominio si configura come datore di lavoro e la periodicità della verifica può essere biennale per i luoghi di lavoro con rischio incendio o rischio esplosione o quinquennale per tutti gli altri luoghi di lavoro.

M.D.