mercoledì 27 aprile 2011

Dichiarazione in bilancio dell’avvenuta redazione del DPS

Passato il 31 marzo, scadenza annuale per la redazione o l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) , è fondamentale non trascurare quanto prescrive la regola 26 dell’allegato b) al Dlgs 196/03, nell’ambito delle misure minime di sicurezza. 

La suddetta regola 26 recita: “Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza”.

La prescrizione è certamente ambigua, infatti la definizione “relazione accompagnatoria”, non compare in nessuna parte della disciplina del bilancio d’esercizio, si può pertanto stabilire per conclusione logica, che il Legislatore con il suddetto termine intende riferirsi alla “relazione sulla gestione” prevista dall’art. 2428 del Codice Civile, alla cui presentazione sono tenuti gli amministratori delle società di capitali che sono soggette alla presentazione del bilancio in forma ordinaria, (mentre le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata possono evitare di produrre la relazione sulla gestione), e ciò spiega la motivazione del  “se dovuta” nella prescrizione della regola 26 dell’Allegato B, che non poteva riferirsi alla nota integrativa, sempre dovuta, sia per le società che presentano il bilancio in forma ordinaria, che per quelle che lo fanno in forma abbreviata.

Pertanto, tutte le società di capitali che vanno a presentare il bilancio in forma ordinaria, e che al 31 marzo hanno provveduto a redigere il DPS, ne devono far menzione* nella relazione sulla gestione resa ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, mentre le società che presentano il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile non ne sono tenute. 

* Nota: Non fornendo la norma indicazioni di dettaglio sulla forma della menzione da fare nel bilancio, si fornisce di seguito un testo che può essere utilizzato come base di riferimento: “In attuazione di quanto previsto al punto 26 del disciplinare tecnico di cui all’allegato B del D.Lgs. 196/2003, Codice sulla protezione dei dati personali, si informa che il Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato redatto, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 19 del medesimo documento, entro la scadenza prevista del 31 marzo corrente anno.”

Si ricorda che, il regime sanzionatorio dettato dall’ art.169 del Codice della Privacy, per la mancanza di questo adempimento prevede l’arresto sino a due anni.
R.M.