mercoledì 12 settembre 2012

Responsabilità sulle macchine

In tutti i casi in cui vi sono più titolari di una posizione di garanzia, in riferimento al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario degli obblighi giuridici di impedire un evento infortunistico.
 Questo è quanto emerge dalla lettura di una sentenza della Corte di Cassazione.

Il legale rappresentante di una società è stato condannato da un Tribunale alla pena di euro 6000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 6 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994 per aver ceduto in locazione finanziaria ad un’altra società una lucidatrice non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 459/1996, in quanto il dispositivo di interblocco consentiva l’apertura dal riparo mobile dei rulli quando gli stessi, per effetto della forza di inerzia, erano ancora in movimento ed inoltre mancava un dispositivo di protezione dei rulli stessi sulle zone laterali della macchina.
 Secondo la ricostruzione fatta sull’accaduto gli ispettori dell’organo di vigilanza, nel corso della visita eseguita presso la sede della società a seguito di infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore, hanno accertato che questo si era verificato per l’utilizzo da parte dell’infortunato di una macchina utilizzata per lucidare le pelli. E’ stato accertato che la suddetta macchina era stata concessa in uso alla ditta dalla società proprietaria, della quale l’imputato era legale rappresentante, e che la macchina non era rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, poiché all’apertura del riparo mobile dei rulli, utilizzati per spazzolare e lucidare la pelle, gli stessi per effetto dell’inerzia continuavano a ruotare per circa 11 secondi prima di arrestarsi totalmente.
 
Contro la decisione del Tribunale l’imputato ha proposto appello contestando la violazione della norma in quanto la macchina era stata acquistata previo rilascio dal parte della ditta venditrice dell’attestato di conformità della stessa alle disposizioni regolamentari vigenti all’epoca della costruzione per cui nessun addebito gli poteva essere mosso anche per la mancanza del marchio CE in quanto costruita prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996. L’imputato ha sostenuto, altresì, che non si poteva d’altra parte escludere che la macchina durante il lungo periodo in cui era rimasta presso l’azienda dell’utilizzatore, potesse essere stata manomessa con l’eliminazione degli originari meccanismi di protezione.
La suprema Corte ha fatto osservare in premessa che il reato contestato all’imputato non è venuto meno a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 perché la norma originariamente contestata (articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n 626/1994 abrogato dall’articolo 304 del D. Lgs. n. 81/2008) è stata sostituita dall’articolo 23 del predetto D. Lgs.
In merito alla pluralità di responsabilità la Sez. III ha sostenuto che “sia la norma abrogata che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 23 prevedono una pluralità di garanti della sicurezza. In proposito rimangono quindi fermi anche sotto il vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 gli insegnamenti impartiti da questa Corte in tema di pluralità di garanti della sicurezza in base ai quali, se sono presenti più titolari della posizione di garanzia relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, sia pure sotto diverse angolazioni, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento”. “Di conseguenza”, ha quindi concluso la suprema Corte con riferimento al caso in esame, “il fornitore o l’installatore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte”.

M.D.

lunedì 10 settembre 2012

DVR obbligatorio per le aziende

Dal 1 luglio 2012 non sarà più ammessa, per le Aziende fino a 10 lavoratori, la possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Tale scadenza trova indicazione nell’art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08 che fissa, appunto, nel 30 giugno 2012 il termine ultimo fino al quale è possibile autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, senza redigere il documento di cui all’art. 17 comma 1.

Ne consegue che anche le piccole Aziende (fino a 10 lavoratori) dovranno pertanto redigere il documento secondo le modalità stabilite dall’art. 28.

L’obbligo vale anche per le Aziende che finora hanno usufruito della possibilità di autocertificazione, le quali dovranno pertanto predisporre il documento entro il 30 Giugno 2012.
La sanzione penale prevista in caso di inadempienza prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro.

M.D.

venerdì 7 settembre 2012

Responsabilità solidale del committente anche per l’IVA

Nella lista di voci per le quali vige la responsabilità solidale del committente in caso di appalto, sono ora inseriti anche i debiti fiscali.

Il decreto fiscale (Dl 16/2012) prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto.

La nuova norma è molto penalizzante per il committente che si può esimere da questo obbligo solo se riesce a provare di aver adottato «tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento»: è una definizione dotata di una portata troppo ampia che, oltre tutto, lascia uno spazio eccessivo all’interpretazione giudiziale il committente, infatti, seppure con regole diverse, è individuato dalla legge come responsabile solidale verso i dipendenti per i contributi previdenziali, le retribuzioni e i danni derivanti da infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda i primi due tipi di responsabilità, l’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 individua nel committente il responsabile solidale per i debiti di natura retributiva, comprese le quote di Tfr, e contributiva vantati dai lavoratori che dipendono dall’appaltatore. Questa responsabilità, che si estende anche ai subappalti, ha una durata di due anni dalla fine dell’appalto e non può in alcun modo essere esclusa dal committente, che quindi può evitarla solo prestando estrema cautela nella scelta dei propri fornitori. Ricordiamo che i debiti previdenziali e assicurativi sono disciplinati anche dal Dl 223/2006, con una disposizione che non opera in favore dei lavoratori, ma in favore degli enti di previdenza in quanto gli appaltatori, nel caso in cui decidano di affidare in subappalto un lavoro, rispondono verso gli enti previdenziali e assicurativi in solido con i subappaltatori per i debiti previdenziali e assicurativi.

La responsabilità solidale sussiste anche in materia di infortuni sul lavoro. Secondo quanto prevede l’articolo 26 del D.L.gs. 81/2008 (il Testo unico sicurezza sul lavoro), il committente deve preoccuparsi di garantire e coordinare le misure di prevenzione degli infortuni, nel caso in cui affidi a un soggetto esterno dei lavori che provocano interferenze con i propri dipendenti; questo obbligo si accompagna con la responsabilità solidale per gli infortuni subiti dal personale che opera alle dipendenze degli appaltatori, per i danni eventualmente non coperti dall’Inail. Per ridurre i tanti possibili obblighi in capo a committente il decreto semplificazioni (Dl 5/2012), ha precisato che la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi e retributivi non si estende alle sanzioni civili, le quali restano a carico esclusivo dell’impresa appaltatrice. Inoltre, il decreto ha precisato che il creditore può agire nei confronti del committente solo dopo aver preventivamente preteso, senza successo, il pagamento dei debiti con il patrimonio del debitore. Nonostante questo intervento, il quadro normativo resta ancora molto rigoroso, in quanto la normativa non distingue le imprese che operano correttamente nel mercato da quelle che usano l’appalto per scopi poco regolari.

M.D.

mercoledì 5 settembre 2012

SCHERMA

IL CIRCOLO SCHERMA IMOLA A FIANCO DEI GENITORI 

Sabato 21 aprile presso il Centro Tecnico si è tenuto l’ultimo dei due incontri gratuiti del percorso “La Scherma a fianco dei genitori”. L’incontro “Piccoli passi in psicologia dello sport”, tenuto dalle psicologhe Veronica Cataleta e Lucia Francolini, ha affrontato la tematica del senso di autoefficacia e come questa accompagna la gestione delle emozioni nella pratica sportiva.

IRIS GARDINI LA PROTAGONISTA DELLA SESTA PROVA NAZIONALE MASTER

Weekend sul podio per la riminese Iris Gardini che, con i colori della Sigea Scherma Imola stravince a Piombino per la Sesta Prova Nazionale Master in tutte e tre le armi. Sul podio anche Stefania Negura, seconda nella prova di fioretto. In pedana questo fine settimana anche gli under 14 di spada e sciabola e gli under 23 di spada.
OLIMPIADI DELLA SCHERMA: OLTRE 250 BAMBINI AL PALA RUGGI

Grande successo per la manifestazione conclusiva del Progetto Scuole firmato Circolo Scherma Imola. Oltre 250 bambini delle scuole elementari di Imola e circondario si sono sfidati al Pala Ruggi in prove di abilità e assalti schermistici.

lunedì 3 settembre 2012

Delega di funzioni: requisiti di validità

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha aggiornato una propria pubblicazione in materia di tutela della sicurezza con riferimento al nuovo assetto normativo delineato dal Decreto legislativo 81/2008, come successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009.

L’Ance ha organizzato il lavoro “approfondendo le figure rilevanti, ai fini della sicurezza, dapprima nell’ambito di una generica organizzazione aziendale e poi con specifico riferimento alle imprese edili”.
Nel documento si ricorda che la complessità strutturale delle imprese può portare alla necessità di individuare la singola persona fisica alla quale attribuire la responsabilità per un fatto penalmente rilevante. Tuttavia accade spesso che i soggetti destinatari di obblighi penalmente sanzionati si trovano nell’ impossibilità di fare fronte ai molteplici adempimenti su di essi gravanti. Per questo nasce la necessità di avvalersi di altri soggetti dotati di competenza qualificata in grado di sostituire od affiancare i vertici aziendali nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge”.
Tale fenomeno di ripartizione organizzativa è denominato “delega di funzioni”, appunto per indicare “l’attribuzione di autonomi poteri decisionali ad un soggetto che non ne sia titolare”. Con questa delega “si trasferiscono compiti a soggetti materialmente e tecnicamente capaci di adempierli, rendendo così il sistema più efficiente”.
Se la delega di funzioni consente di individuare un’autonoma posizione di garanzia, è importante “stabilire quali siano gli effetti della delega rispetto alla posizione ricoperta dal soggetto su cui gravano gli obblighi in base alla legge. Rimane a carico del soggetto delegante un obbligo di vigilanza sul delegato, ossia l’obbligo di controllare le modalità di esecuzione dei compiti del delegato e di intervenire allorché si venga a conoscenza di qualsiasi violazione suscettibile di essere impedita”.
Un effetto della delega è quello di “costituire una nuova posizione di garanzia in capo al delegato, non potendosi ravvisare una sostituzione del soggetto responsabile, bensì un affiancamento di un nuovo responsabile a colui che lo era originariamente”.

Affinché la delega di funzioni possa ritenersi valida sul piano formale è necessario che sussista:
  • atto di delega scritto recante data certa; 
  • accettazione per iscritto del delegato; 
  • adeguata e tempestiva pubblicità della delega. 
Sul piano sostanziale, “occorre che la delega sia effettuata nei seguenti termini:
  • a soggetto delegato in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
  • con attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
  • con attribuzione dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”. 
Riguardo ai requisiti di professionalità ed esperienza richiesti al soggetto delegato, il D.Lgs. 81/2008 non specifica quali debbano essere a causa della “molteplicità di ambiti e funzioni in cui può operare la delega”.
Si tratta dunque “di valutare i titoli e l’esperienza del singolo in relazione all’attività svolta dall’organizzazione aziendale nel suo complesso ed allo specifico settore affidato alla competenza del delegato. Tale valutazione deve essere necessariamente svolta ex ante, in base ad un giudizio di idoneità ed adeguatezza, che lasci supporre un margine di ragionevole sicurezza in ordine al corretto adempimento dei compiti attribuiti”.
Per concludere ricordiamo che:

“il delegato deve godere di ampi poteri decisionali oltre che di adeguati poteri di spesa commisurati al tipo di attività delegata ed al tipo di interventi che si possono rendere necessari”.

in una delega di funzioni “il delegato deve poi avere la necessaria autonomia di spesa, deve cioè essere messo nelle condizioni di gestire il settore o il servizio delegatogli anche sotto il profilo economico della disponibilità dei mezzi”.
L’autonomia decisionale ed organizzativa e l’autonomia di spesa “costituiscono elemento essenziale all’istituto della delega.
Se il delegato non è dotato di autonomia decisionale e di spesa necessaria, “il delegante mantiene la propria originaria posizione di garanzia e rimane il diretto destinatario della norma penale”;

M.D.

venerdì 31 agosto 2012

Senza il DVR il contratto diventa a tempo indeterminato

In caso di mancata redazione del documento di valutazione dei rischi i contratti a termine diventano a tempo indeterminato e si applicano le indennità stabilite a titolo di “penale” dal collegato lavoro. Questo è quanto precisato da una sentenza della Cassazione, sezione lavoro, 5241 depositata il 2 aprile, le cui conseguenza andranno valutate con attenzione. Un lavoratore a tempo determinato ha intentato causa contro il suo datore di lavoro contestando l`assenza della valutazione dei rischi e chiedendo di conseguenza l`assunzione a tempo indeterminato. In prima istanza il lavoratore ha visto respinta la sua istanza ma a seguito del ricorso la sentenza è stata ribaltata.

La Cassazione, infatti, sottolinea che il decreto legislativo 368 del 2001 all`articolo 3 lettera d) istituisce il divieto all`apposizione di un termine ai contratti di lavoro dipendente da parte di quelle aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. Questa disposizione individua nella valutazione dei rischi uno dei presupposti di legittimità del contratto e trova la sua ragione nell`esigenza di proteggere con maggiore intensità i lavoratori più deboli, quelli cioè che hanno una minore dimestichezza con l`ambiente di lavoro e con i macchinari che ne fanno parte integrante. La linea seguita dalla Cassazione va nella stessa direzione mettendo a carico del datore di lavoro, che non ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza, anche gli infortuni dovuti a condotte colpose da parte del lavoratore. Per il calcolo delle somme da corrispondere a titolo di sanzione a carico dell`impresa si applicano, nella lettura della corte, le norme del collegato lavoro che prevedono la corresponsione di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità.

La somma va pagata anche se, in ipotesi, non ci fosse stato un danno e il lavoratore avesse trovato subito un nuovo impiego. L`indennità ha un carattere forfetizzato e copre qualsiasi lesione subita per effetto della illegittima apposizione di un termine al contratto.

M.D.

mercoledì 29 agosto 2012

Antincendio strutture alberghiere

Nuova proroga al 31 dicembre 2013 per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

La validità di tale proroga è subordinata al fatto che sia stata presentata e ammessa la domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del legge (Decreto Kegge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 in GU n. 48 del 27/2/2012 - S.O. n. 36) e quindi entro il 29/05/2012.

In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

M.D.

lunedì 27 agosto 2012

Esportazione e importazione di sostanze chimiche

In data 05.12.2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 il D.Lgs. n. 200 del 27.10.2011 il quale definisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Il D.Lgs. n. 186/2011, anch’esso già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce la disciplina sanzionatoria riservata alle imprese che non adottino le disposizioni previste dalla comunità europea in materia di imballaggio, etichettatura delle sostanze pericolose.

Con questi provvedimenti legislativi è stato chiuso il quadro dell’apparato sanzionatorio a cui le imprese che non rispettano la disciplina europea in materia di imballaggio, etichettatura e movimentazione di sostanze pericolose possono essere assoggettate.

Con il nuovo D.Lgs. n. 200/2011, a meno che il fatto costituisca più grave reato, viene previsto che:

chiunque effettua un’operazione di esportazione per la prima volta o successivamente nell’anno civile a seguire, di una sostanza pericolosa presente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l’obbligo di etichettatura ai sensi del D.Lgs. n.65/03, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all’obbligo di notifica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro;

alla stessa sanzione è soggetto l’esportatore di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell’allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far sorgere l’obbligo di etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;

chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza pericolosa o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l’obbligo di etichettatura è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 200/2011, l’esportatore o l’importatore che, entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto, all’Autorità nazionale designata, il quantitativo esportato o importato nell’anno precedente, attraverso le dogane nazionali, della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Mettiamo in evidenza che il nuovo apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 200/2011 entrerà in vigore solamente a partire dal prossimo 20.12.2011 mentre le disposizioni recate nel precedente D.Lgs. n. 486/2011 sono già operative a partire dallo scorso 30.11.2011.

M.D.

venerdì 24 agosto 2012

Contributi SISTRI 2012


Comincia a prendere piede la possibilità della sospensione del Sistri 2012. In soli due giorni si sono mosse la Conferenza delle Regioni e la Conferenza unificata, che ha inviato una lettera all’Ambiente, il quale a sua volta ha già iniziato a «valutare con attenzione» la questione. Dopo aver pagato inutilmente i contributi nel 2011 e nel 2012, le imprese, soprattutto in virtù della attuale situazione, si sentono soffocate dagli adempimenti: il 13 marzo le associazioni di categoria hanno inviato all’Ambiente una richiesta ufficiale dove il pagamento per il 2012 (in scadenza al 30 aprile) viene considerato «ingiustificato», sottolineando che sono già stati pagati 70 milioni per i due anni precedenti, «senza avere ritorno alcuno». Fonti del ministero dell’Ambiente hanno confermato che la questione sarà valutata con attenzione dal punto di vista legale, cioè sulla base dei rapporti contrattuali esistenti tra il Governo e il Sistri stesso. Un’affermazione che fa capire che, anche se la posta in gioco economica non è piccola, la valutazione interesserà anzitutto la possibilità concreta di concedere la sospensione, quindi non esiste una contrarietà di massima ma anzi una certa urgenza nel verificarne la fattibilità. L’istanza presentata dalla Conferenza delle regioni per chiedere al Governo l’esenzione del contributo Sistri 2012 conferma l’alto grado di disagio presente sul territorio in materia di Sistri. Siamo quindi in attesa di novità su quanto da farsi sul pagamento del contributo Sistri in scadenza, se non oggetto di proroga o di sospensione, al 30 aprile 2012.

M.D.

mercoledì 22 agosto 2012

Nuovi contenuti e modalità di trasmissione cartella sanitaria

Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno definito in Conferenza Stato-Regioni del 15/03/2012 i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 40 del D.Lgs 81/08.

In questo nuovo decreto, la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è prossima, vengono specificati i contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio, la quale può essere tenuta sia su supporto cartaceo che informatico. Il Medico Competente risponde in prima persona della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni contenute nelle cartelle di cui sopra.

Nell’Allegato I si trovano specificati i contenuti minimi della cartella sanitaria, anagrafica del lavoratore, dati relativi all’Azienda, risultati della visita preventiva comprendenti i fattori di rischio, le anamnesi, il protocollo sanitario attuato, gli accertamenti integrativi effettuati e il giudizio di idoneità alla mansione specifica. In seguito vengono allegate le visite successive, secondo la scadenza indicata nel protocollo sanitario. Vengono inoltre specificati i contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione, che deve recare firma del lavoratore e le informazioni sulla possibilità di ricorso.

Nell’Allegato II sono specificati i contenuti e le informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell’articolo 40 del D.Lgs 81/08, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. La trasmissione dei dati deve essere effettuata dal Medico Competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, esclusivamente per via telematica.
Il Decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e individua un periodo transitorio di 12 mesi per la sperimentazione e valutazione delle disposizioni previste.

M.D.

lunedì 4 giugno 2012

Collaboratori


Alessandra Gualandi
Consulente del lavoro
Via F.lli Cervi, n. 3B - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)
Tel.  051/6958704
E-mail.  studiogualandi@libero.it
Centro Contabile Euro
Commercialista
Via Primavera, n. 26/B  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/635184
E-mail.  grabiagi@tin.it
CO. SER.  Soc. Coop. a r.l.
Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende
Via La Malfa, n. 33/1  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641253
Sito Internet.  www.coser.org
E-mail.  info@coser.org
Consorpromo S.r.l.
Sviluppo servizi globali per le aziende
Via Mori, n. 6  -  40054  Budrio loc. Prunaro  (BO)
Tel.  051/6920790
Sito Internet.  www.consorpromo.com
E-mail.  info@consorpromo.com



mercoledì 2 maggio 2012

Nuove ispezioni per il 2012


Le aziende complessivamente ispezionate nel 2011 ammontano a oltre 244mila. Tra quelle ispezionate per la ricerca di irregolarità circa 150mila aziende sono risultate in difetto con 278mila lavoratori irregolari di cui circa 118mila totalmente in nero. Ammontano a più di 56 milioni di euro, al netto di sanzioni civili e interessi, i premi omessi accertati dall’INAIL attraverso l’attività di vigilanza nel corso del 2011. I controlli hanno riguardato prevalentemente le aziende medio-piccole, dove più frequentemente è presente il lavoro completamente sommerso. Ciò ha comportato l’adozione di 8.564 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e l’applicazione di oltre 53mila maxisanzioni. I settori maggiormente interessati al fenomeno hanno riguardato, nell’ordine, i pubblici esercizi, l’edilizia e il commercio. 

Per il 2012 la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha predisposto una pianificazione dell’attività di vigilanza strettamente correlata ai fenomeni di irregolarità.

L’attività di vigilanza sulla materia lavoristica e previdenziale sarà indirizzata sui seguenti, specifici fenomeni di più rilevante impatto economico-sociale:

venerdì 27 aprile 2012

Principali scadenze


SCADENZE SICUREZZA
30 APRILE
Adempimento: RAEE comunicazione annuale: i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE devono comunicare, i dati relativi ai RAEE trattai e ai materiali derivanti da essi e avviati a recupero avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994, modificato a tal fine.
Soggetti: responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE; esportatori di RAEE.
Adempimento: IPPC: comunicazione dei dati
Tutti i gestori dei complessi IPPC ex Allegato VIII alla parte II, D.lgs. n. 152/2006, devono trasmettere all’autorità competente e al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’ISPRA, i dati relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell’anno 2011.
Adempimento: comunicazione annuale delle Apparecchiature elettriche e elettroniche (AEE) immesse sul mercato anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza.
Soggetti: i produttori di AEE in via ordinaria o che si avvalgono di mezzi di comunicazione a distanza devono inviare la dichiarazione MUD per l’anno 2011.
Adempimento Rifiuti - Tasse e tariffe - Albo nazionale gestione rifiuti - Diritti annuali: Versamento dei diritti annuali di iscrizione.
 Soggetti: Imprese iscritte all’Albo nazionale
Adempimento: 
Invio della Comunicazione annuale dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l’anno precedente.
Soggetti: 
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali o del cosìdetto “down stream” (da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti di acqua e dalla depurazione delle acque reflue e dall’abbattimento fumi) ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare e riciclare particolari tipologie di rifiuti.
Adempimenti: diritto annuale per l’Albo nazionale gestori rifiuti. Le imprese iscritte all’albo gestori ambientali devono versare i diritti annuali di iscrizione, determinabili secondo gli importi previsti dall’art. 21, DM n. 406/1998. l’omizzione al pagamento potrà comportare la sospensione d’ufficio dall’albo.
Soggetti: imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi e imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti.

mercoledì 25 aprile 2012

Sigea Scherma Imola



ORO, ARGENTO E BRONZO PER IRIS GARDINI
Sabato 24 e domenica 25 marzo sono scesi in pedana a Salerno i master della Sigea per la 5^ prova nazionale master. Tris di medaglie per Iris Gardini che sale sul podio per tutte e tre le armi e si aggiudica anche il “premio combinata”.
A BOLOGNA TRE QUALIFICATI PER LA SIGEA
Sabato 3 e domenica 4 marzo sono scesi in pedana a Bologna gli spadisti della Sigea per la 2^ Prova Di Qualificazione Regionale Interregionale Assoluti. Tre i qualificati per la Sigea. In pedana a Bologna anche gli under 14 di spada per la 3^ Prova Regionale Interregionale GPG.