In data 05.12.2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 il D.Lgs. n. 200 del 27.10.2011 il quale definisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Il D.Lgs. n. 186/2011, anch’esso già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce la disciplina sanzionatoria riservata alle imprese che non adottino le disposizioni previste dalla comunità europea in materia di imballaggio, etichettatura delle sostanze pericolose.
Con questi provvedimenti legislativi è stato chiuso il quadro dell’apparato sanzionatorio a cui le imprese che non rispettano la disciplina europea in materia di imballaggio, etichettatura e movimentazione di sostanze pericolose possono essere assoggettate.
Con il nuovo D.Lgs. n. 200/2011, a meno che il fatto costituisca più grave reato, viene previsto che:
chiunque effettua un’operazione di esportazione per la prima volta o successivamente nell’anno civile a seguire, di una sostanza pericolosa presente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l’obbligo di etichettatura ai sensi del D.Lgs. n.65/03, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all’obbligo di notifica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro;
alla stessa sanzione è soggetto l’esportatore di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell’allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far sorgere l’obbligo di etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;
chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza pericolosa o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l’obbligo di etichettatura è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 200/2011, l’esportatore o l’importatore che, entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto, all’Autorità nazionale designata, il quantitativo esportato o importato nell’anno precedente, attraverso le dogane nazionali, della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
Mettiamo in evidenza che il nuovo apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 200/2011 entrerà in vigore solamente a partire dal prossimo 20.12.2011 mentre le disposizioni recate nel precedente D.Lgs. n. 486/2011 sono già operative a partire dallo scorso 30.11.2011.
M.D.