Il calcestruzzo e gli altri materiali da costruzione residuati all’interno dei mezzi meccanici utilizzati nel ciclo produttivo ed eliminati tramite lavaggio e immissione in acqua rappresentano rifiuti allo stato liquido.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione (sentenza 34608/2011) ha confermato il sequestro preventivo di alcuni mezzi sorpresi a scaricare residui di calcestruzzo e acque limacciose nelle acque di un torrente.
Tale condotta configura per la Suprema Corte una gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006), e non – come richiesto dal ricorrente – uno scarico di acque reflue, in virtù dell’assenza di quella “condotta o sistema stabile di collettamento” richiesta invece dalla definizione di scarico contenuta nello stesso “Codice ambientale”.
Il sequestro preventivo dei mezzi va mantenuto, ricorda infine la Cassazione, perché gli automezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti sono soggetti a confisca obbligatoria.
(Fonte:www.retambiente.it)