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mercoledì 17 ottobre 2012

Carenze antinfortunistiche e strutturali: ne risponde il datore di lavoro

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di due fratelli soci di una società li ha condannati per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di un lavoratore dipendente nonché al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata successivamente riformata parzialmente dalla Corte d’appello che ha rivisto le pene concedendo a tutti e due gli imputati le attenuanti generiche. Vediamo la dinamica dell’infortunio: mentre il lavoratore si trovava sul tetto in eternit di un capannone per sostituire alcune lastre danneggiate è caduto al suolo a seguito della rottura di una di queste lastre decedendo. Agli imputati era stato mosso l’addebito, nelle loro vesti di datori di lavoro, di non aver apprestato le cautele atte a garantire la sicurezza della lavorazione e di non aver formato correttamente il dipendente in funzione dello specifico incarico assegnatogli, trattandosi di un operaio con qualifica di falegname.

I due imputati hanno fatto ricorso in cassazione sostenendo il primo di aver rassegnate le dimissioni in epoca anteriore al fatto, sebbene esse non fossero state accettate, e che non si era intromesso in alcun modo nella direzione dell’attività lavorativa che era affidata a suo fratello. Lo stesso ha sostenuto inoltre che il giorno dell’infortunio era assente dalla scena del fatto in quanto convalescente per un precedente incidente e che, contrariamente a quanto indicato in sentenza, all’interno dello stabilimento si era provveduto ad innalzare un ponteggio per sostituire alcune lastre di copertura del tetto che erano state danneggiate dalle intemperie. L’operazione di riparazione, ha sostenuto ancora il secondo imputato, era stata compiuta dalla vittima operando dall’interno del capannone e senza salire sul tetto e che al termine dei lavori il ponteggio era stato smontato per cui arbitrariamente il lavoratore infortunato si era portato successivamente sul tetto, forse per recuperare alcuni attrezzi che vi aveva deposto, e, posto un piede su una lastra in eternit che si era rotta, era caduto al suolo. Secondo lo stesso quindi il lavoro era stato eseguito in sicurezza e la vittima, con la sua condotta arbitraria e sconsiderata, aveva innescato un fattore causale interruttivo del nesso causale.

Circa le responsabilità penali la Sez. IV ha posto in evidenza che, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., gli imputati, nella loro veste di datori di lavoro, erano entrambi gravati da posizione di garanzia ed inoltre che il lavoratore era operaio generico addetto alla falegnameria, mansione del tutto diversa da quella inerente alla riparazione del tetto, per la quale non aveva alcuna formazione specifica. “D’altra parte”, ha proseguito la Corte suprema, “le modalità della lavorazione in corso erano dettate dalla scelta aziendale di risparmiare compiendo in proprio un’attività di ripristino rischiosa ed estranea alle mansioni dei dipendenti” per cui “si è dunque in presenza di una scelta strutturale e non contingente che coinvolge, conseguentemente, la responsabilità di tutti gli imputati” compreso il fratello assente, nella sua qualità di socio e consigliere, e che non aveva posto in essere alcuna delega di funzioni.

In merito al comportamento del lavoratore la Sez. IV ha sostenuto, inoltre, che sebbene non fosse emerso chiaramente il motivo per il quale la vittima si era portata nuovamente sul tetto, non vi era dubbio che tale condotta aveva avuto luogo in relazione al compito affidatogli dai datori di lavoro e che in ogni caso, anche se il lavoratore infortunato fosse tornato sul tetto di sua iniziativa, il fatto non era da considerare eccezionale o imprevedibile e tale da escludere la responsabilità dei datori di lavoro, in quanto si era trattato di attività connessa alla riparazione in quota che gli era stata affidata, oltre al fatto che era stato accertato un grave deficit di formazione, informazione e vigilanza da parte dei datori di lavoro stessi nei confronti di un dipendente privo di competenze specifiche.

“Risulta quindi correttamente argomentata l’inferenza finale”, ha proseguito la Sez. IV, in quanto “le lavorazioni avvenivano in modo pericoloso ed incauto per effetto di una dissennata scelta aziendale volta a minimizzare i costi procedendo in economia, in assenza di impalcature e procedure appropriate nonché utilizzando personale per nulla formato a governare l’altissimo rischio connesso alla circolazione su un tetto costituito da fragili lastre di eternit”. “Trattandosi non di fatto occasionale ma di scelta aziendale”, ha quindi concluso la suprema Corte, “correttamente è stata ravvisata la responsabilità di tutti i ricorrenti”.

M.D.

lunedì 15 ottobre 2012

Lavoratori deceduti nel sisma

A seguito del terremoto verificatosi in Emilia Romagna l’Inail riconosce che i lavoratori deceduti durante l’attività lavorativa sono da considerarsi a tutti gli effetti vittime del lavoro. 

Si tratta di una decisione molto importante che consentirà ai familiari delle vittime del terremoto di poter accedere agli indennizzi e ai risarcimenti previsti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Questo è quanto ha comunicato il direttore dell’Istituto assicuratore di Modena, Maurizio Mazzetti, nel corso di una riunione straordinaria del Comitato provinciale dell’Inail.

E’ stata una decisione non scontata, poiché il Testo Unico dell’Inail, del 1965, non include le calamità naturali come fattore che possa far scattare, in caso di danno al lavoratore, il risarcimento dell’Istituto. Tant’è che nei primi anni di applicazione del Testo Unico, non si consideravano morti sul lavoro i deceduti a causa di calamità naturali, benché essi si trovassero sul luogo di lavoro al momento del decesso. L’ interpretazione della normativa antinfortunistica consente oggi di poter dire che in tali casi i lavoratori coinvolti si sono trovati nella condizione di un rischio sì “generico”, ma aggravato dal fatto che si trovavano in un luoghi di lavoro, le cui strutture hanno ceduto a causa del sisma”.
Pertanto, i lavoratori deceduti in occasione del terremoto in Emilia, sono da considerarsi, alla luce dell’evoluzione dell’interpretazione del Testo Unico, deceduti sul lavoro, le cui famiglie possono rivolgersi ai patronati per ottenere la rendita ai superstiti.
Lo stesso vale per i lavoratori/trici eventualmente rimasti/e feriti/e. In tal caso si tratterà di aprire una pratica di infortunio sul lavoro.

M.D.

mercoledì 26 settembre 2012

Aria condizionata in ufficio: istruzioni per l’uso

In molteplici situazioni i condizionatori vengono utilizzati in modo improprio, comportando sprechi d’energia e, soprattutto, malessere per chi lavora.

Queste principalmente si concretizzano in male alla schiena e alla gola, raffreddore, dolori addominali, torcicollo ma a volte anche bronchiti, polmoniti e infezioni batteriche. I climatizzatori rappresentano una preziosa risorsa con l’aumentare delle temperature ma è sempre consigliabile prestare molta attenzione a non utilizzare in modo questo tipo di apparecchiature.

Ovviamente questi rischi sono presenti sia nei luoghi di lavoro che nelle nostre case. In molti uffici si trovano apparecchi di climatizzazione a parete che, grazie alla facilità di installazione e al costo ridotto rispetto a impianti di condizionamento più complessi, rappresentano la scelta più rapida per soddisfare le richieste degli utenti. Come già detto, però, l’uso di questi apparecchi non può prescindere da una corretta installazione, una puntuale manutenzione e soprattutto una corretta gestione.

Secondo la definizione dello standard Uni 10339 si intendono climatizzatori quegli apparecchi che “sono in grado di realizzare e mantenere simultaneamente negli ambienti condizioni termiche, igrometriche e velocità dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il comfort della persona”. I condizionatori più utilizzati sono costituiti da una unità interna che provvede alla climatizzazione del locale e da una unità esterna necessaria allo scambio termico fra il fluido utilizzato per la climatizzazione e l’aria esterna. Gli apparecchi di nuova costruzione hanno spesso caratteristiche innovative che non rientrano in questa definizione, come per esempio la “ionizzazione” per eliminare le particelle inquinanti o la “foto catalizzazione” per eliminare germi e batteri. Alcuni modelli, inoltre, possono anche immettere in ambiente aria esterna, mentre altri possono anche essere privi di unità esterna.
Solitamente se la predisposizione dell’impianto non avviene in fase di progettazione il posizionamento dell’apparecchio di climatizzazione avviene, nella maggior parte dei casi, scegliendo un’ubicazione che comporta minori opere murare, la possibilità di mantenere l’arredamento esistente e meno costi. Il principio da seguire, invece, dovrebbe essere quello della scelta di una posizione che permetta un buon rimescolamento dell’aria, senza che gli occupanti siano colpiti da flussi d’aria troppo veloci; anche l’altezza della disposizione gioca un ruolo significativo”.

Il minor costo di questi apparecchi rispetto agli impianti centralizzati è di sicuro il fattore che principalmente condiziona la scelta, ma è opportuno utilizzarli in modo corretto per trarne anche il massimo dei benefici.
La disposizione delle postazioni di lavoro e dei climatizzatori diventa il punto chiave da dirimere. La regola fondamentale è quella di evitare la posizione diretta di una scrivania lungo il flusso d’aria. Se lo spazio a disposizione lo consente, è più facile spostare la postazione. In caso contrario, tuttavia, spostare l’apparecchio non è poi così complesso. Una soluzione più onerosa, invece, può essere l’installazione di apparecchi a soffitto,ma è necessario creare controsoffittature, che garantiscono una distribuzione più uniforme dell’aria e, quindi, la possibilità di utilizzare velocità di immissione dell’aria più basse. Utile, ancora, anche fare attenzione alla posizione dei condizionatori rispetto agli arredi (armadi, archivi ecc.) per evitare riflessi dannosi e rimozione di sporcizia da punti quali le parti alte dei mobili dove, di solito, la pulizia viene fatta più raramente.
Di fondamentale importanza sono alcune regole indispensabili inerenti la manutenzione dei climatizzatori. E’ buona norma, innanzitutto, effettuare una pulizia dei filtri prima di ogni accensione stagionale (queste operazioni vengono effettuate utilizzando prodotti specifici che hanno un effetto detergente e anti batterico e, pertanto, andrebbero svolte dai manutentori indossando guanti e mascherine di protezione, fuori dall’orario di lavoro e facendo funzionare poi l’impianto a finestre aperte). Oltre ai filtri, l’igienizzazione dovrà interessare, inoltre, tutte le parti a diretto contatto con l’acqua di condensa. Ultima ma non meno importante è la verifica dello scarico delle acque di condensa che possono facilmente intasarsi provocando accumuli di umidità nelle pareti o in zone poco accessibili dove possono proliferare muffe, funghi ecc.

M.D.

lunedì 17 settembre 2012

Rinvio parziale campi elettromagnetici

La G.U. della Comunità Europea n. 101/1 del 24 aprile 2012 ha pubblicato la Direttiva 2012/11/UE che modifica la Direttiva 2004/40/CE “Campi elettromagnetici”, posticipandone l’entrata in vigore al dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013.

Tale rinvio riguarda solo il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e dell’Allegato XXXVI, per cui il rinvio non riguarda la valutazione del rischio CEM che fa parte del Capo I del Titolo VIII (art.181), già entrato in vigore col DLgs.81/08 ossia l’1.1.2009.
Questo implica che la valutazione dei rischio da campi elettromagnetici entrata in vigore il 01/01/2009 è tuttora in vigore mentre è stato rimandato a 31/10/2013 il rispetto dei limiti e le misure successive alla valutazione del rischio.

M.D.

mercoledì 22 agosto 2012

Nuovi contenuti e modalità di trasmissione cartella sanitaria

Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno definito in Conferenza Stato-Regioni del 15/03/2012 i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 40 del D.Lgs 81/08.

In questo nuovo decreto, la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è prossima, vengono specificati i contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio, la quale può essere tenuta sia su supporto cartaceo che informatico. Il Medico Competente risponde in prima persona della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni contenute nelle cartelle di cui sopra.

Nell’Allegato I si trovano specificati i contenuti minimi della cartella sanitaria, anagrafica del lavoratore, dati relativi all’Azienda, risultati della visita preventiva comprendenti i fattori di rischio, le anamnesi, il protocollo sanitario attuato, gli accertamenti integrativi effettuati e il giudizio di idoneità alla mansione specifica. In seguito vengono allegate le visite successive, secondo la scadenza indicata nel protocollo sanitario. Vengono inoltre specificati i contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione, che deve recare firma del lavoratore e le informazioni sulla possibilità di ricorso.

Nell’Allegato II sono specificati i contenuti e le informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell’articolo 40 del D.Lgs 81/08, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. La trasmissione dei dati deve essere effettuata dal Medico Competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, esclusivamente per via telematica.
Il Decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e individua un periodo transitorio di 12 mesi per la sperimentazione e valutazione delle disposizioni previste.

M.D.

mercoledì 6 luglio 2011

Test antidroga

Il Dipartimento politiche antidroga ha approntato un provvedimento, che andrà presto in Conferenza Stato-Regioni per un’intesa, secondo cui anche medici, infermieri e ostetriche dovranno sottoporsi ai test anti-droga già previsti per alcune categorie a rischio quali ad esempio utilizzatori di carrelli elevatori, autotrasportatori, lavoratori edili in altezza, utilizzatori di macchine movimento terra, piloti, controllori di volo etc… Gli interessati dal provvedimento saranno quindi medici e personale sanitario a contatto con i pazienti ma si sta valutando anche l’ipotesi di inserire la categoria degli insegnanti di ogni ordine e grado.

In pratica si vuole uniformare l’attuale elenco delle categorie lavorative considerate “a rischio” che devono effettuare periodici controlli sul consumo di alcol con l’elenco delle categorie che già ora vengono sottoposte a periodici controlli antidroga.

Il provvedimento, che per ora non è operativo, fa seguito alle polemiche suscitate dalla vicenda di un medico napoletano che avrebbe esercitato la professione sotto l’effetto di stupefacenti e ad un direttore sanitario in puglia che, dopo numerose denunce anonime, aveva fatto affiggere in bacheca una circolare in cui si invitavano “medici e infermieri a non far uso di sostanze stupefacenti durante gli orari di servizio”.

Già nel 2007, anno di uscita della lista delle categorie a rischio che devono sottoporsi obbligatoriamente al test antidroga periodico,  il governo annunciò che nella lista dovevano essere inseriti anche i medici, gli infermieri e le ostetriche. Ma finora ad ora non si era dato corso alla decisione. 
M.D.

giovedì 21 ottobre 2010

Record di denunce per le malattie professionali


Dai dati Inail del mese di luglio 2010: record di denunce per le malattie professionali per il 2009.
Il 2009 è stato un anno record per le malattie professionali: 34.646 denunce complessive, il valore più alto degli ultimi 15 anni, il 15,7% in più rispetto al 2008 e circa il 30% in più nell’ultimo quinquennio.
Forti impennate si sono registrate, in particolare, per le malattie dell’apparato muscolo-scheletrico dovute a sovraccarico biomeccanico: 17.600 denunce nel 2009, il 36% in più rispetto all’anno precedente, il doppio dal 2005. Contestualmente continuano a diminuire le patologie “storiche” come l’ipoacusia da rumore (-17% dal 2005 al 2009), le malattie respiratorie (-12,5%) e le cutanee (-37,5%).
A determinare il forte aumento delle denunce, iniziato già da alcuni anni, è stata soprattutto la maggiore consapevolezza dei soggetti coinvolti (lavoratori, datori di lavoro, parti sociali, medici, ecc.) in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, frutto dell’impegno profuso dall’INAIL nell’opera di sensibilizzazione e informazione. Da considerare, inoltre, l’entrata a regime delle nuove tabelle delle malattie professionali in cui sono inserite anche le patologie da sovraccarico biomeccanico e da vibrazioni meccaniche esonerate ormai dall’onere della prova del nesso causale con l’attività svolta. 
Fonte: Inail

domenica 8 agosto 2010

Idoneita’ alla mansione: giudizi e provvedimenti

Il decreto legislativo n. 81/2008 definisce l’elenco tassativo dei giudizi che il medico competente è OBBLIGATO ad esprimere per iscritto ogni volta che visita i lavoratori. Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità temporanea il medico non può limitarsi ad indicazioni generiche, ma deve obbligatoriamente indicare i limiti temporali di validità.


Il comma 6-bis dell’articolo 41 prevede che “nei casi di idoneità, idoneità parziale o con limitazioni e nei casi di inidoneità temporanea, il medico competente esprima il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”.

Gli esiti della visita medica devono sempre essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c) in base ai requisiti minimi di cui all’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatico ex art. 54, decreto 81.


L’idoneità deve sempre essere riferita alla mansione specifica.

L’art. 41, comma 9, prevede che contro i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Secondo la Cassazione “il lavoratore, licenziato dal datore di lavoro a seguito dell’accertamento di inidoneità da parte del medico, può in ogni caso impugnare il licenziamento contestando l’accertamento ed al giudice del lavoro è rimesso il sindacato sulla correttezza del giudizio espresso, anche disponendo consulenza tecnica d’ufficio (nella specie il tribunale ha anche affermato che non è conforme a buona fede e correttezza il comportamento del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore immediatamente dopo l’accertamento di inidoneità senza attendere che trascorresse il termine per impugnare il giudizio dinanzi all’organo di vigilanza)”

Qualora le misure indicate dal medico competente indichino un’inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Una giurisprudenza incontrastata (Cass. Sezioni Unite, 7 agosto 1998, n. 7755; Cass. 13 dicembre 2000, n. 15688; Cass. 2 agosto 2001, n. 10754) ha pure evidenziato il diritto del lavoratore divenuto inidoneo per patologia lavoro-correlata di pretendere dal datore di lavoro una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la sua salute nel rispetto dell’organizzazione aziendale.

M.D.


venerdì 5 marzo 2010

Idoneità sanitaria

Certificati di idoneità sanitaria anche dal medico di base
Il Ministero del Lavoro con la nota 1401 del 22 gennaio 2010 ha chiarito che in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione di idoneità sanitaria allo svolgimento di determinate attività, quali ad esempio il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore o di idoneità fisica per l’assunzione di minori, sono da ritenersi valide le certificazioni rilasciate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Rimane obbligatorio il ricorso al Medico Competente se si tratta di dipendenti o aspiranti tali per le cui attività lavorative sia prevista la sorveglianza sanitaria.
M.D.

giovedì 18 febbraio 2010

Commissione Europea: parere sugli effetti dei C.E.M.


Il Comitato Scientifico dei Rischi Sanitari Emergenti e Recentemente Identificati (CSRSERI) della Commissione europea ha aggiornato il suo parere del 2007 sul tema “Possibili effetti dei campi elettromagnetici (CEM) sulla salute umana”.
Dalle conclusioni del parere:
Non vi è alcuna prova che l’esposizione a campi di radiofrequenza da cellulari aumenti il rischio di cancro per un uso fino a 10 anni, e i dati sono ancora troppo limitati per concludere sull’uso dei telefoni cellulari su periodi più lunghi. Sintomi auto-riferiti quali mal di testa, affaticamento, difficoltà di concentrazione non sono stati collegati all’esposizione a campi a radiofrequenza. L’informazioni sugli effetti potenziali di campi di radiofrequenze sui bambini è ancora limitata.

La conclusione che i campi magnetici a bassa frequenza sono un possibile agente cancerogeno, principalmente basata sui risultati di leucemia infantile, è ancora valida. Gli studi di laboratorio su tessuti cellulari non hanno ancora fornito una spiegazione di come esattamente questi campi possono causare la leucemia.
Nuovi studi epidemiologici indicano un possibile aumento nella malattia di Alzheimer derivanti dall’esposizione a campi di frequenza estremamente bassa.
Anche se un buon numero di studi sono stati pubblicati di recente, vi è ancora una mancanza di dati adeguati per una corretta valutazione dei rischi dei campi magnetostatici. Sono necessarie ulteriori ricerche, soprattutto per chiarire i molti risultati misti e talvolta contraddittori.
Gli effetti a breve termine sono stati osservati principalmente sulle funzioni sensoriali per esposizione acuta. Tuttavia, non vi è alcuna prova di duraturi effetti negativi sulla salute derivanti dall’esposizione a breve termine.
Fonte: Commissione Europea

domenica 5 luglio 2009

Medici Competenti ed elenco nazionale

A partire da sabato 4 luglio andrą in vigore il decreto ministeriale che regolamenta l’istituzione e la gestione dell’elenco nazionale dei medici competenti del lavoro.

L’elenco da attuazione al D.Lgs. 81/2008 art, 38, lettera n, in base al quale i soggetti che intendono svolgere le attivitą di medico competente devono comunicare al ministero della salute, con autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti indispensabili per ricoprire tali ruoli.

Il D.M. n. 149/2009 (che regola tale elenco) richiede, oltre alla prima comunicazione, il costante aggiornamento dell’elenco, mediante comunicazioni analoghe a quella iniziale, relativamente ad eventuali variazioni dei requisiti che possano determinare la perdita di tale titolo e l’eventuale cessazione da parte del medico dell’attivitą lavorativa.


Titoli necessari per il medico competente

  • specializzazione in medicina preventiva
  • medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • tossicologia industriale
  • igiene industriale
  • fisiologia e igiene del lavoro
  • clinica del lavoro

Inoltre tutti coloro che alla data del 11 settembre 1991 erano laureati in medicina e chirurgia e avevano svolto l’attivitą di medico del lavoro per almeno quattro anni (secondo autorizzazione prevista dall’art. 55 del D.lgs. 277/91).

Possono inoltre ricoprire il ruolo di medico competente anche coloro che hanno una specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale se frequentano appositi corsi formativi universitari. Questi sono automaticamente abilitati se svolgevano l’attivitą di medico competente al 15 maggio 2008 oppure se dimostrano di averlo fatto per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti.

E.M.