venerdì 23 aprile 2010

Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Le disposizioni di cui all’art. 47, D.Lgs. n. 81/2008, stabiliscono che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, comma 2); ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.

Alla luce di quanto evidenziato, va rimarcato che la elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.

Quindi, ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, ex art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 48 del “testo unico” e, nella azienda o nella unità produttiva, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà un rappresentante “esterno” alla azienda, nel rispetto delle previsioni (citate all’art. 48, comma 2) di contratto collettivo che regolamenteranno la elezione o designazione di tale figura, una volta che esse – al momento, non ancora predisposte – verranno emanate.

Sempre in tale secondo caso (assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”), come previsto dagli articoli 48, comma 3, e 52 del “testo unico”, il datore di lavoro sarà tenuto, una volta emanato il decreto (al momento in fase di preparazione) di cui all’art. 52, comma 3, a versare una somma pari a due ore di retribuzione ogni anno per lavoratore al Fondo per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticità di cui al più citato articolo 52.

Ricordiamo che l’Inail con circolare n. 11 del 12 marzo 2009 ha fissato il termine per la comunicazione online dei nominativi degli RLS eletti o designati nelle aziende o unità produttive: “l’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno” e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 dicembre (dell’anno precedente).

Successivamente, l’INAIL con la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n. 11), ha chiarito che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione.

Infatti “l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione, e formazione, del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.”

Fonte: Punto Sicuro