PERIODICO DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE AMBIENTALE, QUALITA’ E PRIVACY
mercoledì 18 aprile 2012
Attrezzature di lavoro: nuovo accordo per la formazione
lunedì 12 marzo 2012
Detrazione del 55% fino al 31/12/2012. Poi si scende a 36%
La detrazione del 55% prevista per interventi che vadano nella direzione di una maggior efficienza energetica degli edifici viene prorogata di un altro anno quindi fino al 31 dicembre 2012 (“4) Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”).
Dal 1 gennaio 2013 invece la percentuale di detrazione del 55% scende al 36% ma, come affermato qualche giorno fa dal neo ministro Clini, diventa strutturale e non più congiunturale. Tant’è vero che nel testo del decreto Salva Italia si legge che tra gli interventi che possono godere delle detrazioni del 36% sono inseriti anche quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
Fonte: redazione Sicurweb
mercoledì 7 dicembre 2011
L’Emilia Romagna si mette in regola sull’efficienza energetica
sabato 30 luglio 2011
Terra e rocce da scavo: non sono rifiuto solo se naturali
Nel nuovo testo unico ambientale, la categoria delle terre e rocce si complica in quanto il legislatore ne specifica, più in dettaglio, la provenienza e le condizioni che esse sono tenute a soddisfare per fuoriuscire dall’area rifiuti.
Le terre e rocce non possono provenire dallo svolgimento di attività edilizia ordinaria (di costruzione o demolizione edifici) ma dalle distinte operazioni di scavo effettuate in occasione della realizzazione di opere infrastrutturali, come gallerie, autostrade, ferrovie, gasdotti, acquedotti eccetera (costituenti oggetto della attività principale).
Per quanto riguarda la natura del residuo produttivo, le terre e rocce devono rivestire, fin dall’origine, le caratteristiche dei sottoprodotti e pertanto il loro utilizzo è subordinato alla provenienza da siti non contaminati e sarà certo senza impatti ambientali negativi. Solo nel rispetto di tali ultime condizioni detto materiale verrà sottratto al regime dei rifiuti e potrà liberamente circolare nel mercato.
Ma la legge non prevede né esclude che, negli scavi per realizzare infrastrutture, si possa incontrare anche materiale antropico, non naturale, purchè quest’ultimo possieda le caratteristiche del sottoprodotto e ne rispetti le condizioni.
In conclusione, l’assoluta naturalità delle terre e rocce, pretesa dalla suprema corte, anche se può risultare più tranquillizzante da un punto di vista ambientale, non risponde alla volontà del legislatore.
M.D.
sabato 9 luglio 2011
Preposto di fatto
domenica 27 marzo 2011
Le responsabilità per infortunio nei nolo a caldo di attrezzature
giovedì 10 febbraio 2011
Circolare INPS: Sgravio aziende edili 11,5%
martedì 11 gennaio 2011
RSPP e responsabilità
domenica 24 ottobre 2010
Montaggio di ponteggi: obbligo di presenza del preposto
giovedì 23 settembre 2010
La sicurezza vincola il datore

«Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dall’integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi a informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi del lavoro».
Sulla base di questa motivazione la Corte di cassazione (quarta sezione penale) ha respinto il ricorso del proprietario di un cantiere edile e della persona che nello stesso cantiere rivestiva il ruolo di “preposto”, ritenuti responsabili per negligenza e imperizia dal tribunale e dalla Corte d’appello di Trento per l’incidente occorso a un operaio caduto da un ponteggio senza aver indossato un’idonea cintura di sicurezza e riportando perciò lesioni gravissime. Con la sentenza n. 31679, depositata lo scorso 11 agosto, la Cassazione (riprendendo principi già espressi in passato, anche a Sezioni Unite) ha ribadito che per garantire la sicurezza sul lavoro, «non è sufficiente che i datori impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza». E se alcune misure sono particolari «è necessario che questi strumenti siano messi a portata di mano» dei dipendenti.
La difesa degli imputati peraltro si era imperniata sugli eventuali profili di responsabilità degli operai, colpevoli di aver ignorato le norme poste a presidio della loro stessa sicurezza, dato che avrebbero provocato l’incidente smontando, su indicazioni del “preposto”, le protezioni esistenti per montare il parapetto di un balcone. Il tutto mentre la vittima dell’incidente si trovava ancora sul ponteggio.
«Ma il datore di lavoro – scrivono i giudici della quarta sezione penale – è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme».
Per la Cassazione è «imprudente» il comportamento del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e quindi al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – oppure, «rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro». In ogni caso, conclude la Cassazione – fissando un principio che trova rispondenza nel testo unico sulla sicurezza del lavoro – se è vero che destinatari delle norme di prevenzione contro gli infortuni non sono solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, «giova ricordare, tuttavia, che l’inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell’operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza».
Fonte: Il Sole 24 Ore
domenica 19 settembre 2010
La Cassazione sul capocantiere “di fatto”
La Cassazione, Sezione IV Penale, con la Sentenza n. 20070 del 26 maggio 2010 ha riconosciuto la responsabilità penale di un soggetto che, pur rivestendo la qualifica di legale rappresentante di una ditta appaltatrice, è stato ritenuto “in concreto” il capocantiere di un cantiere edile presso il quale si è infortunato un lavoratore di una ditta subappaltatrice e nel quale, a seguito degli accertamenti, è emerso che lo stesso impartiva delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro interferendo sostanzialmente con l’attività della ditta subappaltatrice medesima.
Il lavoratore, secondo la dinamica ricostruita nel capo di imputazione, mentre espletava da solo le mansioni affidategli, era caduto da un’apertura posta all’altezza di circa sei metri dopo essere inciampato su una palanca, ed aveva riportate, in conseguenza della caduta stessa, delle gravissime lesioni. Ricoverato in ospedale con prognosi riservata lo stesso è deceduto il giorno seguente. In particolare all’imputato venivano addebitati dei profili di colpa specifica per non aver fornito all’infortunato una cintura di sicurezza, nonché per non aver fatto predisporre le misure di protezione idonee a prevenire che l’operaio potesse cadere dal balconcino sul quale stava lavorando.
Il Tribunale ha condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia, condanna che veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello. E’ stato messo in evidenza il fatto che l’imputato, pur essendo il legale rappresentante della ditta appaltatrice, aveva in concreto esercitato le mansioni di direttore dei lavori e di capocantiere, provvedendo ad organizzare i lavori e ad impartire le direttive agli operai ed era emerso, altresì, che la ditta subappaltatrice non aveva mai provveduto a nominare un responsabile per la sicurezza del cantiere come previsto dall’articolo 4 del contratto di subappalto per cui la responsabilità non poteva che ricadere sulla persona che in concreto aveva svolto le funzioni di sorveglianza, gestione e controllo del cantiere e cioè sull’imputato stesso.
M.D.
lunedì 13 settembre 2010
Appalti: nuove procedure dal 7 settembre

Dal 07 settembre 2010 entrano in vigore nuove disposizioni per gli appalti.
Il Parlamento ha infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, la Legge n. 136/2010, dal titolo “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Segnaliamo per quanto riguarda la materia lavoro.
L’articolo 5 introduce delle modifiche e integrazioni in merito alla identificazione degli addetti nei cantieri per cui nella tessera di riconoscimento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.
Modifiche anche per il trasporto di materiali impiegati nell’attività di cantiere. Il documento di trasporto di ciascun carico deve contenere, il numero di targa dell’automezzo adibito al trasporto ed il nominativo del proprietario oltre alle informazioni già obbligatorie quali, nome e cognome del cedente e del cessionario, l’oggetto, la quantità e qualità dei beni trasportati, nome e cognome della persona incaricata al trasporto. L’inserimento dei dati aggiuntivi richiesti dovrebbe essere utile agli organi di vigilanza per controllare le forniture di materiale in qualsiasi momento, sia all’atto del trasporto che quando il materiale è già giunto in cantiere.
Per quanto concerne i pagamenti di appalti e interventi con finanziamenti pubblici diventa obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari. Dovranno essere utilizzati conti correnti dedicati per appoggiare i relativi movimenti finanziari ed effettuare pagamenti con modalità tracciabili quali bonifico bancario o postale. E’ inoltre richiesto di indicare al momento di ciascuna operazione finanziaria il codice unico di progetto assegnato nel momento iniziale dell’investimento pubblico.
dovranno contenere una clausola in base alla quale i fornitori assumono gli obblighi della tracciabilità finanziaria. Nel piano sono contenute una serie di norme per prevenire le infiltrazioni criminali. A partire dalla bolla di consegna del materiale impiegato nei cantieri, con targa e nominativo del proprietario dell’automezzo che lo ha trasportato.
M.D.
giovedì 19 agosto 2010
Edilizia e responsabilità
Definizione di Committente: “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.
Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili” e, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, “tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori”.
Obblighi del Committente:
nelle fasi di progettazione dell’opera si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008”. Nel caso di lavori pubblici ciò “avviene nel rispetto degli obblighi in carico al responsabile del procedimento e al progettista”;
il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, prende in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice”, il committente deve: designare il coordinatore in fase di progettazione (CSP) contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione (“in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire non vige tale obbligo”) ; designare il coordinatore in fase di esecuzione (CSE) “prima dell’affidamento dei lavori ; comunicare alle imprese affidatarie esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello CSE. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere”.
Inoltre, “anche in caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo”, il committente deve:
“verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare” (Allegato XVII del Decreto legislativo 81/2008): il documento ricorda che “nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari” (Allegato XI) il requisito “si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti nel succitato Allegato”;
“chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti” (anche in questo caso per cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e lavori senza rischi particolari valgono regole diverse);
“trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione di verifica dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2”;
“trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori: in caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto”.
Il committente deve poi trasmettere, “prima dell’inizio dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare” (Allegato XII del D.Lgs. 81/2008), nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
“cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice;
cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno”.
Il manuale ricorda che il committente è “esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
La designazione del CSP e del CSE non esonera poi il committente “dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di:
“redazione del PSC e predisposizione del fascicolo con le caratteristiche dell’opera”;
accertamento dell’applicazione, “da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
controllo dell’idoneità e coerenza con il PSC del POS;
adeguamento del PSC e del fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e a eventuali modifiche intervenute;
accertamento dell’adeguamento del POS, se necessario, delle imprese esecutrici;
organizzazione della cooperazione e della reciproca informazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi e del coordinamento delle attività;
controllo dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza”.
Responsabile dei lavori
Può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008 ed è responsabile degli adempimenti a lui conferiti. “Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, di redigere il PSC e di predisporre il fascicolo dell’opera.
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei seguenti compiti durante la realizzazione dell’opera:
“verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC.
verificare l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.
adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute in cantiere;
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, eventuali inosservanze ad alcune disposizioni.
“comunicare l’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea motivazione;
sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Fonte: Punto Sicuro
domenica 1 agosto 2010
Edili: Durc e lavoro part time

Tra le novità introdotte dal nuovo contratto nazionale degli edili, quella più evidente ed importante, in una prospettiva di lotta al lavoro nero, è il mancato rilascio del Durc (documento unico di regolarità contributiva, che attesta il pagamento da parte dell’impresa di tutti gli oneri nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile) alle imprese che superano il limite del 3% di lavoratori part-time sul totale dei rapporti di lavoro. E oggi senza il DURC non si può più lavorare né negli appalti pubblici che in quelli privati.
Il motivo di questa decisione è che l’abuso del part-time era diventata una modalità più praticate di lavoro nero. Da un’indagine su quattordici tra le più grandi provincie italiane risulta che sono molte a superare il tetto del 3% dei lavoratori part-time già fissato dal precedente contratto al quale non era stata fissata alcuna sanzione.
Manca ancora una circolare della Commissione nazionale casse edili per attuare questa norma contrattuale.
Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa. I contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate impediscono il rilascio del DURC all’impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera attuativa della CNCE che obbliga l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE stessa.
Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale che sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della stipula del presente CCNL. La sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto dalla R.S.U. alla Cassa Edile
M.D.
giovedì 29 aprile 2010
Obbligo del PSC nei piccoli lavori edili

In caso di lavori edili di piccola entità quali ad esempio la demolizione di un muro che unisce due appartamenti quando è prevista la presenza di più di 1 impresa (edile ed elettricista) è necessario fare il PSC (piano di sicurezza e coordinamento). In alcuni casi non è previsto l’obbligo di nominare il CSP (coordinatore sicurezza in fase di progettazione) ma poi deve fare comunque tutto il CSE (coordinatore sicurezza in fase di esecuzione)?
Una Direttiva europea sulla sicurezza ha previsto che nei cantieri temporanei o mobili nei quali si trovano ad operare più imprese è prevista la presenza del coordinatore per la sicurezza. Lo Stato italiano, quale paese membro dell’Unione europea, ha dovuto recepire tale Direttiva pur semplificando al massimo gli obblighi per quei cantieri di non particolare complessità e cioè per quei cantieri privati i cui lavori non superino l’entità di 100.000 euro e precisando, altresì, che le imprese da computare sono solo quelle esecutrici che partecipano con i propri mezzi, le proprie attrezzature ed il proprio personale alla esecuzione delle opere.
Con tale semplificazione ha concesso ai committenti l’esonero di nominare il coordinatore in fase di progettazione ma ha comunque conservato l’obbligo di garantire pur sempre la presenza di un coordinatore in fase di esecuzione il quale è tenuto a svolgere tutte le funzioni di programmazione della sicurezza che non sono state svolte dal coordinatore in fase di progettazione in quanto non è stato nominato. Comunque trattandosi di piccoli lavori o meglio di lavori di non particolare complessità si presume che più semplice dovrebbe risultare la programmazione della sicurezza e quindi più semplice la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) che comunque rimane obbligatorio per ogni tipo di lavoro.
Sia al committente che al coordinatore per la sicurezza deve essere chiaro che non si deve produrre carta o un PSC inutilmente prolisso che enumera tutti i rischi che possono essere presenti in un generico cantiere edile ma deve elaborare un PSC che sia, come dice lo stesso D. Lgs. n. 81/2008, semplice breve e connaturato alla complessità del cantiere al quale si riferisce, un piano di sicurezza e di coordinamento che sia soprattutto operativo e facilmente leggibile da parte di chi dovrà poi metterlo in atto e deve correttamente proporzionare la propria parcella alle difficoltà ed al contenuto dell’elaborato.
M.D.
sabato 27 marzo 2010
Patentino per operatori

Per le imprese edili, oltre all’obbligo di formare i nuovi assunti, senza pregresse esperienze lavorative nel settore delle costruzioni, prima dell’inserimento in cantiere con 16 ore di formazione, un’altra rilevante novità è relativa al patentino per operatori di macchine complesse come indicato nell’allegato 18 dell’accordo di rinnovo del Contratto Nazionale che integra l’articolo 77: i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE.
L’obbligo che doveva partire dal 1° luglio 2009, è stato posticipato al 1° marzo 2010, a seguito di un accordo sottoscritto tra l’ANCE e le Organizzazioni Sindacali nazionali Feneal/UIL, Filca/CISL, Fillea/CGIL.
M.D.
venerdì 19 febbraio 2010
Inps: chiarimenti su agevolazioni imprese edili

L’INPS ha divulgato la circolare n. 115 che riguarda, in particolare gli sgravi contributivi per il settore edile sulle agevolazioni previste per il 2009 dal Decreto ministeriale del 16/07/2009. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Si osserva che l’agevolazione:
compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009;
non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;
è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).
L’impresa edile per usufruire delle agevolazioni deve dimostrare il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili. Devono inoltre dimostrare di non avere riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Viene quindi fornito un apposito modello per tali dichiarazioni, nell’allegato 3 della circolare.
M.D.



