venerdì 29 aprile 2011

Nuovi incentivi INAIL

Il 12 gennaio 2011 la piattaforma Inail è andata in tilt per diversi minuti a causa del grande numero di utenti che si sono collegati per accedere agli incentivi stanziati per gli interventi sulla salute e sicurezza sul lavoro. In quella data erano stati stanziati 60 milioni di euro suddivisi in budget regionale. Preso atto delle difficoltà telematiche incontrate l’INAIL si sta organizzando in modo da consentire in occasione delle prossime scadenze una migliore fruibilità della piattaforma informatica.
Quest’anno l’Inail assegnerà altri incentivi alle aziende che «investono» in sicurezza. La procedura di spartizione e assegnazione delle risorse sarà ancora una volta telematica. La pubblicazione del nuovo bando di 90 milioni dovrebbe avvenire dopo l’approvazione del bilancio dell’Inail, presumibilmente a maggio. L’altro dovrebbe essere pubblicato a ottobre/novembre: saranno a disposizione delle aziende altri 90 milioni.
Il direttore centrale Prevenzione dell’Inail Flaminio Galli afferma che saranno ripartiti altri 180 milioni, suddivisi in due tranche. Nel 2012 poi saranno a disposizione 225 milioni, 380 nel 2013.
Si è già tenuto un incontro tra l’Inail e i rappresentanti di tutte le parti sociali, in occasione del quale è emersa la volontà di andare avanti con questo metodo, migliorandolo.
A breve si chiariranno i tempi di pubblicazione del nuovo bando e si discuterà della possibilità di ritoccare le percentuali di finanziamento a fondo perduto (a oggi l’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale dal 50% al 75% dei costi del progetto), oltre a ragionare su nuove soluzioni tecnologiche.
M.D.

giovedì 28 aprile 2011

Corsi SIGEA IN EVIDENZA

Addetti alla Prevenzione Incendi   rischio Basso e Medio
Data: 05 Maggio 2011
Orario: dalle 9 alle 13
Giorno: Giovedì
Prossimo corso per Addetti alla Prevenzione Incendi presso Castel Maggiore: 08/11/2011

mercoledì 27 aprile 2011

Dichiarazione in bilancio dell’avvenuta redazione del DPS

Passato il 31 marzo, scadenza annuale per la redazione o l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) , è fondamentale non trascurare quanto prescrive la regola 26 dell’allegato b) al Dlgs 196/03, nell’ambito delle misure minime di sicurezza. 

La suddetta regola 26 recita: “Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza”.

La prescrizione è certamente ambigua, infatti la definizione “relazione accompagnatoria”, non compare in nessuna parte della disciplina del bilancio d’esercizio, si può pertanto stabilire per conclusione logica, che il Legislatore con il suddetto termine intende riferirsi alla “relazione sulla gestione” prevista dall’art. 2428 del Codice Civile, alla cui presentazione sono tenuti gli amministratori delle società di capitali che sono soggette alla presentazione del bilancio in forma ordinaria, (mentre le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata possono evitare di produrre la relazione sulla gestione), e ciò spiega la motivazione del  “se dovuta” nella prescrizione della regola 26 dell’Allegato B, che non poteva riferirsi alla nota integrativa, sempre dovuta, sia per le società che presentano il bilancio in forma ordinaria, che per quelle che lo fanno in forma abbreviata.

Pertanto, tutte le società di capitali che vanno a presentare il bilancio in forma ordinaria, e che al 31 marzo hanno provveduto a redigere il DPS, ne devono far menzione* nella relazione sulla gestione resa ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, mentre le società che presentano il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile non ne sono tenute. 

* Nota: Non fornendo la norma indicazioni di dettaglio sulla forma della menzione da fare nel bilancio, si fornisce di seguito un testo che può essere utilizzato come base di riferimento: “In attuazione di quanto previsto al punto 26 del disciplinare tecnico di cui all’allegato B del D.Lgs. 196/2003, Codice sulla protezione dei dati personali, si informa che il Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato redatto, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 19 del medesimo documento, entro la scadenza prevista del 31 marzo corrente anno.”

Si ricorda che, il regime sanzionatorio dettato dall’ art.169 del Codice della Privacy, per la mancanza di questo adempimento prevede l’arresto sino a due anni.
R.M.

sabato 9 aprile 2011

Collaborano con Sigea...

Alessandra Gualandi
Consulente del lavoro
Via F.lli Cervi, n. 3B - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)
Tel.  051/6958704
E-mail.  studiogualandi@libero.it

Centro Contabile Euro
Commercialista
Via Primavera, n. 26/B  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/635184
E-mail.  grabiagi@tin.it
CO. SER.  Soc. Coop. a r.l.
Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende
Via La Malfa, n. 33/1  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641253
Sito Internet.  www.coser.org
E-mail.  info@coser.org
Consorpromo S.r.l.
Sviluppo servizi globali per le aziende
Via Mori, n. 6  -  40054  Budrio loc. Prunaro  (BO)
Tel.  051/6920790
Sito Internet.  www.consorpromo.com
E-mail.  info@consorpromo.com
Contabilart
Servizi Contabili
Via Zanotti Maria, n. 12/D  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/626477
E-mail.  cscontabilart@tin.it
Contabilità & Servizi 
Commercialisti e Revisori Contabili
Via Marconi,  n. 7  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/857525 
Sito Internet.  www.contabilitaeservizi.it
E-mail.  info@contabilitaeservizi.it
CST Consulting
Consulenza fiscale e del lavoro
Via Setta, n. 5  -  40037  Sasso Marconi  (BO)
Tel.  051/843811
Sito Internet.  www.cststudio.it
E-mail.  info@cststudio.it
Dott. Ravaglia, Nicola e Babini Fabio
Dottori Commercialisti
Via Marvillo, n. 11  -  48011  Alfonsine  (RA)
Tel.  0544/1936140
E-mail. nicolaravaglia@studioravaglia.net
fabiobabini@studiobabini.net

Dott. ssa Vanda Argentesi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 14/A  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/850634 
E-mail.  argentesivanda@libero.it
Dr. Fabbri Paola
Commercialista
Via Garibaldi, n. 40  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28418
GISA S.r.l
Servizi di Medicina Preventiva rivolti alle aziende
Via Innocenzo da Imola, n. 7  -  40133  Bologna  (BO)
Tel.  051/388964
E-mail.  gisaorganizzazione@email.it
             gisaformazione@email.it
L. e A. Centro Servizi srl
Consulenza fiscale ed amministrativa
Via Selice, n. 211  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641828
E-mail.  info@leacentroservizi.it
Michele Rag. Pezzoli
Consulente del lavoro
Via Carlo Sigonio, n. 2  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/300000
E-mail.  studio300000@libero.it
Mirna Schiassi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 79  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/6970781
E-mail.  mirnaschiassi@libero.it
Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport
Commercialista
Imola (BO): 
Via  La Malfa, n. 33/2  -  Tel.  0542/641273
Castel San Pietro Terme (BO):
Viale Repubblica, n. 12  -  Tel.  051/948695
Bologna:
Piazza dei Martiri, n. 1/2  -  Tel.  051/4211299
E-mail.  info@olimpiagestsport.com
Parmeggiani Rag. Roberta
Commercialista
Via Garibaldi, n. 4  -  40066  Pieve di Cento  (BO)
Tel.  051/973710
Raffaele Dott. Fraietta
Consulente del lavoro
Via Magini, n. 6  -  40139  Bologna  (BO)
Tel.  051/548856
E-mail.  raffaele.fraietta@consulentidellavoro.it

Rag. Cosetta Colletti
Commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 34  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30816

Rag. Davide Busi   Rag. M. Stefano Busi
Commercialisti - Consulenti del lavoro
Via di Corticella, n. 181/4  -  40128  Bologna  (BO)
Tel.  051/324206
Rag. Paola Giordani
Consulente del Lavoro
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/6951230
E-mail.  cdl@studiopaolagiordani.it

Rag. Quinto Baldassarri
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  baldassarri@imolanet.com
Studio Associato Mangini - Ferraro
Consulenti del lavoro
Via Bondanello, n. 18/B  -  40013  Castel Maggiore  (BO)
Tel.  051/6320074
E-mail.  mangini@studio-mf.it

Studio Associato Tellarini
Dottori Commercialisti
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  info@studiotellarini.com

Studio Boninsegna
Commercialista
Viale Pambera, n. 10  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28092
E-mail.  info@studioboninsegna.it
Studio Calzati
Consulenti associati
Via Ercole Nani, n. 15/C  -  40132  Bologna  (BO)
Tel.  051/401334
E-mail.  studiocalzati@libero.it
Studio Carati
Commercialista
Via S. Carlo, n. 12/4  -  40023  Castel Guelfo  (BO)
Tel.  0542/670596
Studio Domenico Cassani 
Dottore commercialista
Via Cavour, n. 67  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35486
Sito Internet.  www.cassanistudio.it
E-mail.  segreteria@cassanistudio.it
Studio Donati
Consulenti del lavoro
Via Mazzini, n. 57  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/32387
E-mail.  studiodonati@fastmail.it

Studio Dal Monte
Dottori commercialisti associati
Via Emilia, n. 116  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30614
E-mail.  francesco@studiodalmonte.com
Studio Dott. Travaglini Nicola
Dottore commercialista
Vicolo Brignani, n. 1  -  48022  Lugo  (RA)
Tel.  0545/31480

Studio Gestimpresa - Marino dott. Pietro
Dott. Commercialista Contabile Tributario
Castel San Pietro Terme (BO) Fraz.Osteria Grande:
Via Claterna, 12/14 – Tel. 051/6958184
Bologna (BO):
Via Irnerio, 23 – Tel. 051/255590  Cel. 348/2602062
E-mail. info@marinopietro2.191.it

Studio Giorgi e Vitelli
Consulenti del lavoro associato
Via Toscana, n. 42/7  -  40141  Bologna  (BO)
Tel.  051/475933
E-mail.  giovit@studiogiorgi-vitelli.191.it
Studio Martini
Commercialista
Via Emilia, n. 107  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28616
E-mail.  info@martiniegeminiani.com
Studio Normanni
Commercialista
Via Emilia, n. 187  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/611411
Studio Prof. Associato Bortolotti
Piazza dei Martiri, n. 5/2  -  40121  Bologna  (BO)
Tel.  051/242610
E-mail.  segreteria@studioassbortolotti.it
Studio Rag. Adolfo Lefons
Commercialista - Consulente del lavoro
Via degli Orti, n. 22  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/444114
E-mail.  adlefons@tin.it
Studio Dott. Mezzetti Barbara
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/942660
E-mail.  b.mezzetti@studiomezzetti.bo.it

martedì 5 aprile 2011

PROMOZIONE SIGEA


Sigea può fornirvi maniglioni con marcatura CE ed il proprio personale tecnico è in gardo di provvedere alla sostituzione presso la vostra sede. Inoltre può eseguire la manutenzione semestrale di maniglioni antipanico di varie ditte costruttrici.
Per fornitura di nuovi maniglioni, 
sconto promozionale del 10%
sui prezzi di listino Sigea, per ordini effettuati entro il 31 marzo 2011.
COGLI SUBITO QUESTA OCCASIONE!
(sconto non comulabile con quello previsto in convenzione )

domenica 3 aprile 2011

Maniglioni antipanico: sostituzione entro febbraio 2011

Il decreto Ministeriale del 3/11/2004 ha previsto  entro il 16 febbraio 2011, la sostituzione di tutti i maniglioni non marcati CE installati su porte lungo le vie di esodo per tutte le aziende soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (quindi attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi).
Tali dispositivi devono essere inoltre conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi antipanico oggetto del Decreto è prevista nei seguenti casi (art.3):
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti (art.4):
a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego , per l’installazione e la manutenzione;
b) per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell’attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro dei controlli antincendio (D.P.R. 37/98)
E.M.

venerdì 1 aprile 2011

SIGEA SCHERMA


VIRGINIA LAURENTI NONA SCIABOLATRICE ITALIANA
Domenica 27 febbraio a Chiavari ottimo risultato della sciabolatrice imolese Virginia Laurenti, che si è classificata nona alle finali del Campionato Italiano di sciabola giovani. 
In pedana anche Chiara Boncompagni e Martina Cuffiani.

SIGEASCHERMA IMOLA: PICCOLE SPADE CRESCONO
Week-end all’insegna delle sorprese per la spada under 10 della Sigeascherma Imola. A Forlì per la Seconda Prova Torneo Primi Passi i piccoli spadisti imolesi hanno fatto il pieno di coppe e medaglie, festeggiando anche il terzo posto di Andrea Montroni nella categoria maschietti.

martedì 29 marzo 2011

Principali Scadenze

SCADENZE SICUREZZA

30 APRILE

RAEE comunicazione annuale.
Soggetti: i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE  devono comunicare, i dati relativi ai RAEE trattati e ai materiali derivanti da essi e avviati a recupero avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994, modificato a tal fine.
Soggetti: responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE; esportatori di RAEE.

Comunicazione dei dati  dei complessi soggetti a IPPC.
Soggetti: gestori di impianti IPPC che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2  e 1.6., Allegato I al D.M. 23/11/2001.

Invio della Comunicazione annuale con le modalità previste dalla l. n. 70/1994, dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l’anno precedente.
Soggetti: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali o del cosìdetto “down stream” (da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti di acqua e dalla depurazione delle acque reflue e dall’abbattimento fumi) ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare e riciclare particolari tipologie di rifiuti. 

Diritto annuale per l’Albo nazionale gestori rifiuti. Le imprese iscritte all’albo gestori ambientali devono versare i diritti annuali di iscrizione, determinabili secondo gli importi previsti dall’art. 21, DM n. 406/1998. l’omizzione al pagamento potrà comportare la sospensione d’ufficio dall’albo.
Soggetti: 1) registro relativo alle imprese firmatarie di accordi e contratti di programma con la P.A.; 
2) registro generale delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti; 
3) registro delle imprese che effettuano attività di smaltimento rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi; 
4) registro delle imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti.
Decreto Legislativo n.152 del 3/4/2006

Comunicare entro il 30 aprile di ogni anno i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994, modificato a tal fine
Soggetti: I responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE.
Tenuti in tal senso risultano, altresì, anche gli esportatori di RAEE, specificando la categoria di appartenenza secondo l’allegato 1A al D.lgs. n. 151/2005, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.
Decreto Legislativo n.151 del 25/7/2005

domenica 27 marzo 2011

Le responsabilità per infortunio nei nolo a caldo di attrezzature

Riassumiamo una sentenza dalla Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 45356 del 27 dicembre 2010 (u.p. 23 novembre 2010) in merito ad un infortunio occorso in occasione di un nolo a caldo di attrezzature

Il datore di lavoro che ha dato in noleggio una gru su carro (noleggio avvenuto con la formula del “ nolo a caldo” con la quale viene dato a noleggio sia il mezzo che l’operatore) è chiamato a rispondere di un infortunio occorso ad un suo dipendente.
L’amministratore di una società proprietaria di una autogrù è stato condannato dal Tribunale ad un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e rifusione delle spese in favore delle parti civili, per il reato di omicidio colposo in seguito ad un infortunio in danno di un suo lavoratore dipendente. 
L’imputato è stato considerato responsabile di avere cagionato la morte del lavoratore per imprudenza, negligenza e imperizia e violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nella sua veste di amministratore della società ha omesso di eseguire la verifica obbligatoria trimestrale della catena della gru montata sul camion, che si è rotta durante le operazioni di sollevamento e di scarico di un escavatore, facendo abbattere violentemente per terra la macchina operatrice sotto la quale finiva l’operaio.
A seguito di questa sentenza l’amministratore della società ha fatto ricorso alla Corte di Appello prima e alla Corte di Cassazione; entrambe hanno confermato la sentenza di primo grado.
L’imputato ha dichiarato di essere impossibilitato ad indicare gli strumenti e le modalità con cui si sarebbe dovuta attuare la tutela, il controllo e la garanzia da parte di un soggetto su un mezzo del quale non aveva più la detenzione, in un cantiere in cui non aveva neppure l’accesso e con riferimento ad un dipendente (l’autista del camion) sul quale non aveva, sia pure temporaneamente, il potere di controllo, ritenendo invece che i responsabili dell’accaduto fossero stati l’autista del mezzo, che aveva tenuto una condotta chiaramente illecita, ed il capocantiere che era stato invece sentito nel processo solo come teste. 

La Corte Suprema ha ritenuto infondato ed ha rigettato il ricorso dell’imputato.
È risultato infatti chiaro che l’incidente si fosse verificato a causa del cedimento della catena di acciaio impiegata come imbracatura nelle operazioni di carico e scarico la quale “oltre ad essere insufficiente per quanto concerne la tollerabilità della portata utile, si presentava in pessimo stato di uso e di conservazione” ed è stato, inoltre, dato rilievo alla testimonianza del capocantiere il quale aveva dichiarato di avere manifestato all’autista del mezzo le sue perplessità in merito alla possibilità di caricare l’escavatore con la gru, ricevendo peraltro dallo stesso la risposta che quello era il normale modo di operare.

“I giudici di merito” hanno chiarito che “lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se era necessario nei confronti dei dipendenti dell’impresa, ancor più si imponeva nei confronti di coloro che prestavano lavoro alle dipendenze di altri e che venivano per la prima volta in contatto con un ambiente e con delle strutture non conosciute e che, quindi, potevano riservare insidie, come in effetti è accaduto nella fattispecie di cui è processo” nella quale il lavoratore infortunato era dipendente della società che aveva preso a noleggio e che stava utilizzando il mezzo di sollevamento.
Infine è stato precisato che il comportamento del lavoratore infortunato “non poteva ritenersi abnorme, né eccezionale, dal momento che tale condotta (l’eccessivo avvicinamento del lavoratore al raggio di azione di una gru in movimento) era tra quelle prevedibili, che dovevano appunto essere impedite attraverso il rispetto e l’osservanza delle norme sulla sicurezza”.
M.D.

venerdì 25 marzo 2011

Sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro

L’articolo 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e il D.lgs. 196/03 (Codice della Privacy) vietano l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori.

In particolare lo Statuto dei lavoratori prevede che i sistemi di videosorveglianza possano essere installati esclusivamente in presenza di accordo sindacale (RSA), in mancanza del quale è necessario ottenere specifica autorizzazione dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare un’istanza motivata alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), al seguito della quale verrà svolto presso l’azienda un sopralluogo da parte dell’organo competente (Ispettorato del Lavoro), volto esclusivamente ad accertare che ci siano i presupposti favorevoli al rilascio dell’autorizzazione.
Le aziende che non abbiano, preventivamente all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, raggiunto un accordo con le RSA aziendali od ottenuto l’autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, sono penalmente perseguibili. La richiesta di autorizzazione può essere presentata anche successivamente all’installazione, la presentazione di istanza estingue il reato penale e viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di poche centinaia di euro a piena estinzione del reato. L’impianto potrà comunque essere mantenuto solo a seguito di ottenuta autorizzazione.
La procedura sopra descritta deve comunque essere applicata, indipendentemente dalla motivazione che ha spinto l’azienda ad installare l’impianto di videosorveglianza, anche laddove le telecamere siano state installate per fini di sicurezza e non per fini di monitoraggio, se la ripresa riguarda aree dove avviene attività lavorativa.
Sigea è a Vostra disposizione per seguire direttamente la pratica di presentazione dell’istanza e per assistervi durante il sopralluogo di verifica da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
R.M.