martedì 27 aprile 2010

Modifiche Maxi-sanzione con il Collegato Lavoro

Con il collegato lavoro, approvato lo scorso 3 marzo dal Senato e ancora in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», sono state apportate notevoli modifiche alla normativa concernente le misure contro il lavoro sommerso. E’ stata rivista la cosiddetta maxi-sanzione per il lavoro nero: l’articolo 4 cambia infatti in più punti le disposizioni del DL n. 12/2002 (convertito nella legge n. 73/2002), rendendo meno pesante l’apparato sanzionatorio. Nel comma 5 del DL 12/2002 è stato eliminato il periodo dove veniva specificato che, nei confronti della maxi-sanzione, non era ammessa la procedura di diffida. Con questa nuova stesura sembra divenga applicabile tale opzione. Se si avrà conferma, anche da chiarimenti Ministeriali, in caso di pagamento entro i 30 giorni dalla diffida stessa, la sanzione non verrebbe più pagata in misura ridotta (3mila o 2mila euro a seconda delle due fattispecie “ordinaria” o di “ravvedimento”) ma nella misura del minimo (1.000-1.500 euro).

Con le modifiche al comma 3 dell’articolo 4 del Collegato non si fa più riferimento all’impiego di lavoratori «non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria» ma «all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro». Peraltro questa condotta, all’entrata in vigore del Collegato, sarà punita se posta in essere dal solo datore di lavoro privato, con esclusione del datore di lavoro domestico. La norma così riscritta punta sulla mancata comunicazione preventiva di assunzione, quale indice per rilevare il lavoro nero.

Dai soggetti destinatari di assoggettamento alla maxi-sanzione, sono sottratti i datori di lavoro del settore pubblico e i titolari di rapporto di lavoro con collaboratori familiari. Le conseguenze creeranno notevoli differenze sulle condotte irregolari rilevate dopo l’entrata in vigore della legge, in base al principio del tempus regit actum, rispetto a quelle accertate in precedenza.

Per quanto concerne i rapporti irregolari posti in essere, non c’è più un generico riferimento al termine “lavoratori”, ma viene aggiunto l’aggettivo “subordinati”. Questa specifica non è di poco conto: si pensi alle varie forme contrattuali che, se non denunciate, vengono così “salvate” dalla disposizione, quali ad esempio i tirocini e tutte le forme di lavoro parasubordinato, sempre più utilizzate, che prima vi ricadevano.

Nel caso di “ravvedimento” con regolarizzazione tardiva rispetto all’effettivo inizio del rapporto di lavoro, ma comunque antecedente al controllo ispettivo, l’importo della sanzione va da euro mille a 8mila, anziché da 1.500 a 12.mila. Inoltre la sanzione aggiuntiva, correlata a ciascuna giornata di impiego irregolare, si riduce da 150 a 30 euro. Anche l’importo delle sanzioni civili in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa che scaturiscono dalla condotta illecita, prima previsto in un importo non inferiore a 3mila euro (comminato da ciascun ente), è ora “soltanto” maggiorato del 50 per cento. Il nuovo comma 4 dispone poi la non applicazione della maxi-sanzione qualora emerga un comportamento non riconducibile alla mera evasione, vale a dire alla volontà di occultare il rapporto di lavoro

Quindi, oltre alla maxi-sanzione, in caso di impiego di personale “in nero”, trovano applicazione le sanzioni per non aver effettuato gli adempimenti obbligatori: mancata comunicazione preventiva on-line, mancata consegna della lettera di assunzione, eccetera

M.D.