lunedì 15 giugno 2009

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 con l’art. 37 comma 1 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dispone altresď con il comma 10 che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui andrą ad esercitare la propria rappresentanza. La formazione deve essere poi tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Secondo il comma 11 dello stesso art. 37, inoltre, le modalitą, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:


a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attivitą di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.


La durata minima dei corsi deve essere di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La stessa contrattazione collettiva nazionale disciplinerą anche le modalitą dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puė essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori ed a 8 ore annue per le imprese che occupano piĚ di 50 lavoratori.

Per aziende con meno di 15 lavoratori la durata della formazione per questi RLS puė essere anche inferiore alle 4 ore.

Il datore di lavoro Ź tenuto a formare i rappresentanti dei lavoratori e puė farlo, alla luce delle attuali disposizioni, o direttamente, se Ź competente a farlo, oppure puė avvalersi di risorse interne (SPP, medico competente, dirigenti, preposti, ecc.), oppure rivolgersi ad esterni (consulenti tecnici, centri di formazione, ecc.) i quali al termine del corso provvederanno a rilasciare una attestazione di partecipazione che il datore di lavoro dovrą esibire in caso di richiesta da parte dell’organo di vigilanza.

Si precisa inoltre, che nell’ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non Ź prevista alcuna sanzione per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza fatta in assenza di collaborazione con gli organismi paritetici né era prevista nell’abrogato D. Lgs. n. 626/1994. Si fa presente altresď che con le proposte di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvate dal Governo nella seduta del 27/3/2009, e questo la dice tutta, Ź stato chiesto di sostituire la espressione “deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici” con quella “può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici”.

E.M.