In caso di infortunio sul lavoro l’eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalitą. L’unico caso in cui si potrebbe configurare un esonero di responsabilitą, continua la Corte, Ź quando vengono accertati i caratteri di “abnormità” e assoluta “inopinabilità” nel comportamento del lavoratore.
Nel caso al vaglio della Corte, la pronuncia muove dall’accertamento del fatto che il lavoratore, al momento dell’infortunio, era impegnato nelle abituali attivitą che svolgeva secondo le modalitą consuete, eseguendo la fase di carico di un carro agricolo; carro che era venuto a trovarsi con la parte anteriore rialzata e con l’albero cardanico in posizione obliqua. Proprio in conseguenza di tale posizione, si era creata una fessura ove si era infilata la sciarpa della vittima, evento questo che aveva determinato la morte per strangolamento del lavoratore. Nello svolgimento di questa attivitą, ha accertato la Corte
Territoriale, l’uso della sciarpa, che aveva provocato l’incidente, era risultato normalmente tollerato dal datore di lavoro.
Nel caso di specie, continua dunque la Corte, il lavoratore stava eseguendo le ordinarie mansioni assegnategli, senza che gli fosse stata vietata espressamente l’operazione con quelle modalitą, laddove il posizionamento in obliquo del carro era evenienza non solo possibile ma anche probabile, per effetto delle caratteristiche costruttive del mezzo. Quest’ultimo avrebbe dovuto essere munito delle protezioni anche per la posizione obliqua ed invece si creava una fessura che rendeva la zona pericolosa e non completamente protetta.
fonte: Il Sole 24 Ore