martedì 30 giugno 2009

L’obbligo di sorveglianza sanitaria su alcol e stupefacenti


Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, c.d. “Testo Unico” di sicurezza del lavoro, Ź inequivocabile:

“art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente: (...)

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu’ avanzati”.

Quindi anche in assenza di linee guida ufficiali, il medico competente procede alla sorveglianza sanitaria osservando gli indirizzi scientifici piĚ avanzati.

Il successivo comma 4 dell’articolo 41 Ź chiarissimo nell’imporre questa sorveglianza sanitaria anche in relazione ad alcol e stupefacenti:

“art. 41. Sorveglianza sanitaria (...)

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresď finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L’accertamento va attuato nel rigoroso rispetto delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti dettate dal Provvedimento 18 settembre 2008 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dell’Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumitą e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR)” (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8-10-2008).

Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al medico competente l’esistenza delle mansioni a rischio e i nominativi dei lavoratori che svolgono dette mansioni ai sensi del provvedimento 30 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 15 novembre 2007 di intesa della Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, con il quale sono stati individuati nell’allegato I una serie di mansioni lavorative per i quali diviene obbligatoria la visita preventiva finalizzata all’accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti.

Il primo atto obbligatorio:

L’art. 4 (Accertamenti sanitari preventivi di screening) dell’intesa Ź al riguardo chiarissimo:

1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco di cui all’Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.

2. Il medico competente, all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato 1 e successivamente, con periodicitą da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, secondo le modalitą definite nell’ articolo 8.

L’articolo 8 dell’Intesa citata prevede poi che le procedure diagnostiche e medico-legali definite infine il 18 settembre 2008 dal succitato Accordo lo Stato, le Regioni e le province autonome, ma anche per la fase antecedente il successivo art. 13 (Norme transitorie) era inequivocabile: “1. Fino all’approvazione dell’Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all’articolo 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalitą disciplinate nel decreto del Ministro della sanitą 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

La richiesta di sorveglianza sanitaria al medico competente viene effettuata dal datore di lavoro ai sensi del disposto combinato degli articoli 41 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008 e 4 comma 1 dell’Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007, nonché del provvedimento in materia di l’individuazione delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti del 18 settembre 2008.

In tal modo il datore di lavoro il dirigente avrą correttamente adempiuto all’obbligo di cui all’18 del D.Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), ai sensi del quale “il datore di lavoro, che esercita le attivitą di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivitą secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”; evitando la sanzione di cui all’art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) ai sensi del quale “4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: .. a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere (...) g)”,

Qualora il medico competente non procedesse con la sorveglianza sanitaria di legge (e lo stesso ragionamento fatto per gli stupefacenti vale anche per l’alcolismo, per il quale si veda l’intesa Stato Regioni 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attivitą lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumitą o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125,da applicarsi analogicamente con modalitą simili a quanto da farsi in materia di stupefacenti, con modalitą di sorveglianza sanitaria da effettuarsi con atti medici fondati sugli indirizzi scientifici piĚ avanzati, perché il medico competente, a pena di sanzione penale, deve in base all’articolo 25 comma 1 lettera b del d.lgs. n. 81/2008 effettuare la sorveglianza sanitaria innanzitutto in base agli indirizzi scientifici piĚ avanzata, che deve obbligatoriamente conoscere) violerebbe l’art. 25 comma 1 lettera b) in relazione all’art. 41 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione di cui all’art. 58 (Sanzioni per il medico competente): “1. Il medico competente Ź punito: (...) b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere (...) e g);”.

Si vedano anche le normative regionali pubblicate finora sull’argomento:

Regione Emilia Romagna - Giunta Regionale - Delibera del 23 febbraio 2009 - Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumitą e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell’Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008). Ulteriori indicazioni regionali.

E.M.

giovedì 25 giugno 2009

Principali Scadenze

SCADENZEFISCALI

16 LUGLIO

F24 pagamento per IVA mensili, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

F24 pagamento imposta redditi/IRAP/CCIAA saldo + acconto con maggiorazione 0,40%

30 LUGLIO

Imposta di registro

31 LUGLIO

F24 pagamento rateizzazione imposte reddito non titolari P.IVA

Presentazione dichiarazione ICI

Presentazione modello unico (salvo proroghe)

sabato 20 giugno 2009

Controlli ispettivi dei Carabinieri

Il D.M. 26 febbraio 2008, pubblicato in G.U. il 5 maggio 2009, n. 102, prevede tra i compiti istituzionali del Comando dei Carabinieri, quello di vigilanza nei luoghi di lavoro, in relazione alle previsioni di cui alla L. 123/2007.

Il Comando dei Carabinieri su richiesta del Ministero della Salute, puė procedere, in qualunque momento, a effettuare ispezioni e verifiche ispettive e a impartire prescrizioni dirette all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

E.M.

lunedì 15 giugno 2009

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 con l’art. 37 comma 1 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dispone altresď con il comma 10 che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui andrą ad esercitare la propria rappresentanza. La formazione deve essere poi tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Secondo il comma 11 dello stesso art. 37, inoltre, le modalitą, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:


a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attivitą di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.


La durata minima dei corsi deve essere di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La stessa contrattazione collettiva nazionale disciplinerą anche le modalitą dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puė essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori ed a 8 ore annue per le imprese che occupano piĚ di 50 lavoratori.

Per aziende con meno di 15 lavoratori la durata della formazione per questi RLS puė essere anche inferiore alle 4 ore.

Il datore di lavoro Ź tenuto a formare i rappresentanti dei lavoratori e puė farlo, alla luce delle attuali disposizioni, o direttamente, se Ź competente a farlo, oppure puė avvalersi di risorse interne (SPP, medico competente, dirigenti, preposti, ecc.), oppure rivolgersi ad esterni (consulenti tecnici, centri di formazione, ecc.) i quali al termine del corso provvederanno a rilasciare una attestazione di partecipazione che il datore di lavoro dovrą esibire in caso di richiesta da parte dell’organo di vigilanza.

Si precisa inoltre, che nell’ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non Ź prevista alcuna sanzione per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza fatta in assenza di collaborazione con gli organismi paritetici né era prevista nell’abrogato D. Lgs. n. 626/1994. Si fa presente altresď che con le proposte di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvate dal Governo nella seduta del 27/3/2009, e questo la dice tutta, Ź stato chiesto di sostituire la espressione “deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici” con quella “può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici”.

E.M.


mercoledì 10 giugno 2009

Ascensori esistenti e norme

Lo scorso aprile 2009 è stata pubblicata la nuova edizione della UNI EN 81-80 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti.

La norma:

  • cataloga vari pericoli e situazioni pericolose, ognuno dei quali Ź stato analizzato secondo una valutazione del rischio;
  • ha lo scopo di fornire azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente, una fase dopo l’altra, la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti, sia per persone sia per merci, nella direzione dello stato dell’arte rispetto alla sicurezza;
  • consente che ogni ascensore venga verificato e che misure di sicurezza vengano identificate e implementate in modo graduale e selettivo, secondo la frequenza e la gravitą di ogni singolo rischio;
  • elenca i rischi di livello alto, medio e basso e le azioni correttive che possono essere applicate in fasi diverse allo scopo di eliminare i rischi.

La norma puė essere usata come linea guida per:

  • le autoritą nazionali, nel determinare un proprio programma di implementazione graduale tramite un processo di filtro in modo praticabile e ragionevole basandosi sul livello di rischio (per esempio estremo, alto, medio, basso) e su considerazioni sociali ed economiche;
  • i proprietari che vogliono adempiere alle proprie responsabilitą secondo i regolamenti esistenti (per esempio Direttiva sull’uso delle attrezzature da lavoro);
  • le ditte di manutenzione e/o gli organismi di verifica per informare i proprietari sul livello di sicurezza dei loro impianti;
  • i proprietari che vogliono aggiornare gli ascensori esistenti su base volontaria.

La norma fornisce delle regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti con lo scopo di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello degli ascensori installati di recente applicando lo stato dell’arte odierno in termini di sicurezza. Essa si applica a impianti permanenti di ascensori elettrici, a frizione o ad argano agganciato e agli ascensori idraulici che servono livelli definiti, la cui cabina Ź destinata al trasporto di persone o di persone e cose, che si muove tra guide inclinate non piĚ di 15° rispetto alla verticale.

La UNI EN 81-80 indica che essa non puė stabilire requisiti nazionali vincolanti per quanto riguarda eventuali provvedimenti da prendere su ascensori esistenti al momento dell’adozione della Direttiva 95/16/CE, che sono soggetti alla legislazione nazionale.

fonte: UNI


venerdì 5 giugno 2009

Incentivi INAIL e prevenzione

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha rivisto il sistema degli incentivi per la salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una serie di misure molto articolate, ancora in attesa di essere attuate, finanziate dall’INAIL. Inattesa che siano realizzati questi incentivi, le imprese possono ricorrere all’istanza di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24, D.M. 12 dicembre 2000, che si trasforma in uno sconto del 10% del premio assicurativo obbligatorio.


La scadenza è annuale ed è fissata al 31 gennaio. Il beneficio è riservato alle imprese che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizione di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa, da precisare all’interno del modello OT/24.

L’accesso Ź subordinato al rispetto di alcune condizioni:

  • osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81708 e altre disposizioni in materia
  • possesso del DURC (Documento Unico di Regolaritą Contributiva)
  • applicazione degli accordi e contratto collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali
  • inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

Tali prassi capita che siano respinte in fase di ispezione a causa di mancata osservanza delle norme di sicurezza.

Le misure adottate che verranno dichiarate devono essere definite e attuate nell’anno precedente alla domanda che verrą presentata entro il 31 gennaio.

E.M.

mercoledì 3 giugno 2009

Lavoro in somministrazione: chiarimenti dal Ministero

Nuovi chiarimenti per la gestione dei rapporti di lavoro di somministrazione con la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 13. In particolare sono state fornite indicazioni con lo scopo di conseguire ispezioni efficaci ed effettive nel sanzionare abusi e aggiramenti degli adempimenti di legge.

Le agenzie del lavoro e le agenzie di somministrazione devono adottare forme regolate per mantenere comunque una buona flessibilitą del lavoro anche in funzione del contrasto contro la diffusione del lavoro nero e irregolare.

La circolare si occupa di:

  • comunicazione obbligatoria per instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro
  • disciplina del rapporto di somministrazione
  • gestione e trattamento economico della malattia e infortuni
  • norme previdenziali
  • salute e sicurezza
  • verifiche dei requisiti e gestione dell’Albo
  • ecc.•

In particolare per quanto concerne la Salute e Sicurezza viene indicato:

ai sensi dell’art. 23 comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’agenzia di somministrazione Ź obbligata a fornire ai lavoratori in somministrazione informazioni generali circa i rischi per la salute e sicurezza connessi all’attivitą produttiva e a formarli e addestrali all’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale. E’ prevista la possibilitą di trasferire contrattualmente tali obblighi all’utilizzatore. In questo caso ne deve essere fatta espressa menzione nel contratto con il lavoratore. Nei casi in cui la normativa vigente preveda la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, essa Ź a carico dell’impresa utilizzatrice, cosď come la fornitura di protezione individuale.

E.M.


lunedì 1 giugno 2009

DUVRI: Le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza

Le indicazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in relazione alla stesura del DUVRI.

I rischi interferenti, i casi in cui non occorre il documento, i costi della sicurezza e le problematiche rilevate.


La “Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008: Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”, ha dato diverse indicazioni relative alla sua stesura.

Riguardo a questo tema l’autore ricorda che il DUVRI deve tener conto dei rischi interferenti:

  • “derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  • immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore e ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)”.

Dunque la stazione appaltante “deve elencare i rischi interferenti e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le interferenze”, ricordando che non devono invece essere riportati nel DUVRI “i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”; rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle idonee misure di prevenzione.


Un esempio dei casi per i quali non occorre redigere il DUVRI:

  • “la fornitura senza installazione;
  • i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione Appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
  • i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”.

Riguardo poi alla stima dei costi della sicurezza vengono date diverse indicazioni.

Ad esempio ricorda che deve essere fatta un’analisi dettagliata per singole voci sulla base di prezzari o di indagini di mercato.

Riguardo ai costi da indicare l’intervento segnala infine anche alcune criticità rilevate:

  • “risulta difficile quantificare in modo analitico i costi della sicurezza per la riduzione dei rischi da interferenze;
  • molte stazioni appaltanti non riescono a redigere il DUVRI ex ante e pertanto non possono allegare tale documento a quelli di gara, come suggerito nella determinazione dell’Autorità;
  • non appare chiaro a chi competono i costi aggiuntivi della sicurezza, derivanti da variazioni dell’appalto o da adeguamenti dinamici del DUVRI;
  • le norme (e le relative indicazioni dell’Autorità) sono di difficile applicazione negli appalti di forniture e servizi banditi dalle centrali di committenza o da amministrazioni che effettuano acquisti centralizzati per sedi periferiche”.

E.M.