PERIODICO DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE AMBIENTALE, QUALITA’ E PRIVACY
mercoledì 17 ottobre 2012
Carenze antinfortunistiche e strutturali: ne risponde il datore di lavoro
I due imputati hanno fatto ricorso in cassazione sostenendo il primo di aver rassegnate le dimissioni in epoca anteriore al fatto, sebbene esse non fossero state accettate, e che non si era intromesso in alcun modo nella direzione dell’attività lavorativa che era affidata a suo fratello. Lo stesso ha sostenuto inoltre che il giorno dell’infortunio era assente dalla scena del fatto in quanto convalescente per un precedente incidente e che, contrariamente a quanto indicato in sentenza, all’interno dello stabilimento si era provveduto ad innalzare un ponteggio per sostituire alcune lastre di copertura del tetto che erano state danneggiate dalle intemperie. L’operazione di riparazione, ha sostenuto ancora il secondo imputato, era stata compiuta dalla vittima operando dall’interno del capannone e senza salire sul tetto e che al termine dei lavori il ponteggio era stato smontato per cui arbitrariamente il lavoratore infortunato si era portato successivamente sul tetto, forse per recuperare alcuni attrezzi che vi aveva deposto, e, posto un piede su una lastra in eternit che si era rotta, era caduto al suolo. Secondo lo stesso quindi il lavoro era stato eseguito in sicurezza e la vittima, con la sua condotta arbitraria e sconsiderata, aveva innescato un fattore causale interruttivo del nesso causale.
Circa le responsabilità penali la Sez. IV ha posto in evidenza che, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., gli imputati, nella loro veste di datori di lavoro, erano entrambi gravati da posizione di garanzia ed inoltre che il lavoratore era operaio generico addetto alla falegnameria, mansione del tutto diversa da quella inerente alla riparazione del tetto, per la quale non aveva alcuna formazione specifica. “D’altra parte”, ha proseguito la Corte suprema, “le modalità della lavorazione in corso erano dettate dalla scelta aziendale di risparmiare compiendo in proprio un’attività di ripristino rischiosa ed estranea alle mansioni dei dipendenti” per cui “si è dunque in presenza di una scelta strutturale e non contingente che coinvolge, conseguentemente, la responsabilità di tutti gli imputati” compreso il fratello assente, nella sua qualità di socio e consigliere, e che non aveva posto in essere alcuna delega di funzioni.
In merito al comportamento del lavoratore la Sez. IV ha sostenuto, inoltre, che sebbene non fosse emerso chiaramente il motivo per il quale la vittima si era portata nuovamente sul tetto, non vi era dubbio che tale condotta aveva avuto luogo in relazione al compito affidatogli dai datori di lavoro e che in ogni caso, anche se il lavoratore infortunato fosse tornato sul tetto di sua iniziativa, il fatto non era da considerare eccezionale o imprevedibile e tale da escludere la responsabilità dei datori di lavoro, in quanto si era trattato di attività connessa alla riparazione in quota che gli era stata affidata, oltre al fatto che era stato accertato un grave deficit di formazione, informazione e vigilanza da parte dei datori di lavoro stessi nei confronti di un dipendente privo di competenze specifiche.
“Risulta quindi correttamente argomentata l’inferenza finale”, ha proseguito la Sez. IV, in quanto “le lavorazioni avvenivano in modo pericoloso ed incauto per effetto di una dissennata scelta aziendale volta a minimizzare i costi procedendo in economia, in assenza di impalcature e procedure appropriate nonché utilizzando personale per nulla formato a governare l’altissimo rischio connesso alla circolazione su un tetto costituito da fragili lastre di eternit”. “Trattandosi non di fatto occasionale ma di scelta aziendale”, ha quindi concluso la suprema Corte, “correttamente è stata ravvisata la responsabilità di tutti i ricorrenti”.
M.D.
lunedì 15 ottobre 2012
Lavoratori deceduti nel sisma
M.D.
mercoledì 26 settembre 2012
Aria condizionata in ufficio: istruzioni per l’uso
Ovviamente questi rischi sono presenti sia nei luoghi di lavoro che nelle nostre case. In molti uffici si trovano apparecchi di climatizzazione a parete che, grazie alla facilità di installazione e al costo ridotto rispetto a impianti di condizionamento più complessi, rappresentano la scelta più rapida per soddisfare le richieste degli utenti. Come già detto, però, l’uso di questi apparecchi non può prescindere da una corretta installazione, una puntuale manutenzione e soprattutto una corretta gestione.
Secondo la definizione dello standard Uni 10339 si intendono climatizzatori quegli apparecchi che “sono in grado di realizzare e mantenere simultaneamente negli ambienti condizioni termiche, igrometriche e velocità dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il comfort della persona”. I condizionatori più utilizzati sono costituiti da una unità interna che provvede alla climatizzazione del locale e da una unità esterna necessaria allo scambio termico fra il fluido utilizzato per la climatizzazione e l’aria esterna. Gli apparecchi di nuova costruzione hanno spesso caratteristiche innovative che non rientrano in questa definizione, come per esempio la “ionizzazione” per eliminare le particelle inquinanti o la “foto catalizzazione” per eliminare germi e batteri. Alcuni modelli, inoltre, possono anche immettere in ambiente aria esterna, mentre altri possono anche essere privi di unità esterna.
Il minor costo di questi apparecchi rispetto agli impianti centralizzati è di sicuro il fattore che principalmente condiziona la scelta, ma è opportuno utilizzarli in modo corretto per trarne anche il massimo dei benefici.
M.D.
lunedì 17 settembre 2012
Rinvio parziale campi elettromagnetici
M.D.
mercoledì 22 agosto 2012
Nuovi contenuti e modalità di trasmissione cartella sanitaria
Nell’Allegato I si trovano specificati i contenuti minimi della cartella sanitaria, anagrafica del lavoratore, dati relativi all’Azienda, risultati della visita preventiva comprendenti i fattori di rischio, le anamnesi, il protocollo sanitario attuato, gli accertamenti integrativi effettuati e il giudizio di idoneità alla mansione specifica. In seguito vengono allegate le visite successive, secondo la scadenza indicata nel protocollo sanitario. Vengono inoltre specificati i contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione, che deve recare firma del lavoratore e le informazioni sulla possibilità di ricorso.
Nell’Allegato II sono specificati i contenuti e le informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell’articolo 40 del D.Lgs 81/08, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. La trasmissione dei dati deve essere effettuata dal Medico Competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, esclusivamente per via telematica.
M.D.
mercoledì 6 luglio 2011
Test antidroga
giovedì 21 ottobre 2010
Record di denunce per le malattie professionali
domenica 8 agosto 2010
Idoneita’ alla mansione: giudizi e provvedimenti

Il decreto legislativo n. 81/2008 definisce l’elenco tassativo dei giudizi che il medico competente è OBBLIGATO ad esprimere per iscritto ogni volta che visita i lavoratori. Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità temporanea il medico non può limitarsi ad indicazioni generiche, ma deve obbligatoriamente indicare i limiti temporali di validità.
Il comma 6-bis dell’articolo 41 prevede che “nei casi di idoneità, idoneità parziale o con limitazioni e nei casi di inidoneità temporanea, il medico competente esprima il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”.
Gli esiti della visita medica devono sempre essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c) in base ai requisiti minimi di cui all’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatico ex art. 54, decreto 81.
L’idoneità deve sempre essere riferita alla mansione specifica.
L’art. 41, comma 9, prevede che contro i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Secondo la Cassazione “il lavoratore, licenziato dal datore di lavoro a seguito dell’accertamento di inidoneità da parte del medico, può in ogni caso impugnare il licenziamento contestando l’accertamento ed al giudice del lavoro è rimesso il sindacato sulla correttezza del giudizio espresso, anche disponendo consulenza tecnica d’ufficio (nella specie il tribunale ha anche affermato che non è conforme a buona fede e correttezza il comportamento del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore immediatamente dopo l’accertamento di inidoneità senza attendere che trascorresse il termine per impugnare il giudizio dinanzi all’organo di vigilanza)”
Qualora le misure indicate dal medico competente indichino un’inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Una giurisprudenza incontrastata (Cass. Sezioni Unite, 7 agosto 1998, n. 7755; Cass. 13 dicembre 2000, n. 15688; Cass. 2 agosto 2001, n. 10754) ha pure evidenziato il diritto del lavoratore divenuto inidoneo per patologia lavoro-correlata di pretendere dal datore di lavoro una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la sua salute nel rispetto dell’organizzazione aziendale.
M.D.
venerdì 5 marzo 2010
Idoneità sanitaria
Il Ministero del Lavoro con la nota 1401 del 22 gennaio 2010 ha chiarito che in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione di idoneità sanitaria allo svolgimento di determinate attività, quali ad esempio il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore o di idoneità fisica per l’assunzione di minori, sono da ritenersi valide le certificazioni rilasciate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Rimane obbligatorio il ricorso al Medico Competente se si tratta di dipendenti o aspiranti tali per le cui attività lavorative sia prevista la sorveglianza sanitaria.
M.D.
giovedì 18 febbraio 2010
Commissione Europea: parere sugli effetti dei C.E.M.

Il Comitato Scientifico dei Rischi Sanitari Emergenti e Recentemente Identificati (CSRSERI) della Commissione europea ha aggiornato il suo parere del 2007 sul tema “Possibili effetti dei campi elettromagnetici (CEM) sulla salute umana”.
Dalle conclusioni del parere:
Non vi è alcuna prova che l’esposizione a campi di radiofrequenza da cellulari aumenti il rischio di cancro per un uso fino a 10 anni, e i dati sono ancora troppo limitati per concludere sull’uso dei telefoni cellulari su periodi più lunghi. Sintomi auto-riferiti quali mal di testa, affaticamento, difficoltà di concentrazione non sono stati collegati all’esposizione a campi a radiofrequenza. L’informazioni sugli effetti potenziali di campi di radiofrequenze sui bambini è ancora limitata.
La conclusione che i campi magnetici a bassa frequenza sono un possibile agente cancerogeno, principalmente basata sui risultati di leucemia infantile, è ancora valida. Gli studi di laboratorio su tessuti cellulari non hanno ancora fornito una spiegazione di come esattamente questi campi possono causare la leucemia.
Nuovi studi epidemiologici indicano un possibile aumento nella malattia di Alzheimer derivanti dall’esposizione a campi di frequenza estremamente bassa.
Anche se un buon numero di studi sono stati pubblicati di recente, vi è ancora una mancanza di dati adeguati per una corretta valutazione dei rischi dei campi magnetostatici. Sono necessarie ulteriori ricerche, soprattutto per chiarire i molti risultati misti e talvolta contraddittori.
Gli effetti a breve termine sono stati osservati principalmente sulle funzioni sensoriali per esposizione acuta. Tuttavia, non vi è alcuna prova di duraturi effetti negativi sulla salute derivanti dall’esposizione a breve termine.
Fonte: Commissione Europea
domenica 5 luglio 2009
Medici Competenti ed elenco nazionale
A partire da sabato 4 luglio andrą in vigore il decreto ministeriale che regolamenta l’istituzione e la gestione dell’elenco nazionale dei medici competenti del lavoro.
L’elenco da attuazione al D.Lgs. 81/2008 art, 38, lettera n, in base al quale i soggetti che intendono svolgere le attivitą di medico competente devono comunicare al ministero della salute, con autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti indispensabili per ricoprire tali ruoli.
Il D.M. n. 149/2009 (che regola tale elenco) richiede, oltre alla prima comunicazione, il costante aggiornamento dell’elenco, mediante comunicazioni analoghe a quella iniziale, relativamente ad eventuali variazioni dei requisiti che possano determinare la perdita di tale titolo e l’eventuale cessazione da parte del medico dell’attivitą lavorativa.
Titoli necessari per il medico competente
- specializzazione in medicina preventiva
- medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- tossicologia industriale
- igiene industriale
- fisiologia e igiene del lavoro
- clinica del lavoro
Inoltre tutti coloro che alla data del 11 settembre 1991 erano laureati in medicina e chirurgia e avevano svolto l’attivitą di medico del lavoro per almeno quattro anni (secondo autorizzazione prevista dall’art. 55 del D.lgs. 277/91).
Possono inoltre ricoprire il ruolo di medico competente anche coloro che hanno una specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale se frequentano appositi corsi formativi universitari. Questi sono automaticamente abilitati se svolgevano l’attivitą di medico competente al 15 maggio 2008 oppure se dimostrano di averlo fatto per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti.
E.M.

