mercoledì 30 giugno 2010

Marcatura CE e responsabilità del datore di lavoro


La Cassazione ha emesso una sentenza nella quale si afferma che la marcatura di conformità CE serve ad attestare la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza ma non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme di prevenzione. In questa sentenza si conferma un principio ormai abbastanza consolidato nell’ambito della giurisprudenza di settore, applicabile nel campo della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro.


La marcatura di conformità “CE”, della quale sono dotate le macchine e le attrezzature di lavoro, servono a rendere conformi alla legge la loro produzione, il loro commercio e la loro concessione in uso e ad attestare la loro rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) previsti dai regolamenti e dalla legislazione vigente ma non esonerano assolutamente il datore di lavoro utente, dal rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni.


L’infortunio a cui si riferisce la sentenza in oggetto riguarda un datore di lavoro che è stato imputato di delitto di lesioni subite da un lavoratore a seguito della caduta dello stesso da una scala fissa, installata su di un automezzo per salire su di esso, con specifica contestazione di violazione di norme antinfortunistiche.

Il datore di lavoro si è difeso affermando che la scala fissa installata sull’automezzo, che il lavoratore infortunato doveva ispezionare, era in dotazione dell’automezzo stesso e fornita dalla casa costruttrice ed inoltre che l’automezzo era risultato conforme alla normativa CE come da documentazione depositata nel corso del processo e dal marchio apposto su di esso in conformità delle disposizioni di legge.

Tale tesi difensiva è stata ritenuta infondata in quanto è stato osservato che l’infortunio era da addebitare al datore di lavoro in quanto si era verificato per la carenza di presidi adeguati affinché il lavoratore potesse raggiungere in sicurezza la scaletta dell’autocarro, posta ad un livello elevato rispetto al suolo e che non aveva alcuna importanza che il mezzo stesso fosse risultato conforme alla normativa CE. L’accesso alla scala, infatti, che aveva il primo piolo posto all’altezza di un metro dal suolo, richiedeva una anomala manovra di arrampicamento del lavoratore sul copertone e sul parafango del camion ed è nel corso di tale movimento che il lavoratore subiva uno sbilanciamento. Giustamente, quindi, era stato individuato un nesso causale tra l’evento dannoso e la violazione dell’articolo 374, comma 2, del D. P. R. n. 547/1955.

In particolare la conformità a determinate specifiche, quali marcature CE, non esclude che un mezzo qualificato conforme sia utilizzato con modalità che risultano fonte di pericolo e di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore come è accaduto nel caso concreto.

M.D.


martedì 29 giugno 2010

Proroga MUD


Venerdì 30 aprile il Consiglio dei Ministri,con Decreto Legge, ha prorogato il differimento al 30 giugno 2010 della presentazione delle dichiarazioni relative al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

Inoltre è stato pubblicato sulla G.U. del 28 aprile 2010 il DPCM del 27 aprile 2010 recante “modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)”


Il DPCM stabilisce che:

Il modello di dichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

Il modello di cui al presente decreto è utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il termine stabilito dalla legge, con riferimento all’anno 2009, da parte dei soggetti interessati.

Sono, in ogni caso, valide le dichiarazioni che risultino presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all’anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008.

E.M.


lunedì 28 giugno 2010

Agevolazioni per interventi inerenti al risparmio energetico

Anche per quest’anno sono previste le detrazioni fiscali del 55% per il risparmio energetico, in particolare per quattro tipi di interventi su edifici esistenti:


Riqualificazione globale: occorre combinare diversi interventi sugli impianti e sulle strutture per

contenere le dispersioni di calore


Coibentazione e finestre: sostituzione con porte, finestre e infissi, pareti e tetti che permettono

di raggiungere particolari parametri di trasmittanza.


Pannelli solari termici: per la produzione di acqua calda ad uso domestico o industriale. I pannelli e

i bollitori devono avere garanzia di almeno 5 anni e gli accessori e i componenti di almeno 2 anni.


Sostituzione di caldaie: sostituzione delle vecchie caldaie con caldaie a condensazione o con

pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. Per l’installazione di caldaie a

condensazione occorre installare valvole termostatiche su tutti i caloriferi, con unica esclusione degli impianti a pavimento. E’ esclusa la trasformazione da impianto centralizzato a individuale o autonomo.

Per usufruire della detrazione occorre sostituire un impianto preesistente (quindi non vi ricade l’installazione di un impianto in un edificio privo di riscaldamento).


Questa detrazione del 55% agevola tutti i privati cittadini (proprietari, inquilini, ecc.) e le società o associazioni purché soggette a Irpef o Ires.

Gli immobili possono essere abitativi o non abitativi, purché si tratti di fabbricati esistenti: quindi sono escluse le nuove costruzioni e gli ampliamenti.


Nel caso di società o imprese, gli immobili devono essere beni strumentali per l’esercizio dell’attività. La risoluzione 303/2008 ha ritenuto inapplicabile il 55% per gli immobili ristrutturati e poi rivenduti (immobili merce) e la risoluzione 304/2008 per quelli in locazione (e quindi oggetto e non strumento dell’attività esercitata).


E.M.