giovedì 19 agosto 2010

Edilizia e responsabilità

Definizione di Committente: “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.


Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili” e, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, “tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori”.


Obblighi del Committente:

nelle fasi di progettazione dell’opera si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008”. Nel caso di lavori pubblici ciò “avviene nel rispetto degli obblighi in carico al responsabile del procedimento e al progettista”;

il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, prende in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera.


Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice”, il committente deve: designare il coordinatore in fase di progettazione (CSP) contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione (“in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire non vige tale obbligo”) ; designare il coordinatore in fase di esecuzione (CSE) “prima dell’affidamento dei lavori ; comunicare alle imprese affidatarie esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello CSE. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere”.


Inoltre, “anche in caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo”, il committente deve:

“verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare” (Allegato XVII del Decreto legislativo 81/2008): il documento ricorda che “nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari” (Allegato XI) il requisito “si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti nel succitato Allegato”;

“chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti” (anche in questo caso per cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e lavori senza rischi particolari valgono regole diverse);

“trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione di verifica dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2”;

“trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori: in caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto”.


Il committente deve poi trasmettere, “prima dell’inizio dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare” (Allegato XII del D.Lgs. 81/2008), nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

“cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice;

cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;

cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno”.


Il manuale ricorda che il committente è “esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.


La designazione del CSP e del CSE non esonera poi il committente “dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di:

“redazione del PSC e predisposizione del fascicolo con le caratteristiche dell’opera”;

accertamento dell’applicazione, “da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

controllo dell’idoneità e coerenza con il PSC del POS;

adeguamento del PSC e del fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e a eventuali modifiche intervenute;

accertamento dell’adeguamento del POS, se necessario, delle imprese esecutrici;

organizzazione della cooperazione e della reciproca informazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi e del coordinamento delle attività;

controllo dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza”.


Responsabile dei lavori

Può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008 ed è responsabile degli adempimenti a lui conferiti. “Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”


Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, di redigere il PSC e di predisporre il fascicolo dell’opera.


Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei seguenti compiti durante la realizzazione dell’opera:

“verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC.

verificare l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute in cantiere;

verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, eventuali inosservanze ad alcune disposizioni.

“comunicare l’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea motivazione;

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

Fonte: Punto Sicuro


martedì 17 agosto 2010

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lunedì 16 agosto 2010

Principali Scadenze

SCADENZE SICUREZZA

31 LUGLIO

Adempimento:

Ultimo giorno utile per effettuare la valutazione del Rischio da Stress lavoro-correlato (art. 28, D.Lgs. n. 81/2008 e modifiche)

Soggetti: Datore di lavoro



SCADENZE FISCALI

16 LUGLIO

F24 IVA mensili, INPS/IRPEF, ENPALS

F24 imposte redditi/IRAP/CCIAA saldo + acconto con maggiorazione 0,40%


30 LUGLIO

Imposta di registro


31 LUGLIO

F24 rateizzazione imposte no P.IVA

presentazione dichiarazione ICI


giovedì 12 agosto 2010

SIGEA SCHERMA

Francesca Ponti e Matteo Capozzi bronzi d’Italia

Nella finale di Coppa Italia a Rovigo i due alfieri della Sigea portano le loro lame sul terzo gradino del podio. Una giornata indimenticabile

Raramente una società sportiva può vivere una giornata come quella che la Sigea ha trascorso alle finali nazionali di Coppa Italia a Rovigo: due atleti sul podio, due bronzi sul petto di Francesca Ponti e Matteo Capozzi a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro, una gioia incontenibile degli atleti e di tutto lo staff che con loro lavora.

martedì 10 agosto 2010

Proroga del MUD


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Legge 20 maggio 2010, n. 72 con la proroga del MUD al 30 giugno 2010 dell’originario termine del 30 aprile, con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2009. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate avvalendosi del Dpcm 2 dicembre 2008.


Il modello da utilizzare è quello disciplinato dal DPCM 21 dicembre 2008 successivamente corretto e integrato.


Con questa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale si pone fine a una vicenda che ha destato non poche perplessità tra aziende e operatori. La proroga è stata annunciata più volte dal Ministero dell’Ambiente ma solo ora è arrivato il decreto che la ufficializza.

E.M.


domenica 8 agosto 2010

Idoneita’ alla mansione: giudizi e provvedimenti

Il decreto legislativo n. 81/2008 definisce l’elenco tassativo dei giudizi che il medico competente è OBBLIGATO ad esprimere per iscritto ogni volta che visita i lavoratori. Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità temporanea il medico non può limitarsi ad indicazioni generiche, ma deve obbligatoriamente indicare i limiti temporali di validità.


Il comma 6-bis dell’articolo 41 prevede che “nei casi di idoneità, idoneità parziale o con limitazioni e nei casi di inidoneità temporanea, il medico competente esprima il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”.

Gli esiti della visita medica devono sempre essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c) in base ai requisiti minimi di cui all’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatico ex art. 54, decreto 81.


L’idoneità deve sempre essere riferita alla mansione specifica.

L’art. 41, comma 9, prevede che contro i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Secondo la Cassazione “il lavoratore, licenziato dal datore di lavoro a seguito dell’accertamento di inidoneità da parte del medico, può in ogni caso impugnare il licenziamento contestando l’accertamento ed al giudice del lavoro è rimesso il sindacato sulla correttezza del giudizio espresso, anche disponendo consulenza tecnica d’ufficio (nella specie il tribunale ha anche affermato che non è conforme a buona fede e correttezza il comportamento del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore immediatamente dopo l’accertamento di inidoneità senza attendere che trascorresse il termine per impugnare il giudizio dinanzi all’organo di vigilanza)”

Qualora le misure indicate dal medico competente indichino un’inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Una giurisprudenza incontrastata (Cass. Sezioni Unite, 7 agosto 1998, n. 7755; Cass. 13 dicembre 2000, n. 15688; Cass. 2 agosto 2001, n. 10754) ha pure evidenziato il diritto del lavoratore divenuto inidoneo per patologia lavoro-correlata di pretendere dal datore di lavoro una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la sua salute nel rispetto dell’organizzazione aziendale.

M.D.


giovedì 5 agosto 2010

DUVRI e lavori/servizi di durata superiore ai due giorni

Il Ministero del Lavoro ha risposto al seguente quesito:


Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell’art.26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008?

Si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata, come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare, tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa.


Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26. Che impone, anche nei casi di lavori e/o servizi di durata inferiore ai due giorni che vi sia cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

M.D.


martedì 3 agosto 2010

Conti pazzi dell’INPS

Nessun risarcimento dall`Inps al lavoratore che si dimette nella convinzione di aver diritto alla pensione di anzianità. La Corte di cassazione con la sentenza 7683/2010 chiarisce che il semplice estratto conto spedito dall`istituto di previdenza all`assicurato non ha lo stesso valore della certificazione sottoscritta dal funzionario responsabile e rilasciata su domanda del diretto interessato.


I supremi giudici si schierano dalla parte dell`ente previdenziale, allontanandosi dall`orientamento del tribunale di Firenze che aveva accolto la richiesta di un risarcimento fatta da una lavoratrice per i danni che le erano stati causati dall`Inps. La dipendente aveva, infatti, deciso di lasciare il lavoro dopo aver ricevuto degli estratti conto con l`indicazione dei contributi versati dai quali si poteva dedurre che aveva maturato i requisiti per ottenere la pensione di anzianità. Un diritto all`indennizzo riconosciuto dai giudici di primo grado, ma negato sia in appello sia dalla Cassazione che spiega, invece, come il pregiudizio lamentato poteva essere evitato semplicemente chiedendo la certificazione prevista dalla legge: l`unico tipo di atto che, se contenente indicazioni errate, poteva far scattare la responsabilità dell`Inps.


L`estratto, sulla base del quale la lavoratrice aveva deciso di andare in pensione, spiega la Suprema Corte, era stato mandato nell`ambito di una verifica sui dati contributivi in possesso dell`Istituto. Per il lavoro di sistemazione e aggiornamento delle varie situazioni contributive l`Inps chiedeva esplicitamente la collaborazione dell`iscritto e informava sulla possibile presenza di errori. La strada che la ricorrente avrebbe dovuto percorrere era invece quella indicata dall`articolo 54 della legge 88/1989 sulla ristrutturazione dell`Inps e dell`Inail. La norma prevede che «è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell`interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».


Il Supremo collegio esclude dunque la possibilità di indennizzo per la lavoratrice che si era vista rifiutare dal suo datore la domanda di pensione di anzianità a causa dell`insufficienza dei contributi versati. Il danno subito, conclude la Cassazione, in quanto fondato su un rapporto giuridico previdenziale, può scaturire solo da un illecito contrattuale e non extracontrattuale. L`Inps avrebbe in sostanza pagato solo se fosse venuto meno all`obbligo imposto dalla legge 54/1989 di fornire la documentazione su richiesta.

M.D.


domenica 1 agosto 2010

Edili: Durc e lavoro part time

Tra le novità introdotte dal nuovo contratto nazionale degli edili, quella più evidente ed importante, in una prospettiva di lotta al lavoro nero, è il mancato rilascio del Durc (documento unico di regolarità contributiva, che attesta il pagamento da parte dell’impresa di tutti gli oneri nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile) alle imprese che superano il limite del 3% di lavoratori part-time sul totale dei rapporti di lavoro. E oggi senza il DURC non si può più lavorare né negli appalti pubblici che in quelli privati.

Il motivo di questa decisione è che l’abuso del part-time era diventata una modalità più praticate di lavoro nero. Da un’indagine su quattordici tra le più grandi provincie italiane risulta che sono molte a superare il tetto del 3% dei lavoratori part-time già fissato dal precedente contratto al quale non era stata fissata alcuna sanzione.

Manca ancora una circolare della Commissione nazionale casse edili per attuare questa norma contrattuale.

Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa. I contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate impediscono il rilascio del DURC all’impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera attuativa della CNCE che obbliga l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE stessa.

Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale che sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della stipula del presente CCNL. La sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto dalla R.S.U. alla Cassa Edile

M.D.


giovedì 29 luglio 2010

Stress da lavoro-correlato

Entro il 1° agosto 2010 tutte le aziende dovranno adempiere agli obblighi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a stress lavoro-correlato.


Lo stress lavoro-correlato rientra nella valutazione dei rischi in quanto vi è un’accertata incidenza sulla salute dei lavoratori.


Tra i fattori da analizzare ai fini dell’individuazione di problemi di stress lavoro-correlato, l’art. 4, comma 2, dell’accordo interconfederale del 3 ottobre 2004, evidenzia:


l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra competenze e requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro ecc.);


le condizioni di lavoro ed ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.); la comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.); la presenza di fattori soggettivi quali tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alle situazioni, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti ecc.


La sanzione prevista per la mancata valutazione di tale rischio prevede l’ammenda da 5 a 15 mila Euro e l’arresto da 4 a 8 mesi.

E.M.


martedì 27 luglio 2010

Lavoratori aticipi: salute e sicurezza

Con il Decreto Legislativo n. 81/08 sono stati chiariti gli obblighi di salute e sicurezza in caso di inserimento all’interno dell’organizzazione di lavoratori che operano con contratti atipici.

E’ l’articolo 3 del Testo Unico, che prevede al comma 5 che “nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore”.

Il lavoratore somministrato non beneficia del regime predisposto dall’art. 26 bensì beneficia di un regime ben più ampio e tutelativo, in quanto deve essere destinatario di “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto che sono a carico dell’utilizzatore”, fermo restando, che ai sensi dell’art. 23 c. 5 D.Lgs. 276/03, richiamato da tale norma, “l’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti”

Per quanto riguarda l’applicazione delle regole sul computo dei lavoratori (ai fini delle varie soglie numeriche individuate dalla legge, dalle quali vengono fatti discendere svariati obblighi quali quello del SPP interno, della riunione periodica annuale, o la facoltà del datore di lavoro di svolgere direttamente le funzioni di RSPP etc.), l’art. 4 comma 2 dispone che “i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.”

Ai sensi dell’art. 37 c. 4 D.Lgs. 81/08, poi, “la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.”

Disciplina analoga a quella predisposta per la somministrazione è prevista per il distacco, che si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa” (art. 30 D.Lgs. 276/2003).

In termini di ripartizione degli obblighi prevenzionali, esso è regolato dall’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 81/08 che prevede che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

E.M

lunedì 12 luglio 2010

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Parmeggiani Rag. Roberta

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Raffaele Dott. Fraietta

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Studio Prof. Associato Bortolotti

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Studio Rag. Adolfo Lefons

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Studio Dott. Mezzetti Barbara

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