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mercoledì 18 aprile 2012

Attrezzature di lavoro: nuovo accordo per la formazione


In attuazione del D.Lgs. 81/08 in merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione è stato approvato l’accordo Stato- Regioni.
Il 22 febbraio 2012, infatti, la Conferenza Stato Regioni ha approvato un nuovo accordo dove si individuano le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L’accordo definisce anche i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori.
Questo accordo è quindi in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 “Informazione, formazione e addestramento” in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
L’Accordo è ancora in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma crediamo non tarderà, ed entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione.
E’ comunque previsto un limite di 24 mesi entro il quale i lavoratori, che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso di queste attrezzature, dovranno effettuare i corsi secondo la nuova normativa.
L’accordo riconosce infatti la formazione già effettuata solo se conforme ai nuovi requisiti prevedendo in caso di formazione difforme specifici corsi integrativi da svolgere entro 24 mesi.

lunedì 12 marzo 2012

Detrazione del 55% fino al 31/12/2012. Poi si scende a 36%

Il decreto “Salva Italia” varato dal Governo Monti e pubblicato il 6 dicembre in Gazzetta Ufficiale dedica un articolo intero, il numero 4, alle “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali”. In sintesi questo è quello che si prevede:

La detrazione del 55% prevista per interventi che vadano nella direzione di una maggior efficienza energetica degli edifici viene prorogata di un altro anno quindi fino al 31 dicembre 2012 (“4) Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”).

Dal 1 gennaio 2013 invece la percentuale di detrazione del 55% scende al 36% ma, come affermato qualche giorno fa dal neo ministro Clini, diventa strutturale e non più congiunturale. Tant’è vero che nel testo del decreto Salva Italia si legge che tra gli interventi che possono godere delle detrazioni del 36% sono inseriti anche quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.

Fonte: redazione Sicurweb

mercoledì 7 dicembre 2011

L’Emilia Romagna si mette in regola sull’efficienza energetica



E’ la prima regione a recepire i nuovi obblighi sul rendimento degli edifici 

E’ entrato in vigore il 6 ottobre in Emilia-Romagna la nuova disciplina regionale relativa al rendimento energetico degli edifici: si tratta della prima regione italiana che recepisce nella propria disciplina le disposizioni del decreto legislativo del 2011 in materia di integrazione di impianti ad energia rinnovabile negli edifici.

“Affinché l’edilizia abbia un futuro - ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive Gian Carlo Muzzarelli - occorre tener l’asticella alta: proprio per questo nel 2014 si dovranno realizzare case in classe A. Questo per ottenere un’edilizia meno energivora e più energetica, attenta al benessere ed ai costi di gestione delle famiglie”.

Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche riguardano appunto la dotazione di impianti a fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante. Da questo punto di vista, come spiega l’Agi, le modifiche apportate avranno effetto a partire dal 31 maggio 2012: fino a quella data, infatti, sono previsti i medesimi standard oggi vigenti. Dal 31 maggio 2012, e con una applicazione progressiva, sono previsti nuovi standard, a copertura di una parte (fino ad arrivare al 50%) dell’intero consumo di energia termica dell’edificio (per la climatizzazione e per la produzione di acqua calda sanitaria) e di produzione di energia elettrica. 

Sempre in materia di fonti rinnovabili, la nuova disciplina introduce specifici criteri per la determinazione della quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore. Altra significativa modifica, l’attestato di certificazione energetica degli edifici: a partire da ora, infatti, l’indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato devono essere riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari. Infine, la possibilità di ottenere un bonus volumetrico del 5%, per edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni rilevanti, se si aumenta del 30% la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili.
Fonte: Agi 

sabato 30 luglio 2011

Terra e rocce da scavo: non sono rifiuto solo se naturali

Per potere assoggettare le terre e rocce da scavo allo speciale regime derogatorio del DLgs. 152/06, articolo 186, in modo da non inquadrarle come rifiuti, si deve trattare di materiale naturale estratto dal terreno o costituito da roccia naturale, mentre il materiale di altra natura (come quello proveniente da demolizione), in quanto avente per oggetto un manufatto costruito dall’uomo e dunque non naturale, va compreso nell’ambito dei rifiuti per la cui gestione occorre specifica autorizzazione. Così ha deciso la cassazione penale, sezione III.

Nel nuovo testo unico ambientale, la categoria delle terre e rocce si complica in quanto il legislatore ne specifica, più in dettaglio, la provenienza e le condizioni che esse sono tenute a soddisfare per fuoriuscire dall’area rifiuti.

Le terre e rocce non possono provenire dallo svolgimento di attività edilizia ordinaria (di costruzione o demolizione edifici) ma dalle distinte operazioni di scavo effettuate in occasione della realizzazione di opere infrastrutturali, come gallerie, autostrade, ferrovie, gasdotti, acquedotti eccetera (costituenti oggetto della attività principale).

Per quanto riguarda la natura del residuo produttivo, le terre e rocce devono rivestire, fin dall’origine, le caratteristiche dei sottoprodotti e pertanto il loro utilizzo è subordinato alla provenienza da siti non contaminati e sarà certo senza impatti ambientali negativi. Solo nel rispetto di tali ultime condizioni detto materiale verrà sottratto al regime dei rifiuti e potrà liberamente circolare nel mercato.

Ma la legge non prevede né esclude che, negli scavi per realizzare infrastrutture, si possa incontrare anche materiale antropico, non naturale, purchè quest’ultimo possieda le caratteristiche del sottoprodotto e ne rispetti le condizioni.

In conclusione, l’assoluta naturalità delle terre e rocce, pretesa dalla suprema corte, anche se può risultare più tranquillizzante da un punto di vista ambientale, non risponde alla volontà del legislatore.

M.D.

sabato 9 luglio 2011

Preposto di fatto

La figura del preposto continua ad assumere una posizione sempre più responsabile e di rilievo nella organizzazione della sicurezza nelle aziende ed è sempre più al centro delle sentenze della Corte di Cassazione la quale, secondo una posizione che sta ormai diventando consolidata, afferma che tale figura viene individuata nell’ambito dell’azienda stessa più che dalla formale qualificazione giuridica da elementi di fatto quali le mansioni realmente svolte nella stessa, che lo vedono in una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, oltre che la oggettività dei fatti, la reale condizione dei lavori e, non ultimo, le deposizioni di testimoni che attestino la sua posizione in azienda.

Vediamo un caso giudiziario che ha riguardato appunto questa figura.
Il Tribunale, con sentenza successivamente confermata anche dalla Corte di Appello, ha dichiarato il direttore tecnico della sicurezza e l’assistente di cantiere di un’impresa edile colpevoli del reato perché cagionavano la morte di un lavoratore rimasto folgorato a seguito dell’urto con alcuni cavi elettrici a media tensione del braccio di una gru montata su autocarro che veniva utilizzata per scaricare a terra grossi tubi, per colpa e per violazione delle norme sulla prevenzione da infortuni sul lavoro. 

Il direttore tecnico della sicurezza nonché redattore del Piano Operativo di Sicurezza rivestiva anche il ruolo di dirigente della azienda specificamente preposto alla sicurezza dei lavoratori ed era quindi, destinatario dei relativi obblighi antinfortunistici. 

Gli  è stato contestato di non aver riportato nel POS le modalità operative e le misure dettagliate di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori in merito alla presenza nell’area del cantiere della linea elettrica aerea interferente con i lavori di scavo, di movimentazione e scarico dei tubi, fase di lavoro questa neppure prevista nel piano ma necessaria per la realizzazione dell’opera, ed è stato contestato altresì di non aver vigilato sulle norme di sicurezza che vietano l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 metri a meno che non sia stata realizzata una adeguata protezione o la linea elettrica sia stata disattivata. L’assistente tecnico di cantiere, benché presente nel cantiere il giorno dell’infortunio non ha provveduto a disporre una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti con il braccio della gru o comunque a segnalare preventivamente all’Enel la necessità di disattivare la linea elettrica per cui gli  è stato contestato di non avere vigilato sull’applicazione delle norme antinfortunistiche e di sicurezza.

Gli imputati, condannati, hanno proposto ricorso in Cassazione chiedendone l’annullamento. L’assistente tecnico ha sostenuto che la funzione a lui imputata in cantiere era stata assegnata ad altro dipendente, ha sostenuto di non essere neanche venuto a conoscenza del POS, di non avere mai ricevuto deleghe o assunto responsabilità in merito alla sicurezza del lavoro e di avere anzi raccomandato agli operai di prestare attenzione alla linea elettrica sulla base della sua esperienza. La tesi della sua difesa si è basata sul fatto che  l’esclusiva responsabilità dell’evento infortunistico era da imputare alla vittima avendo la stessa posizionato la gru proprio sotto la linea elettrica in un posto certamente pericoloso e non idoneo alla completa sicurezza. 

Il direttore tecnico di cantiere dal canto suo ha fatto presente che oltre al POS esisteva anche un Piano di Sicurezza e Coordinamento ( PSC) nel quale era stato specificato il rischio specifico ed erano state fornite tutte le indicazioni necessarie per evitarlo, con particolare riferimento al contatto accidentale con linee elettriche aeree, ed ha definito il comportamento del lavoratore come anomalo, avventato, disattento e imprudente, soprattutto nel posizionamento della gru sotto la linea elettrica aerea.

La Corte di Cassazione ha considerato entrambi i ricorsi infondati rigettandoli. La stessa Corte per quanto riguarda l’assistente di cantiere ha sostenuto che la sua posizione in cantiere facendo un chiaro ed esauriente richiamo alla oggettività dei fatti, al giornale dei lavori, alle deposizioni dei testimoni ed alle stesse dichiarazioni dell’imputato che ha ammesso di avere avuto direttamente dal datore di lavoro ampia delega in ordine ai lavori di cantiere. 
Al riguardo la Sez. IV della Corte  ha sottolineato che, ai fini della prova del ruolo di preposto o comunque di supremazia rispetto al lavoratore, non è richiesto, così come precisato dalla giurisprudenza consolidata della stessa Corte di Cassazione, un elemento probatorio documentale o formale, potendo il giudice del merito fondare il proprio convincimento, così come è avvenuto nella concreta fattispecie, anche su un compendio probatorio costituito da testimonianze e/o accertamenti fattuali. 
“La qualifica di preposto”, ha quindi sostenuto la suprema Corte, “deve essere riconosciuta con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa, a prescindere da formali qualificazioni giuridiche: in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa; pertanto, chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4, all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori” ed ha proseguito ancora sostenendo che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4 ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo”. 

Parimente infondato è stato ritenuto il richiamo relativo al comportamento del lavoratore che avrebbe interrotto il nesso causale con l’evento. Come spesso affermato dalla stessa Corte di Cassazione, ha concluso la Sez. IV, “il comportamento pur sempre avventato del lavoratore posto in essere mentre è dedito al lavoro affidatogli e pertanto non esorbitante, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l’abnorme, l’imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca. Nel caso in esame non sussistono dubbi che l’incidente mortale è occorso alla vittima mentre era impegnato nelle mansioni lavorative affidategli”.
M.D.

domenica 27 marzo 2011

Le responsabilità per infortunio nei nolo a caldo di attrezzature

Riassumiamo una sentenza dalla Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 45356 del 27 dicembre 2010 (u.p. 23 novembre 2010) in merito ad un infortunio occorso in occasione di un nolo a caldo di attrezzature

Il datore di lavoro che ha dato in noleggio una gru su carro (noleggio avvenuto con la formula del “ nolo a caldo” con la quale viene dato a noleggio sia il mezzo che l’operatore) è chiamato a rispondere di un infortunio occorso ad un suo dipendente.
L’amministratore di una società proprietaria di una autogrù è stato condannato dal Tribunale ad un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e rifusione delle spese in favore delle parti civili, per il reato di omicidio colposo in seguito ad un infortunio in danno di un suo lavoratore dipendente. 
L’imputato è stato considerato responsabile di avere cagionato la morte del lavoratore per imprudenza, negligenza e imperizia e violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nella sua veste di amministratore della società ha omesso di eseguire la verifica obbligatoria trimestrale della catena della gru montata sul camion, che si è rotta durante le operazioni di sollevamento e di scarico di un escavatore, facendo abbattere violentemente per terra la macchina operatrice sotto la quale finiva l’operaio.
A seguito di questa sentenza l’amministratore della società ha fatto ricorso alla Corte di Appello prima e alla Corte di Cassazione; entrambe hanno confermato la sentenza di primo grado.
L’imputato ha dichiarato di essere impossibilitato ad indicare gli strumenti e le modalità con cui si sarebbe dovuta attuare la tutela, il controllo e la garanzia da parte di un soggetto su un mezzo del quale non aveva più la detenzione, in un cantiere in cui non aveva neppure l’accesso e con riferimento ad un dipendente (l’autista del camion) sul quale non aveva, sia pure temporaneamente, il potere di controllo, ritenendo invece che i responsabili dell’accaduto fossero stati l’autista del mezzo, che aveva tenuto una condotta chiaramente illecita, ed il capocantiere che era stato invece sentito nel processo solo come teste. 

La Corte Suprema ha ritenuto infondato ed ha rigettato il ricorso dell’imputato.
È risultato infatti chiaro che l’incidente si fosse verificato a causa del cedimento della catena di acciaio impiegata come imbracatura nelle operazioni di carico e scarico la quale “oltre ad essere insufficiente per quanto concerne la tollerabilità della portata utile, si presentava in pessimo stato di uso e di conservazione” ed è stato, inoltre, dato rilievo alla testimonianza del capocantiere il quale aveva dichiarato di avere manifestato all’autista del mezzo le sue perplessità in merito alla possibilità di caricare l’escavatore con la gru, ricevendo peraltro dallo stesso la risposta che quello era il normale modo di operare.

“I giudici di merito” hanno chiarito che “lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se era necessario nei confronti dei dipendenti dell’impresa, ancor più si imponeva nei confronti di coloro che prestavano lavoro alle dipendenze di altri e che venivano per la prima volta in contatto con un ambiente e con delle strutture non conosciute e che, quindi, potevano riservare insidie, come in effetti è accaduto nella fattispecie di cui è processo” nella quale il lavoratore infortunato era dipendente della società che aveva preso a noleggio e che stava utilizzando il mezzo di sollevamento.
Infine è stato precisato che il comportamento del lavoratore infortunato “non poteva ritenersi abnorme, né eccezionale, dal momento che tale condotta (l’eccessivo avvicinamento del lavoratore al raggio di azione di una gru in movimento) era tra quelle prevedibili, che dovevano appunto essere impedite attraverso il rispetto e l’osservanza delle norme sulla sicurezza”.
M.D.

giovedì 10 febbraio 2011

Circolare INPS: Sgravio aziende edili 11,5%

Confermata la detrazione dell’11,50% per gli imprenditori edili in regola con i contributi e le norme per la sicurezza sul lavoro. Lo afferma la circolare 7/2011 dell’Inps, che riprende i contenuti del DM 4 ottobre 2010 fornendo istruzioni pratiche per la fruizione del bonus.

Il Decreto, emanato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, ha confermato la riduzione contributiva dell’11,50%, introdotta con la Legge 341/1995, anche per le dichiarazioni dei redditi inerenti all’anno 2010.
L’agevolazione consiste in una riduzione sulla contribuzione a carico dei datori di lavoro e si riferisce solamente agli operai occupati con orario lavorativo di 40 ore settimanali. Dallo sconto viene esclusa la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La nota Inps conferma, infine, che le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Come segnalato dall’Inps, il riconoscimento della riduzione contributiva verrà effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens. 

La circolare ha evidenziato anche i requisiti necessari per accedere all’agevolazione.
Come previsto dalla L.248/2006, i datori di lavoro dovranno essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva (Durc) anche da parte delle Casse edili.

Altre disposizioni si trovano nella L.296/2006 che impone a tutti i lavoratori intenzionati a fruire dei benefici normativi, il rispetto del contratto collettivo e il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestate dal Durc.

Le imprese non devono inoltre avere condanne passate in giudicato per violazioni in ambito sicurezza e salute nel luogo di lavoro, almeno nei cinque anni precedenti alla data di applicazione dell’agevolazione.
E.M.

martedì 11 gennaio 2011

RSPP e responsabilità

Approfondiamo con una sentenza della Corte di Cassazione la tematica della responsabilità del RSPP.
La Cassazione Penale Sezione Feriale, Sentenza n. 32357 del 26 agosto 2010 ha ribadito che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un ausiliario del datore di lavoro ed opera come consulente dello stesso e che inoltre la sua designazione non equivale ad una delega di funzioni. Il RSPP è infatti considerato solo uno strumento del datore di lavoro che si avvale della sua opera per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario e lo stesso non può venire chiamato a rispondere direttamente del suo operato proprio perché difetta di un effettivo potere decisionale.
Il responsabile dei lavori ed il delegato alla sicurezza di una ditta appaltatrice nonché il titolare di una impresa subappaltatrice, operanti in un cantiere edile oggetto di alcuni lavori di ristrutturazione di un fabbricato, sono stati ritenuti responsabili, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore dipendente della ditta subappaltatrice il quale, scivolando su di una scala in muratura posta a ridosso dell’area di cantiere e sprovvista di corrimano, precipitava da un’altezza di circa tre metri rovinando violentemente al suolo procurandosi lesioni dalle quali derivava una malattia ed un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni.
I due imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione ponendo innanzitutto in evidenza che nella circostanza doveva riconoscersi l’ abnormità del comportamento imprudente del lavoratore il quale, in maniera del tutto inopinata, per andare a prendere il cappello che era volato via a causa del vento, si era servito di una scala non ricompresa nel cantiere ed esterna ad esso ed imputando parte della colpa al RSPP nominato.
I ricorsi degli imputati sono stati però ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione la quale in primis ha tenuto a ricordare che il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa prevenzionale e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi ad essa anche instaurando prassi di lavoro magari di comodo, ma non corrette e quindi in questa prospettiva, si esclude tradizionalmente che presenti le caratteristiche dell’abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nella porzione di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l’osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore. 
I componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici ‘ausiliari’ del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei ‘consulenti’ e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda.
Quindi, prosegue la Sezione feriale, la designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare, non equivale a  delega di funzioni utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di trasferire ad altri, il delegato, la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell’obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all’espletamento dell’attività lavorativa. In altre parole la designazione del RSPP non ha nulla a che vedere con l’istituto della delega di funzioni (cfr. ora Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16) e non può quindi assumere la stessa rilevanza ai fini dell’esonero della responsabilità del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha infine colta l’occasione con questa sentenza per richiamare i compiti ed i relativi poteri attribuiti dalla legge al RSPP tra i quali rientra l’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro, e per ribadire che il RSPP opera per conto del datore di lavoro, svolgendo solo un’ attività di ‘consulenza’ nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, di guisa che i risultati della sua attività sono destinati al datore di lavoro, cui compete poi di ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le situazioni pericolose e conclude affermando che il datore di lavoro quindi è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia, dovendosi escludere che possa invocarsi impropriamente l’istituto della delega di funzioni in presenza della mera nomina del RSPP.
M.D.

domenica 24 ottobre 2010

Montaggio di ponteggi: obbligo di presenza del preposto

Cassazione Sezione IV Penale, Sentenza n. 23936 del 23 giugno 2010.
Con questa Sentenza è stato confermato che durante il montaggio di un ponteggio il datore di lavoro è tenuto a garantire la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni di montaggio. Non è possibile sopperire a tale funzione con la presenza in cantiere di un responsabile della sicurezza che ha compiti diversi da quelli assegnati al soggetto preposto alla direzione delle predette operazioni che, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono essere eseguite sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto specifico.
L’amministratore unico di una società, ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi commesse in pregiudizio di un lavoratore dipendente con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato condannato dal Tribunale alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione. Lo stesso ha fatto ricorso alla Corte di Appello che ha però confermata la sentenza di condanna.

Nel caso in esame era accaduto che il lavoratore, mentre era intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere edile, ove erano in corso lavori per la costruzione di un fabbricato, è caduto dal ponteggio dall’altezza del quarto piano dello stabile è piombato sul balcone del terzo piano. Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, l’imputato aveva omesso di predisporre misure idonee a garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori e non aveva curato la presenza di un preposto incaricato di controllare le operazioni di montaggio alle quali era intento il lavoratore.
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo, fra le altre motivazioni, che non era stato tenuto conto che in cantiere fosse presente un responsabile della sicurezza. Lo stesso ha fatto, altresì, presente che al momento dell’intervento della ASL delegata a svolgere le indagini sull’accaduto il ponteggio era stato smontato e che lo stato dei luoghi teatro dell’infortunio era stato ricostruito mediante delle riproduzioni fotografiche. La suprema Corte ha però rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Per quanto riguarda la circostanza che al momento dell’infortunio era presente in cantiere un responsabile della sicurezza la Suprema Corte ha concluso sostenendo che “non pertinente, rispetto all’addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione del ponteggio, della presenza di un preposto specificamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, ed altresì generico, è il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere; costui, invero, ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 17), devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto”.
M.D.

giovedì 23 settembre 2010

La sicurezza vincola il datore

«Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dall’integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi a informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi del lavoro».


Sulla base di questa motivazione la Corte di cassazione (quarta sezione penale) ha respinto il ricorso del proprietario di un cantiere edile e della persona che nello stesso cantiere rivestiva il ruolo di “preposto”, ritenuti responsabili per negligenza e imperizia dal tribunale e dalla Corte d’appello di Trento per l’incidente occorso a un operaio caduto da un ponteggio senza aver indossato un’idonea cintura di sicurezza e riportando perciò lesioni gravissime. Con la sentenza n. 31679, depositata lo scorso 11 agosto, la Cassazione (riprendendo principi già espressi in passato, anche a Sezioni Unite) ha ribadito che per garantire la sicurezza sul lavoro, «non è sufficiente che i datori impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza». E se alcune misure sono particolari «è necessario che questi strumenti siano messi a portata di mano» dei dipendenti.


La difesa degli imputati peraltro si era imperniata sugli eventuali profili di responsabilità degli operai, colpevoli di aver ignorato le norme poste a presidio della loro stessa sicurezza, dato che avrebbero provocato l’incidente smontando, su indicazioni del “preposto”, le protezioni esistenti per montare il parapetto di un balcone. Il tutto mentre la vittima dell’incidente si trovava ancora sul ponteggio.


«Ma il datore di lavoro – scrivono i giudici della quarta sezione penale – è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme».

Per la Cassazione è «imprudente» il comportamento del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e quindi al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – oppure, «rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro». In ogni caso, conclude la Cassazione – fissando un principio che trova rispondenza nel testo unico sulla sicurezza del lavoro – se è vero che destinatari delle norme di prevenzione contro gli infortuni non sono solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, «giova ricordare, tuttavia, che l’inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell’operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza».

Fonte: Il Sole 24 Ore


domenica 19 settembre 2010

La Cassazione sul capocantiere “di fatto”

La Cassazione, Sezione IV Penale, con la Sentenza n. 20070 del 26 maggio 2010 ha riconosciuto la responsabilità penale di un soggetto che, pur rivestendo la qualifica di legale rappresentante di una ditta appaltatrice, è stato ritenuto “in concreto” il capocantiere di un cantiere edile presso il quale si è infortunato un lavoratore di una ditta subappaltatrice e nel quale, a seguito degli accertamenti, è emerso che lo stesso impartiva delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro interferendo sostanzialmente con l’attività della ditta subappaltatrice medesima.

Il lavoratore, secondo la dinamica ricostruita nel capo di imputazione, mentre espletava da solo le mansioni affidategli, era caduto da un’apertura posta all’altezza di circa sei metri dopo essere inciampato su una palanca, ed aveva riportate, in conseguenza della caduta stessa, delle gravissime lesioni. Ricoverato in ospedale con prognosi riservata lo stesso è deceduto il giorno seguente. In particolare all’imputato venivano addebitati dei profili di colpa specifica per non aver fornito all’infortunato una cintura di sicurezza, nonché per non aver fatto predisporre le misure di protezione idonee a prevenire che l’operaio potesse cadere dal balconcino sul quale stava lavorando.

Il Tribunale ha condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia, condanna che veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello. E’ stato messo in evidenza il fatto che l’imputato, pur essendo il legale rappresentante della ditta appaltatrice, aveva in concreto esercitato le mansioni di direttore dei lavori e di capocantiere, provvedendo ad organizzare i lavori e ad impartire le direttive agli operai ed era emerso, altresì, che la ditta subappaltatrice non aveva mai provveduto a nominare un responsabile per la sicurezza del cantiere come previsto dall’articolo 4 del contratto di subappalto per cui la responsabilità non poteva che ricadere sulla persona che in concreto aveva svolto le funzioni di sorveglianza, gestione e controllo del cantiere e cioè sull’imputato stesso.

M.D.


lunedì 13 settembre 2010

Appalti: nuove procedure dal 7 settembre


Dal 07 settembre 2010 entrano in vigore nuove disposizioni per gli appalti.

Il Parlamento ha infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, la Legge n. 136/2010, dal titolo “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Segnaliamo per quanto riguarda la materia lavoro.



L’articolo 5 introduce delle modifiche e integrazioni in merito alla identificazione degli addetti nei cantieri per cui nella tessera di riconoscimento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.


Modifiche anche per il trasporto di materiali impiegati nell’attività di cantiere. Il documento di trasporto di ciascun carico deve contenere, il numero di targa dell’automezzo adibito al trasporto ed il nominativo del proprietario oltre alle informazioni già obbligatorie quali, nome e cognome del cedente e del cessionario, l’oggetto, la quantità e qualità dei beni trasportati, nome e cognome della persona incaricata al trasporto. L’inserimento dei dati aggiuntivi richiesti dovrebbe essere utile agli organi di vigilanza per controllare le forniture di materiale in qualsiasi momento, sia all’atto del trasporto che quando il materiale è già giunto in cantiere.



Per quanto concerne i pagamenti di appalti e interventi con finanziamenti pubblici diventa obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari. Dovranno essere utilizzati conti correnti dedicati per appoggiare i relativi movimenti finanziari ed effettuare pagamenti con modalità tracciabili quali bonifico bancario o postale. E’ inoltre richiesto di indicare al momento di ciascuna operazione finanziaria il codice unico di progetto assegnato nel momento iniziale dell’investimento pubblico.

dovranno contenere una clausola in base alla quale i fornitori assumono gli obblighi della tracciabilità finanziaria. Nel piano sono contenute una serie di norme per prevenire le infiltrazioni criminali. A partire dalla bolla di consegna del materiale impiegato nei cantieri, con targa e nominativo del proprietario dell’automezzo che lo ha trasportato.

M.D.


giovedì 19 agosto 2010

Edilizia e responsabilità

Definizione di Committente: “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.


Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili” e, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, “tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori”.


Obblighi del Committente:

nelle fasi di progettazione dell’opera si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008”. Nel caso di lavori pubblici ciò “avviene nel rispetto degli obblighi in carico al responsabile del procedimento e al progettista”;

il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, prende in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera.


Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice”, il committente deve: designare il coordinatore in fase di progettazione (CSP) contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione (“in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire non vige tale obbligo”) ; designare il coordinatore in fase di esecuzione (CSE) “prima dell’affidamento dei lavori ; comunicare alle imprese affidatarie esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello CSE. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere”.


Inoltre, “anche in caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo”, il committente deve:

“verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare” (Allegato XVII del Decreto legislativo 81/2008): il documento ricorda che “nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari” (Allegato XI) il requisito “si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti nel succitato Allegato”;

“chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti” (anche in questo caso per cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e lavori senza rischi particolari valgono regole diverse);

“trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione di verifica dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2”;

“trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori: in caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto”.


Il committente deve poi trasmettere, “prima dell’inizio dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare” (Allegato XII del D.Lgs. 81/2008), nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

“cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice;

cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;

cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno”.


Il manuale ricorda che il committente è “esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.


La designazione del CSP e del CSE non esonera poi il committente “dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di:

“redazione del PSC e predisposizione del fascicolo con le caratteristiche dell’opera”;

accertamento dell’applicazione, “da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

controllo dell’idoneità e coerenza con il PSC del POS;

adeguamento del PSC e del fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e a eventuali modifiche intervenute;

accertamento dell’adeguamento del POS, se necessario, delle imprese esecutrici;

organizzazione della cooperazione e della reciproca informazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi e del coordinamento delle attività;

controllo dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza”.


Responsabile dei lavori

Può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008 ed è responsabile degli adempimenti a lui conferiti. “Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”


Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, di redigere il PSC e di predisporre il fascicolo dell’opera.


Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei seguenti compiti durante la realizzazione dell’opera:

“verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC.

verificare l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute in cantiere;

verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, eventuali inosservanze ad alcune disposizioni.

“comunicare l’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea motivazione;

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

Fonte: Punto Sicuro


domenica 1 agosto 2010

Edili: Durc e lavoro part time

Tra le novità introdotte dal nuovo contratto nazionale degli edili, quella più evidente ed importante, in una prospettiva di lotta al lavoro nero, è il mancato rilascio del Durc (documento unico di regolarità contributiva, che attesta il pagamento da parte dell’impresa di tutti gli oneri nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile) alle imprese che superano il limite del 3% di lavoratori part-time sul totale dei rapporti di lavoro. E oggi senza il DURC non si può più lavorare né negli appalti pubblici che in quelli privati.

Il motivo di questa decisione è che l’abuso del part-time era diventata una modalità più praticate di lavoro nero. Da un’indagine su quattordici tra le più grandi provincie italiane risulta che sono molte a superare il tetto del 3% dei lavoratori part-time già fissato dal precedente contratto al quale non era stata fissata alcuna sanzione.

Manca ancora una circolare della Commissione nazionale casse edili per attuare questa norma contrattuale.

Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa. I contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate impediscono il rilascio del DURC all’impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera attuativa della CNCE che obbliga l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE stessa.

Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale che sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della stipula del presente CCNL. La sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto dalla R.S.U. alla Cassa Edile

M.D.


giovedì 29 aprile 2010

Obbligo del PSC nei piccoli lavori edili

In caso di lavori edili di piccola entità quali ad esempio la demolizione di un muro che unisce due appartamenti quando è prevista la presenza di più di 1 impresa (edile ed elettricista) è necessario fare il PSC (piano di sicurezza e coordinamento). In alcuni casi non è previsto l’obbligo di nominare il CSP (coordinatore sicurezza in fase di progettazione) ma poi deve fare comunque tutto il CSE (coordinatore sicurezza in fase di esecuzione)?

Una Direttiva europea sulla sicurezza ha previsto che nei cantieri temporanei o mobili nei quali si trovano ad operare più imprese è prevista la presenza del coordinatore per la sicurezza. Lo Stato italiano, quale paese membro dell’Unione europea, ha dovuto recepire tale Direttiva pur semplificando al massimo gli obblighi per quei cantieri di non particolare complessità e cioè per quei cantieri privati i cui lavori non superino l’entità di 100.000 euro e precisando, altresì, che le imprese da computare sono solo quelle esecutrici che partecipano con i propri mezzi, le proprie attrezzature ed il proprio personale alla esecuzione delle opere.

Con tale semplificazione ha concesso ai committenti l’esonero di nominare il coordinatore in fase di progettazione ma ha comunque conservato l’obbligo di garantire pur sempre la presenza di un coordinatore in fase di esecuzione il quale è tenuto a svolgere tutte le funzioni di programmazione della sicurezza che non sono state svolte dal coordinatore in fase di progettazione in quanto non è stato nominato. Comunque trattandosi di piccoli lavori o meglio di lavori di non particolare complessità si presume che più semplice dovrebbe risultare la programmazione della sicurezza e quindi più semplice la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) che comunque rimane obbligatorio per ogni tipo di lavoro.

Sia al committente che al coordinatore per la sicurezza deve essere chiaro che non si deve produrre carta o un PSC inutilmente prolisso che enumera tutti i rischi che possono essere presenti in un generico cantiere edile ma deve elaborare un PSC che sia, come dice lo stesso D. Lgs. n. 81/2008, semplice breve e connaturato alla complessità del cantiere al quale si riferisce, un piano di sicurezza e di coordinamento che sia soprattutto operativo e facilmente leggibile da parte di chi dovrà poi metterlo in atto e deve correttamente proporzionare la propria parcella alle difficoltà ed al contenuto dell’elaborato.

M.D.


sabato 27 marzo 2010

Patentino per operatori

Per le imprese edili, oltre all’obbligo di formare i nuovi assunti, senza pregresse esperienze lavorative nel settore delle costruzioni, prima dell’inserimento in cantiere con 16 ore di formazione, un’altra rilevante novità è relativa al patentino per operatori di macchine complesse come indicato nell’allegato 18 dell’accordo di rinnovo del Contratto Nazionale che integra l’articolo 77: i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE.

L’obbligo che doveva partire dal 1° luglio 2009, è stato posticipato al 1° marzo 2010, a seguito di un accordo sottoscritto tra l’ANCE e le Organizzazioni Sindacali nazionali Feneal/UIL, Filca/CISL, Fillea/CGIL.

M.D.


venerdì 19 febbraio 2010

Inps: chiarimenti su agevolazioni imprese edili


L’INPS ha divulgato la circolare n. 115 che riguarda, in particolare gli sgravi contributivi per il settore edile sulle agevolazioni previste per il 2009 dal Decreto ministeriale del 16/07/2009. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Si osserva che l’agevolazione:
compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009;
non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;
è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).
L’impresa edile per usufruire delle agevolazioni deve dimostrare il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili. Devono inoltre dimostrare di non avere riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Viene quindi fornito un apposito modello per tali dichiarazioni, nell’allegato 3 della circolare.
M.D.