lunedì 26 ottobre 2009

Responsabilità del committente in caso di infortunio


Il datore di lavoro risponde degli infortuni dei dipendenti se non li ha informati dei pericoli e delle misure per evitarli e se non ha sorvegliato affinché non fossero disapplicate. Il committente risponde del fatto occorso all’appaltatore, per mancata cooperazione con costui, esclusivamente se l’oggetto della commessa implica un contatto fra le due attivitą.

Questi principi trovano applicazione nella sentenza n.28197/2009. L’operaio di una ditta assegnataria della manutenzione di alcuni capannoni, nel pulire l’esterno della canna fumaria, non utilizzava i camminamenti e l’apposita imbracatura, scivolava, cadeva dal tetto e moriva. Nei due gradi di giudizio di merito per omicidio colposo, veniva condannato l’appaltatore della vittima e assolto il committente. La cassazione conferma queste decisioni. Sottolineando che l’appaltatore, titolare di una posizione di garanzia, era venuto meno al dovere di impedire l’evento, in quanto non aveva chiarito adeguatamente al proprio dipendente quali fossero i rischi dell’intervento da compiere e aveva omesso di vigilare sull’adempimento di tali raccomandazioni. La violazione di obblighi di diligenza menzionati, in capo all’imputazione e causalmente riconducibili all’evento, fa ritenere irrilevante al Supremo Collegio l’affermazione del ricorrente, secondo cui il fatto Ź imputabile alla condotta imprudente e imprevedibile del lavoratore. Il mancato rispetto del dovere di informazione infatti e, soprattutto, l’assenza di una costante sorveglianza volta a evitare l’occasionale violazione di regole antinfortunistiche implicano che il comportamento, appunto imprudente, del lavoratore non costituisca di per sé “esimente valida”. Passando al committente: la parte civile, contestandone l’assoluzione, sosteneva che egli avrebbe dovuto cooperare alla realizzazione delle misure di sicurezza a tutela dei dipendenti dell’appaltatore. Sul punto la Corte dissente: da un lato, committente e appaltatore hanno obblighi analoghi nei confronti dei propri dipendenti; dall’altro, il primo deve attuare insieme al secondo le misure di prevenzione volte ad eliminare i pericoli che coinvolgono i dipendenti di entrambi. Solo in questo caso, e in relazione a queste peculiari attivitą, chi richiede i lavori ha un obbligo di supplenza in ordine a eventuali carenze dell’appaltatore. La ratio della disciplina Ź chiara: il legislatore mira ad evitare l’interferenza fra attivitą, che provoca un moltiplicazione del rischio. Qualora ciė non sia possibile e si determini una sovrapposizione, l’ordinamento impone a ciascun datore di lavoro di adoperarsi per ridurre il rischio nell’area di comune influenza. Qualora invece l’attivitą non comporti alcuna sovrapposizione, ciascun imprenditore deve badare esclusivamente alla sicurezza dei propri lavoratori, e in tal caso una intromissione comporterebbe responsabilitą per indebita ingerenza. Applicando queste regole, contenute nell’abrogato articolo 7 del D.Lgs. 626/94, la Corte conferma il proscioglimento del committente, con rigore del tutto condivisibile. La soluzione, in base al vigente decreto legislativo 81/08 non sarebbe stata diversa, perché le disposizioni in tema sono pressoché dello stesso tenore, oltre a quanto previsto dall’art.26, che prescrive la redazione di un comune documento che indichi le misure per eliminare o minimizzare le interferenze.

fonte: Il Sole 24 Ore

sabato 24 ottobre 2009

Principali Scadenze

SCADENZE FISCALI

16 NOVEMBRE

F24 pagamento per IVA mensili e trimestrali, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

F24 pagamento rateizzazione INAIL, contributi fissi INPS gestione art/comm + rateizzazione imposte

30 NOVEMBRE

Imposta di registro

F24 pagamento 2° acconto IRPEF/IRAP/IRES/INPS percentuale 2009

giovedì 22 ottobre 2009

Infortunio e responsabilità

In caso di infortunio sul lavoro l’eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalitą. L’unico caso in cui si potrebbe configurare un esonero di responsabilitą, continua la Corte, Ź quando vengono accertati i caratteri di “abnormità” e assoluta “inopinabilità” nel comportamento del lavoratore.

Nel caso al vaglio della Corte, la pronuncia muove dall’accertamento del fatto che il lavoratore, al momento dell’infortunio, era impegnato nelle abituali attivitą che svolgeva secondo le modalitą consuete, eseguendo la fase di carico di un carro agricolo; carro che era venuto a trovarsi con la parte anteriore rialzata e con l’albero cardanico in posizione obliqua. Proprio in conseguenza di tale posizione, si era creata una fessura ove si era infilata la sciarpa della vittima, evento questo che aveva determinato la morte per strangolamento del lavoratore. Nello svolgimento di questa attivitą, ha accertato la Corte

Territoriale, l’uso della sciarpa, che aveva provocato l’incidente, era risultato normalmente tollerato dal datore di lavoro.

Nel caso di specie, continua dunque la Corte, il lavoratore stava eseguendo le ordinarie mansioni assegnategli, senza che gli fosse stata vietata espressamente l’operazione con quelle modalitą, laddove il posizionamento in obliquo del carro era evenienza non solo possibile ma anche probabile, per effetto delle caratteristiche costruttive del mezzo. Quest’ultimo avrebbe dovuto essere munito delle protezioni anche per la posizione obliqua ed invece si creava una fessura che rendeva la zona pericolosa e non completamente protetta.

fonte: Il Sole 24 Ore

martedì 20 ottobre 2009

Manutenzione di impianti e apparecchiature elettriche

apparecchiature elettriche e requisiti formativi per gli incaricati (D.Lgs. 81/08 TITOLO III capo II)

È ribadito il divieto ad eseguire lavori sotto tensione tranne che nei casi di “tensione di sicurezza” o nei casi in cui:

le procedure adottate e le attrezzature uti• lizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;

per sistemi di categoria 0 e I purché l’ese• cuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

per sistemi di II e III categoria purché:

  • i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
  • l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

L’allegato IX al D.Lgs.81/08 esplicita:

“In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

  • sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
  • sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
  • sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
  • sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.”


Formazione lavoratori

La norma CEI EN 50110-1 e la CEI EN 11 -27 (norme quadro per l’esercizio degli impianti elettrici) definiscono le regole che devono essere seguite nelle esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a rischi elettrici.

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di definire tra il proprio personale quali siano i soggetti abilitati a lavorare sugli impianti elettrici, definendo la mansione di PAV (persona avvertita), PES (persona esperta), PEI (persona idonea al lavoro sotto tensione in BT), e successivamente fornendo loro un’adeguata formazione.

M.D.

venerdì 16 ottobre 2009

Verifiche sul funzionamento delle macchine: il ruolo del datore di lavoro

La necessitą di prevedere verifiche sul funzionamento di macchine ed attrezzature di lavoro Ź sempre stata connessa con la necessitą di assicurare sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Si intende, in questo caso, la verifica non come “accertamento delle caratteristiche costruttive e delle performance di determinate attrezzature di lavoro”, bensď come “conferma di condizioni d’impiego coerenti con i requisiti di salute e sicurezza previsti per le varie attivitą lavorative”.

Fino al D.Lgs. 626/94 il datore di lavoro era per lo piĚ “un soggetto scarsamente collegato alle dinamiche del controllo delle condizioni di sicurezza e dell’ambiente di lavoro nel quale lavoratori e attrezzature permettevano la realizzazione dei manufatti”.

ť infatti soltanto con il D.Lgs. 81/2008 che “il ruolo del datore di lavoro diventa centrale nella predisposizione di condizioni di sicurezza durante tutte le fasi dell’attivitą lavorativa, condizioni queste assicurate da un analisi di tutti i rischi in essa presenti la cui realizzazione Ź di esclusiva e non derogabile responsabilitą proprio del datore di lavoro (artt. 17 e 28)”.

In caso di controlli comuni per tutte le attrezzature di lavoro Ź precisa responsabilitą dei datori di lavoro quella di fornire attrezzature di lavoro sicure ai lavoratori e sono di sua competenza tutti quei controlli capaci di assicurare questo obiettivo (installazione ed utilizzazione in conformitą all’uso, appropriata manutenzione, misure di aggiornamento dei Requisiti minimi di sicurezza stabiliti con specifico provvedimento regolamentare).

In caso poi di attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni d’installazione, esse saranno sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in servizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localitą d’impianto al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.

Le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose” devono poi essere sottoposte:

ad interventi di controllo “periodici stabi• liti in base alle indicazioni del fabbricante ovvero dalle norme di buona tecnica o in assenza di quest’ultime desumibili dai codici di buone prassi”;

ad interventi di controllo “straordinari al • fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudiziali per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di prolungata inattivitą. Controlli che devono essere svolti da personale competente.

M.D.

martedì 13 ottobre 2009

Regione Emilia-Romagna: Pronto un milione di euro per la sicurezza nei cantieri

La Regione ha messo a disposizione un milione di euro per incentivare le imprese edili a realizzare maggior sicurezza nei cantieri, in primo luogo quelli finanziati con risorse regionali, attraverso la formazione dei lavoratori e l’utilizzo di sistemi elettronici di controllo.

Queste risorse sono messe a disposizione dal bando “Plus security” (pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale) rivolto, in questa prima fase sperimentale, solo ai committenti pubblici e privati che beneficiano dei finanziamenti della Regione Emilia-Romagna per realizzare gli interventi del programma “3000 alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Si tratta di un incentivo economico che potrą raggiungere al massimo 30 mila euro: le richieste dovranno essere presentate entro il 23 ottobre prossimo e la modulistica Ź scaricabile sul sito della Regione

(www.regione.emilia-romagna.it/wcm/codiceterritorio/notizie/security.htm)

Cosa prevede il bando

Il bando prevede incentivi economici per assicurare livelli di sicurezza, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme statali, che riguardano la formazione (con gli standard incrementali definiti dalla Regione nel “Programma straordinario di formazione per la sicurezza”) e l’utilizzo di sistemi informatici di rilevazione delle presenze dei lavoratori in cantiere. Saranno anche finanziati i progetti di formazione in cantiere per tutti i lavoratori presenti nel cantiere stesso, con particolare riguardo ai rischi di caduta dall’alto, di sprofondamento, di seppellimento e di folgorazione.

Inoltre, insieme al bando sono state varate le specifiche tecniche del sistema informativo Repac (Registratore delle presenze autorizzate nei cantieri). Il sistema Repac, gią sperimentato in diversi cantieri del territorio regionale e recentemente applicato sul 5° lotto della Variante di valico nel bolognese, consente al committente e allęimpresa di controllare in tempo reale ingressi e uscite, il rispetto degli indici di congruitą lavorativa e il controllo in remoto da parte degli enti di vigilanza.

Con il sistema degli incentivi economici previsti dalla legge regionale (n. 2/2009 - Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile) si punta a promuovere un maggiore livello di sicurezza dei lavoratori, in una logica complementare ed integrativa e non sostitutiva delle norme statali. Azioni dirette alla tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell’irregolaritą delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalitą e della qualitą del lavoro, favorendo la piena e piĚ efficace applicazione, in sede locale, dei relativi strumenti normativi e attuativi.

fonte: Regione Emilia Romagna

venerdì 2 ottobre 2009

Verifica attrezzature

Per le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al decreto D.Lgs. 81/08 (es. scale aeree ad inclinazione variabile, ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, etc..), il “datore di lavoro deve sottoporre le stesse a verifiche periodiche con la frequenza indicata nello stesso allegato”: la prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL (art.71 comma 11).


In alcune zone del territorio l’ISPESL non riesce a garantire tempi rapidi per l’omologazione degli impianti creando una situazione che puė ripercuotersi sulle aziende (in assenza di omologazione infatti l’azienda non potrebbe utilizzare il bene da omologare e da questo ne potrebbe derivare un danno economico), il decreto 106/09 prevede che, se l’Ispesl non interviene per omologare in 60 giorni, ci si può rivolgere alle ASL o a soggetti pubblici e privati abilitati (le modalitą di abilitazione usciranno con futuro decreto).

M.D.

giovedì 1 ottobre 2009

Rimozione amianto: incentivi alle imprese

Oltre 4 milioni di euro di incentivi alle imprese per rimuovere e smaltire l’amianto presente nei luoghi lavoro. Il bando, approvato dalla Giunta regionale, sosterrą concretamente l’impegno delle aziende che intendono qualificare l´ambiente di lavoro attraverso la rimozione di coperture o coibentazioni contenenti cemento-amianto.


Per accedere al contributo, basta presentare una domanda on line sul sito Ermes Ambiente (www.ermesambiente.it) dal 28 al 30 ottobre, dalle 9 alle 18.


L’iniziativa, prevista dalla Regione Emilia-Romagna nel Piano di azione ambientale 2008, fa seguito al bando emanato nel 2004 che ad oggi ha finanziato 199 interventi. Un successivo percorso di confronto con il Tavolo dell’imprenditoria e le associazioni economiche regionali ha portato a condividere le linee guida di questo intervento.

“Con questo nuovo intervento regionale puntiamo a due obiettivi molto importanti”, ha sottolineato l’assessore all’ambiente e sviluppo sostenibile Lino Zanichelli.

“Il primo Ź incentivare quelle imprese che vogliono migliorare la qualitą del proprio insediamento produttivo e dunque aumentare la sicurezza dei lavoratori. Il secondo attiene alla necessitą di rimettere in moto l’economia grazie anche ad interventi come questi, volti ad uno sviluppo davvero compatibile con l’ambiente”.


Cosa prevede il bando

Il bando Ź stato costruito sfruttando anche le recenti semplificazioni in materia di aiuti di Stato emanate dalla Unione europea, con riferimento al nuovo regolamento di esenzione in materia di tutela ambientale.

Il contributo massimo erogabile sarą di 200 mila euro per ciascuna impresa operante sul territorio regionale. Ogni impresa potrą presentare un’unica domanda che potrą ricomprendere anche interventi su piĚ unitą locali della stessa azienda purché all´interno del territorio regionale.

Come si Ź detto per richiedere il contributo le domande vanno presentate dal 28 al 30 ottobre (dalle 9 alle 18 sul sito www.ermesambiente.it). Le imprese verranno successivamente invitate a presentare una documentazione tecnica completa del progetto che intendono realizzare e per il quale hanno richiesto il contributo regionale. I finanziamenti saranno concessi sulla base di una graduatoria tenendo conto dell´ordine cronologico di arrivo delle domande.

fonte: Regione Emilia-Romagna