venerdì 4 marzo 2011

Promozione!



Sigea può fornirvi maniglioni con marcatura CE ed il proprio personale tecnico è in gardo di provvedere alla sostituzione presso la vostra sede. Inoltre può eseguire la manutenzione semestrale di maniglioni antipanico di varie ditte costruttrici.
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martedì 1 marzo 2011

Maniglioni antipanico: sostituzione entro febbraio 2011

Il decreto Ministeriale del 3/11/2004 ha previsto  entro il 16 febbraio 2011, la sostituzione di tutti i maniglioni non marcati CE installati su porte lungo le vie di esodo per tutte le aziende soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (quindi attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi).
Tali dispositivi devono essere inoltre conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi antipanico oggetto del Decreto è prevista nei seguenti casi (art.3):
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti (art.4):
a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego , per l’installazione e la manutenzione;
b) per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell’attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro dei controlli antincendio (D.P.R. 37/98)
E.M.

domenica 27 febbraio 2011

Principali Scadenze

SCADENZE SICUREZZA
12 MARZO
Scade il termine entro il quale - salvo che non sia stato stabilito un diverso termine nell’autorizzazione - il gestore di impianto esistente che rientra nelle categorie di attività e supera i valori soglia indicati nell’allegato III parte II alla parte 5 del d.lgs. 152/06 e ss.mm (Valori limite emissioni composti organici volatili). Deve fornire all’autorità competente tutti i dati che consentono a detta autorità di verificare la conformità dell’impianto alle prescrizioni sui valori limite di emissione di cui all’articolo 5.
31 MARZO
Pagamento Contributo CONAI sulle etichette sono i produttori di etichette (in carta e/o plastica, alluminio stampate e non) o, per gli imballaggi in sughero utilizzando il mod. n. 6.17
Il medico competente trasmette, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.
Soggetti: medico competente
Comunicazione annuale alle Camere di Commercio  sulle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nello scorso anno.
Soggetti: produttori di pile e accumulatori.
D.Lgs. 20/11/2008, n. 188

giovedì 24 febbraio 2011

Amianto e fotovoltaico

La regione Emilia-Romagna ha stanziato Nove milioni di euro per favorire la rimozione dell’amianto, la coibentazione e l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, più un milione per la sola sostituzione dei tetti di amianto. 
Il bando è finanziato con risorse provenienti dal POR FESR e regionali, per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese emiliano-romagnole. 
Il bando quindi è riservato alla qualificazione ambientale dei luoghi adibiti a sedi di lavoro, promuovendo la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto dove presenti, ma anche sostenendo la realizzazione di interventi finalizzati a promuovere il risparmio energetico nella climatizzazione degli edifici adibiti a sedi di lavoro, nonché l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia prodotta tramite la fonte solare con l’installazione di impianti fotovoltaici.
Le domande di contributo dovranno essere presentate tra il 1° aprile 2011 e il 2 maggio 2011, entro le ore 16. Il bando e la modulistica per presentare la richiesta di contributo è disponile sul sito della Regione e anche su www.ermesambiente.it
E.M.

lunedì 21 febbraio 2011

Sconto sulle sanzioni a chi esce dal sommerso

La legge entra in vigore il 24 novembre 2010, e sull’argomento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’allegata circolare n. 38/2010.
  
Il nuovo dettato normativo non fa più riferimento “all’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria”, bensì esclusivamente all’impiego di “lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” al Centro per l’impiego e limita espressamente l’applicazione della “maxisanzione” ai soli datori di lavoro privati (compresi gli enti pubblici economici), con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Dal campo di applicazione della maxisanzione, limitata per legge alle sole fattispecie di lavoro subordinato, sono esclusi, pertanto, tutti i rapporti di lavoro regolarmente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati (co.co.co, co.co.pro, associati in partecipazione con apporto di lavoro, ecc.) anche nel caso in cui per gli stessi non sia stata effettuata - qualora normativamente prevista - la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego, ferma restando, tuttavia, la sanzionabilità dell’omessa comunicazione.
Diversamente, per altre tipologie di rapporto, per le quali non è prevista la comunicazione al Centro per l’impiego (es. lavoro accessorio o prestazioni rese dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1, n. 6 e 7 del D.P.R. 1124/1965), la circolare del Ministero dà per accertato il requisito della subordinazione e, quindi, prevede l’applicabilità della maxisanzione, qualora non siano stati effettuati i relativi adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (ad esempio, la comunicazione di cui all’art. 23 del D.P.R. citato5), utili a comprovare la regolarità del rapporto.
Al riguardo, va evidenziato che l’ispettore deve acquisire tutte le fonti di prova inconfutabili per dimostrare la certezza della qualificazione del rapporto di lavoro, sulla base della situazione di fatto riscontrata e, pertanto, la maxisanzione troverà applicazione solo nei casi in cui sarà accertato che il rapporto di lavoro ha le caratteristiche del lavoro subordinato.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 2, della legge n. 183/2010, la maxisanzione non si applica al datore di lavoro del settore turistico che abbia presentato una comunicazione preventiva semplificata (perché non in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore), dalla quale risultino “in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro” e che abbia integrato la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
Regime sanzionatorio
La nuova normativa, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalle norme vigenti, contempla due distinte ipotesi sanzionatorie, rispetto all’unica fattispecie previgente disciplinata dall’art. 3 della legge n. 73/2002:

la prima prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 ad euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettiva, in caso di impiego di lavoratori subordinati per i quali i datori di lavoro privati non abbiano effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria; 
la seconda prevede una sanzione più lieve, da euro 1.000 ad euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, “nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo”. In sostanza tale sanzione trova applicazione per il periodo di “lavoro nero” precedente alla regolarizzazione.
Limiti intertemporali
La competenza in materia di maxisanzione non è più riferita al momento della “constatazione della violazione” da parte degli ispettori, bensì al momento della “commissione dell’illecito”, in quanto l’articolo 4 della legge n. 183/2010, ha modificato il comma 7-bis dell’articolo 36-bis della legge 4 agosto 2006, n. 2487,sostituendo la parola “constatate” con la parola “commesse”.
Gli ispettori di vigilanza dell’Istituto, pertanto, dovranno segnalare alla DPL competente per territorio le condotte illecite cessate anteriormente alla data del 24 novembre 2010 (seppure iniziate prima del 12 agosto 2006 - data entrata in vigore della legge n. 248/2006 - e accertate successivamente), in quanto competente ad irrogare la maxisanzione è il personale ispettivo del Ministero del Lavoro.
La segnalazione dovrà essere effettuata con le consuete modalità, trasmettendo tempestivamente alla DPL il verbale di primo accesso completo delle dichiarazioni acquisite.
Qualora, invece, l’illecito sia iniziato prima del 12 agosto del 2006 o prima del 24 novembre 2010 e la condotta illecita non si sia esaurita, ma sia proseguita oltre tale ultima data, così come precisato dal Ministero, competenti ad irrogare la maxisanzione sono tutti gli organismi di vigilanza.
I due regimi sanzionatori, pertanto, coesistono e, quindi, i funzionari di vigilanza, sono chiamati “ad individuare il momento consumativo dell’illecito, ossia a verificare se la condotta posta in essere dal datore di lavoro sia cessata sotto la vigenza della vecchia disciplina ovvero di quella riformulata dalla legge n. 183/2010, applicando il relativo regime sanzionatorio”9.
Con riferimento poi a quanto previsto nella citata circolare in merito all’applicazione della nuova disposizione “a tutti gli accertamenti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010 e non ancora conclusi con la notificazione del verbale di accertamento”. Si ritiene opportuno precisare che tali disposizioni sono riferite ai soli ispettori del Ministero del Lavoro.
Sospensione dell’attività imprenditoriale 
Per quanto concerne i provvedimenti di sospensione dell’attività, il Ministero ha precisato che nulla è innovato in merito ai presupposti per la sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, di competenza degli uffici delle DPL.
Il citato dicastero, con la circolare in parola, ha confermato quanto già evidenziato nella circolare n. 33/200910, precisando che ai fini dell’applicazione del provvedimento di sospensione si continua a ricomprendere nel calcolo la generalità dei rapporti di lavoro, a prescindere dalla qualificazione giuridica degli stessi e, pertanto, gli ispettori dell’Istituto dovranno effettuare le consuete segnalazioni alle DPL con le modalità già in uso.
E.M.

sabato 19 febbraio 2011

SISTRI: novità

Con il decreto n. 205  pubblicato in G.U. il 28 dicembre 2010 sì è avuta la proroga al 31 maggio 2011: tale proroga viene data per consentire alle imprese la verifica della funzionalità del sistema. In tale periodo occorrerà effettuare le registrazioni sia sui registri fino ad ora utilizzati sia tramite l’inserimento dei dati sul SISTRI.
Tale proroga permette di abbandonare registri e formulari dal 1 giugno 2011 e non dal 1 gennaio 2011. Slitta di conseguenza anche l’entrata in vigore delle sanzioni introdotte dal D.lgs. 205/2010.

Contestualmente, viene ritardato il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, il Mud, prevista entro il 31 dicembre 2010 che si sposta al 30 aprile 2011
E.M.

mercoledì 16 febbraio 2011

Stress: Entra in vigore il 31 dicembre 2010

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, con una Circolare del 18 novembre scorso, ha fornito ai datori di lavoro pubblici e privati uno strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro (come previsto dall’art. 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i).
Tale circolare è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010.
La Commissione consultiva ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato si articoli in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); una eventuale e da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
La data del 31 dicembre 2010 di decorrenza dell’obbligo deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. Nel DVR deve essere indicata la programmazione temporale della valutazione e la sua data finale.
E.M.

domenica 13 febbraio 2011

Riduzione del tasso INAIL

Anche per quest’anno vi è stata la proroga al 28 febbraio 2011 per le aziende che intendono ottenere la riduzione del tasso INAIL.

La riduzione di tasso è attualmente, in attesa di variazioni, in misura fissa pari al:

5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500)

10 % per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500) 

Possono beneficiare:

Le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro 

Ogni Azienda che abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

La domanda può essere presentata on line alla sezione Punto Cliente del sito INAIL.

La riduzione riconosciuta ha validità per il solo anno 2011 e viene applicata in sede di autoliquidazione 2011 del premio dovuto per l’anno in corso.

E.M.

giovedì 10 febbraio 2011

Circolare INPS: Sgravio aziende edili 11,5%

Confermata la detrazione dell’11,50% per gli imprenditori edili in regola con i contributi e le norme per la sicurezza sul lavoro. Lo afferma la circolare 7/2011 dell’Inps, che riprende i contenuti del DM 4 ottobre 2010 fornendo istruzioni pratiche per la fruizione del bonus.

Il Decreto, emanato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, ha confermato la riduzione contributiva dell’11,50%, introdotta con la Legge 341/1995, anche per le dichiarazioni dei redditi inerenti all’anno 2010.
L’agevolazione consiste in una riduzione sulla contribuzione a carico dei datori di lavoro e si riferisce solamente agli operai occupati con orario lavorativo di 40 ore settimanali. Dallo sconto viene esclusa la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La nota Inps conferma, infine, che le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Come segnalato dall’Inps, il riconoscimento della riduzione contributiva verrà effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens. 

La circolare ha evidenziato anche i requisiti necessari per accedere all’agevolazione.
Come previsto dalla L.248/2006, i datori di lavoro dovranno essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva (Durc) anche da parte delle Casse edili.

Altre disposizioni si trovano nella L.296/2006 che impone a tutti i lavoratori intenzionati a fruire dei benefici normativi, il rispetto del contratto collettivo e il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestate dal Durc.

Le imprese non devono inoltre avere condanne passate in giudicato per violazioni in ambito sicurezza e salute nel luogo di lavoro, almeno nei cinque anni precedenti alla data di applicazione dell’agevolazione.
E.M.

venerdì 21 gennaio 2011

Servizi

Sigea è in grado di occuparsi di tutta la vostra documentazione riguardo la sicurezza sul lavoro e della conformità alle norme di riferimento.

La ns. visita in azienda permette di Verificare il corretto adeguamento e livello di sicurezza raggiunto all'interno dell'unità produttiva e di servizi come:
  • requisiti essenziali di sicurezza delle macchine,
  • controllo della documentazione presente (valutazione dei rischi, valutazione rischio rumore, valutazione rischio cancerogeni, ecc.)
  • autorizzazioni varie (emissoni in atmosfera, scarichi idrici, ecc.)
  • presenza delle procedure di sicurezza
  • presenza e corretta compilazione dei registri richiesti dalla normativa vigente (rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.)
Inoltre sono effettuati sopralluogo in nuovi capannoni per valutare la presenza delle certificazioni necessarie degli impianti già presenti o per valutare in fase progettuale, insieme al datore di lavoro, la migliore tipologie degli impianti da installare al fine di evitare scelte errate al fine della sicurezza e igiene ambientale.

NON PIU' 626 E' STATO PUBBLICATO IL TESTO UNICO

Il Decreto Legislativo 81 del 090/4/08 pubblicato sul supplemento ordinario n°108/L alla Gazzetta Ufficiale n°101 del 30/04/08 ha sostituito la precedente 626.
Formato da 306 articoli riordina tutta la normativa sulla sicurezza sul lavoro accorpando in un solo testo diversi decreti pubblicati dal 1994 ad oggi ed integrando alcuni titoli in base alle direttive europee.









Sigea è in grado di fornire ai propri clienti una ampia gamma di articoli inerenti alla prevenzione di incendi (estintori, idranti..) e tutti gli articoli inerenti alla prevenzione degli infortuni (caschi di protezione, maschere antigas, cuffie antirumore..).
Consultate la nostra pagina prodotti per le offerte del mese e per gli altri prodotti.

Offriamo anche i seguenti servizi riguardo alle forniture Sigea e/o a quelle già presenti presso il Cliente:

Manutenzione

Estintori - Idranti - Porte Taglifuoco

Collaudo

Estintori - Idranti - Ascensori

Perizie Idranti

Certificazioni Strutturali

Iscrizione CONAI - Progetti - Pratiche Comunali - MUD - Gestione Rifiuti

per servizi non compresi nell'elenco contattaci









Impianto elettrico
l. 46/90

  1. Progetto Impianto Elettrico
  2. Adeguamento Impianti Elettrici alle Norme vigenti
  3. Verifiche degli impianti di messa a terra








Essere convenzionati con Sigea offre numerosi vantaggi, conoscere questi vantaggi consente all'Azienda di usufruirne al meglio.
Quali sono i vantaggi della Convenzione Personalizzata 'chiavi in mano'?
Sigea si pone l'obiettivo di trasformare in Metodo e Qualità nella Vs. Azienda la sicurezza del lavoro e, attraverso la convenzione, è in grado di offrire una serie di servizi che Vi garantiscono AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E TRANQUILLITA' OPERATIVA permettendoVi di non sottrarre tempo alla Vs. attività.
PERIODICO MENSILE SIGEA INFORMA
E' importante consultare il Periodico che Vi verrà inviato e che potrete trovare sempre aggiornato sul nostro sito : il Titolare, il Legale rappresentante, i Preposti e gli Addetti alla sicurezza, potranno essere così costantemente informati sul progressivo aggiornamento al quale la Normativa è soggetta.
Sul Periodico potrete inoltre trovare informazioni inerenti i Finanziamenti Comunitari in materia di sicurezza, le promozioni di prodotti e molti altri consigli utili.
LA CONSULENZA TECNICA
E' importante ricordare che la consulenza ottimale è quella che nasce non solo alla professionalità di Sigea, ma sopratutto dalle necessità che spesso Voi ci segnalate come, ad esempio:
Acquisto di attrezzature: Prima dell'acquisto di qualsiasi attrezzatura presso i Vostri fornitori, potete sottoporci la scheda con i particolari tecnici previsti dalla normativa come, il fascicolo tecnico, il manuale di manutenzione e d'uso, la marcatura CE, e il Personale Sigea ne valuterà la corrispondenza alla normativa vigente.
Verifica delle condizioni di sicurezza strutturali e degli impianti esistenti a seguito di modifica delle strutture o di nuovo insediamento: E' importante, in questi casi, valutare attentamente in fase di progetto, il rispetto delle misure di sicurezza anche nella dislocazione delle attrezzature e dei servizi, al fine di evitare enormi costi per un successivo adeguamento.
CONSULENZA TECNICA ASSICURATIVA
Frequentemente le Aziende hanno difficoltà nella conoscenza ed interpretazione delle clausole assicurative e spesso le polizze non individuano le vere necessità dell'Azienda.
A questo scopo Vi offriamo la possibilità di ricorrere ad un Tecnico di Nostra fiducia che, esaminate le Vostre esigenze, Vi illustrerà i benefici o le modifiche da richiedere nella polizza assicurativa.
CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA
DI SICUREZZA DEL LAVORO
Un consulente (Giurista) per ogni aspetto collegato alla Sicurezza del Lavoro è a Vostra disposizione presso i nostri uffici, oppure inviando un quesito o una richiesta di parere via fax o e-mail, alla quale il consulente risponderà in tempi brevissimi.
ARAG - PROTEZIONE LEGALE (Testo Unico D.lgs. 81/08)
La Società di Assicurazioni ARAG, alle condizioni espresse nella polizza e nei limiti di massimale di 11.000,00 euro per caso, assicura la Protezione Legale per le controversie inerenti il Testo Unico D.lgs. 81/08 compresi i relativi oneri occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei seguenti casi:
  • Le spese per l'intervento del Legale, incaricato della gestione del caso assicurato;
  • Le eventuali spese del Legale di controparte;
  • Le spese per l'intervento de Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
  • Le spese processuali nel processo penale;
  • Le spese di giustizia;
ASSISTENZA TECNICA IN CASO DI
CONTROVERSIA CON GLI ORGANI DI CONTROLLO
Nel caso di un eventuale controllo da parte della ASL, INAIL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, o latri enti, una semplice telefonata e Sigea Vi dà la possibilità di avere a Vostra disposizione un Tecnico la cui assistenza si prolungherà, nel caso di eventuali controversie, fino alla soluzione delle stesse. Sarà il tecnico stesso a fornire agli addetti le informazioni e le spiegazioni del caso, e a proporre eventuali soluzioni, naturalmente dopo averVi consultati. Ecco quindi la possibilità che una persona competente in materia parli per Vostro conto.
VISITE DEL TECNICO IN AZIENDA
I sopralluoghi del Tecnico a fronte della "Convenzione" Sigea possono essere di vari tipi, ad esempio:

Controllo Aziendale

  • verifica degli eventuali lavori inerenti la messa a norma dell'azienda o, nel caso di aziende edili, presso il cantiere
  • verifica della messa a norma delle attrezzature
  • aggiornamenti della documentazione prevista dalla norma vigente;
  • Aggiornamento del Fascicolo Aziendale D.lgs. 81/08
  • Consegna e illustrazione della documentazione
  • ricerca e ritiro della documentazione necessaria

Riunione annuale
(obbligatorio solo per aziende con più di 15 dipendenti)
  • la riunione va tenuta con la partecipazione di tutti i Responsabili Aziendali (Titolare, Responsabile della Sicurezza, Rappresentante dei Lavoratori, Addetti all'Emergenza, Responsabile del Primo Soccorso, Medico del Lavoro)
RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP)
La normativa vigente impone che l’RSPP interno debba avere determinate caratteristiche teorico/pratiche e debba seguire appositi corsi, per questo motivo, Sigea si propone alle Aziende per il servizio RSPP esterno. Il Titolare o Legale Rappresentante dell'azienda spesso sobbarcato da una miriade di impegni, ha difficoltà a partecipare a corsi e a mantenersi aggiornato sulla materia. Sigea, tramite personale qualificato in possesso di necessari requisiti teorico/pratici, ha le potenzialità per ricoprire questo incarico.
DOCUMENTAZIONE ON LINE
E' bene che teniate sempre a disposizione la documentazione che Vi viene redatta, consegnata e illustrata, ma soprattutto che la consultiate in modo da sciogliere all'istante eventuali dubbi.
Sigea tramite un sistema di archivio on linedisponibile sul sito, Vi permette l'accesso a tutta la vostra documentazione con un semplice click.
FASCICOLO AZIENDALE (Testo Unico D.lgs. 81/08)
Il Tecnico incaricato di seguirVi predisporrà un Fascicolo Aziendale che verrà aggiornato ad ogni visita, e al suo interno verrà raccolta tutta la documentazione richiesta dal D.lgs. 81/08 oltre a quella inerente gli impianti, le attrezzature, le manutenzioni, i collaudi..
PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE
E REGISTRI
Le procedure sono tutti quegli atti/interventi necessari per raggiungere uno stadio di Sicurezza Ottimale e quelle azioni che vanno in seguito adottate per mantenerla.
I registri sono i documenti sui quali andranno trascritte tutte le operazioni inerenti manutenzioni, verifiche e controlli di tipo ordinario e straordinario.
AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE
Molti documenti come ad esempio la valutazione dei rischi devono essere periodicamente aggiornati, Sigea, se contemplato nella 'convenzione', aggiorna periodicamente tutta la documentazione tecnica adeguandola alla normativa vigente senza l'aggravio di ulteriori costi per l'Azienda.
SCONTI
La convenzione che avete sottoscritto Via darà diritto a sconti sulla elaborazione e redazione di eventuali nuovi documenti o sull'acquisto di prodotti antinfortunistici/antincendio. Per garantire una completezza di servizi alle Aziende, Sigea oltre all'Assistenza Tecnica, fornisce anche un'ampia gamma di prodotti a costi decisamente concorrenziali.




sabato 15 gennaio 2011

CORSI SIGEA IN EVIDENZA


BOLOGNA
Corso per addetti all’utilizzo del carrello elevatore
Data: 21 Gennaio 2011
Orario: dalle 9 alle 13
Giorno: Venerdì



IMOLA

Corso RSPP   Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Data: 08-17 Marzo 2011
Orario: dalle 9 alle 13
Giorno: Martedì - Giovedì
Prossimo corso per RSPP presso Castel Maggiore: 29 Marzo 2011


consulta il calendario completo sul sito internet www.sigea.net

giovedì 13 gennaio 2011

Collaborano con Sigea...

Alessandra Gualandi
Consulente del lavoro
Via F.lli Cervi, n. 3B - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)
Tel.  051/6958704
E-mail.  studiogualandi@libero.it

Centro Contabile Euro
Commercialista
Via Primavera, n. 26/B  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/635184
E-mail.  grabiagi@tin.it
CO. SER.  Soc. Coop. a r.l.
Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende
Via La Malfa, n. 33/1  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641253
Sito Internet.  www.coser.org
E-mail.  info@coser.org
Consorpromo S.r.l.
Sviluppo servizi globali per le aziende
Via Mori, n. 6  -  40054  Budrio loc. Prunaro  (BO)
Tel.  051/6920790
Sito Internet.  www.consorpromo.com
E-mail.  info@consorpromo.com
Contabilart
Servizi Contabili
Via Zanotti Maria, n. 12/D  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/626477
E-mail.  cscontabilart@tin.it
Contabilità & Servizi 
Commercialisti e Revisori Contabili
Via Marconi,  n. 7  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/857525 
Sito Internet.  www.contabilitaeservizi.it
E-mail.  info@contabilitaeservizi.it
CST Consulting
Consulenza fiscale e del lavoro
Via Setta, n. 5  -  40037  Sasso Marconi  (BO)
Tel.  051/843811
Sito Internet.  www.cststudio.it
E-mail.  info@cststudio.it
Dott. Ravaglia, Nicola e Babini Fabio
Dottori Commercialisti
Via Marvillo, n. 11  -  48011  Alfonsine  (RA)
Tel.  0544/1936140
E-mail. nicolaravaglia@studioravaglia.net
fabiobabini@studiobabini.net

Dott. ssa Vanda Argentesi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 14/A  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/850634 
E-mail.  argentesivanda@libero.it
Dr. Fabbri Paola
Commercialista
Via Garibaldi, n. 40  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28418
GISA S.r.l
Servizi di Medicina Preventiva rivolti alle aziende
Via Innocenzo da Imola, n. 7  -  40133  Bologna  (BO)
Tel.  051/388964
E-mail.  gisaorganizzazione@email.it
             gisaformazione@email.it
L. e A. Centro Servizi srl
Consulenza fiscale ed amministrativa
Via Selice, n. 211  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641828
E-mail.  info@leacentroservizi.it
Michele Rag. Pezzoli
Consulente del lavoro
Via Carlo Sigonio, n. 2  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/300000
E-mail.  studio300000@libero.it
Mirna Schiassi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 79  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/6970781
E-mail.  mirnaschiassi@libero.it
Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport
Commercialista
Imola (BO): 
Via  La Malfa, n. 33/2  -  Tel.  0542/641273
Castel San Pietro Terme (BO):
Viale Repubblica, n. 12  -  Tel.  051/948695
Bologna:
Piazza dei Martiri, n. 1/2  -  Tel.  051/4211299
E-mail.  info@olimpiagestsport.com
Parmeggiani Rag. Roberta
Commercialista
Via Garibaldi, n. 4  -  40066  Pieve di Cento  (BO)
Tel.  051/973710
Raffaele Dott. Fraietta
Consulente del lavoro
Via Magini, n. 6  -  40139  Bologna  (BO)
Tel.  051/548856
E-mail.  raffaele.fraietta@consulentidellavoro.it

Rag. Cosetta Colletti
Commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 34  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30816

Rag. Davide Busi   Rag. M. Stefano Busi
Commercialisti - Consulenti del lavoro
Via di Corticella, n. 181/4  -  40128  Bologna  (BO)
Tel.  051/324206
Rag. Paola Giordani
Consulente del Lavoro
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/6951230
E-mail.  cdl@studiopaolagiordani.it

Rag. Quinto Baldassarri
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  baldassarri@imolanet.com
Studio Associato Mangini - Ferraro
Consulenti del lavoro
Via Bondanello, n. 18/B  -  40013  Castel Maggiore  (BO)
Tel.  051/6320074
E-mail.  mangini@studio-mf.it

Studio Associato Tellarini
Dottori Commercialisti
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  info@studiotellarini.com

Studio Boninsegna
Commercialista
Viale Pambera, n. 10  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28092
E-mail.  info@studioboninsegna.it
Studio Calzati
Consulenti associati
Via Ercole Nani, n. 15/C  -  40132  Bologna  (BO)
Tel.  051/401334
E-mail.  studiocalzati@libero.it
Studio Carati
Commercialista
Via S. Carlo, n. 12/4  -  40023  Castel Guelfo  (BO)
Tel.  0542/670596
Studio Donati
Consulenti del lavoro
Via Mazzini, n. 57  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/32387
E-mail.  studiodonati@fastmail.it

Studio Dott. Giacomino Dal Monte
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Emilia, n. 116  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30614
E-mail.  francesco@studiodalmonte.com
Studio Dott. Travaglini Nicola
Dottore commercialista
Vicolo Brignani, n. 1  -  48022  Lugo  (RA)
Tel.  0545/31480

Studio Giorgi e Vitelli
Consulenti del lavoro associato
Via Toscana, n. 42/7  -  40141  Bologna  (BO)
Tel.  051/475933
E-mail.  giovit@studiogiorgi-vitelli.191.it
Studio Martini
Commercialista
Via Emilia, n. 107  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28616
E-mail.  info@martiniegeminiani.com
Studio Normanni
Commercialista
Via Emilia, n. 187  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/611411
Studio Prof. Associato Bortolotti
Piazza dei Martiri, n. 5/2  -  40121  Bologna  (BO)
Tel.  051/242610
E-mail.  segreteria@studioassbortolotti.it
Studio Rag. Adolfo Lefons
Commercialista - Consulente del lavoro
Via degli Orti, n. 22  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/444114
E-mail.  adlefons@tin.it
Studio Dott. Mezzetti Barbara
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/942660
E-mail.  b.mezzetti@studiomezzetti.bo.it