martedì 11 gennaio 2011

RSPP e responsabilità

Approfondiamo con una sentenza della Corte di Cassazione la tematica della responsabilità del RSPP.
La Cassazione Penale Sezione Feriale, Sentenza n. 32357 del 26 agosto 2010 ha ribadito che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un ausiliario del datore di lavoro ed opera come consulente dello stesso e che inoltre la sua designazione non equivale ad una delega di funzioni. Il RSPP è infatti considerato solo uno strumento del datore di lavoro che si avvale della sua opera per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario e lo stesso non può venire chiamato a rispondere direttamente del suo operato proprio perché difetta di un effettivo potere decisionale.
Il responsabile dei lavori ed il delegato alla sicurezza di una ditta appaltatrice nonché il titolare di una impresa subappaltatrice, operanti in un cantiere edile oggetto di alcuni lavori di ristrutturazione di un fabbricato, sono stati ritenuti responsabili, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore dipendente della ditta subappaltatrice il quale, scivolando su di una scala in muratura posta a ridosso dell’area di cantiere e sprovvista di corrimano, precipitava da un’altezza di circa tre metri rovinando violentemente al suolo procurandosi lesioni dalle quali derivava una malattia ed un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni.
I due imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione ponendo innanzitutto in evidenza che nella circostanza doveva riconoscersi l’ abnormità del comportamento imprudente del lavoratore il quale, in maniera del tutto inopinata, per andare a prendere il cappello che era volato via a causa del vento, si era servito di una scala non ricompresa nel cantiere ed esterna ad esso ed imputando parte della colpa al RSPP nominato.
I ricorsi degli imputati sono stati però ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione la quale in primis ha tenuto a ricordare che il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa prevenzionale e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi ad essa anche instaurando prassi di lavoro magari di comodo, ma non corrette e quindi in questa prospettiva, si esclude tradizionalmente che presenti le caratteristiche dell’abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nella porzione di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l’osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore. 
I componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici ‘ausiliari’ del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei ‘consulenti’ e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda.
Quindi, prosegue la Sezione feriale, la designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare, non equivale a  delega di funzioni utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di trasferire ad altri, il delegato, la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell’obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all’espletamento dell’attività lavorativa. In altre parole la designazione del RSPP non ha nulla a che vedere con l’istituto della delega di funzioni (cfr. ora Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16) e non può quindi assumere la stessa rilevanza ai fini dell’esonero della responsabilità del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha infine colta l’occasione con questa sentenza per richiamare i compiti ed i relativi poteri attribuiti dalla legge al RSPP tra i quali rientra l’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro, e per ribadire che il RSPP opera per conto del datore di lavoro, svolgendo solo un’ attività di ‘consulenza’ nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, di guisa che i risultati della sua attività sono destinati al datore di lavoro, cui compete poi di ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le situazioni pericolose e conclude affermando che il datore di lavoro quindi è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia, dovendosi escludere che possa invocarsi impropriamente l’istituto della delega di funzioni in presenza della mera nomina del RSPP.
M.D.