lunedì 26 ottobre 2009

Responsabilità del committente in caso di infortunio


Il datore di lavoro risponde degli infortuni dei dipendenti se non li ha informati dei pericoli e delle misure per evitarli e se non ha sorvegliato affinché non fossero disapplicate. Il committente risponde del fatto occorso all’appaltatore, per mancata cooperazione con costui, esclusivamente se l’oggetto della commessa implica un contatto fra le due attivitą.

Questi principi trovano applicazione nella sentenza n.28197/2009. L’operaio di una ditta assegnataria della manutenzione di alcuni capannoni, nel pulire l’esterno della canna fumaria, non utilizzava i camminamenti e l’apposita imbracatura, scivolava, cadeva dal tetto e moriva. Nei due gradi di giudizio di merito per omicidio colposo, veniva condannato l’appaltatore della vittima e assolto il committente. La cassazione conferma queste decisioni. Sottolineando che l’appaltatore, titolare di una posizione di garanzia, era venuto meno al dovere di impedire l’evento, in quanto non aveva chiarito adeguatamente al proprio dipendente quali fossero i rischi dell’intervento da compiere e aveva omesso di vigilare sull’adempimento di tali raccomandazioni. La violazione di obblighi di diligenza menzionati, in capo all’imputazione e causalmente riconducibili all’evento, fa ritenere irrilevante al Supremo Collegio l’affermazione del ricorrente, secondo cui il fatto Ź imputabile alla condotta imprudente e imprevedibile del lavoratore. Il mancato rispetto del dovere di informazione infatti e, soprattutto, l’assenza di una costante sorveglianza volta a evitare l’occasionale violazione di regole antinfortunistiche implicano che il comportamento, appunto imprudente, del lavoratore non costituisca di per sé “esimente valida”. Passando al committente: la parte civile, contestandone l’assoluzione, sosteneva che egli avrebbe dovuto cooperare alla realizzazione delle misure di sicurezza a tutela dei dipendenti dell’appaltatore. Sul punto la Corte dissente: da un lato, committente e appaltatore hanno obblighi analoghi nei confronti dei propri dipendenti; dall’altro, il primo deve attuare insieme al secondo le misure di prevenzione volte ad eliminare i pericoli che coinvolgono i dipendenti di entrambi. Solo in questo caso, e in relazione a queste peculiari attivitą, chi richiede i lavori ha un obbligo di supplenza in ordine a eventuali carenze dell’appaltatore. La ratio della disciplina Ź chiara: il legislatore mira ad evitare l’interferenza fra attivitą, che provoca un moltiplicazione del rischio. Qualora ciė non sia possibile e si determini una sovrapposizione, l’ordinamento impone a ciascun datore di lavoro di adoperarsi per ridurre il rischio nell’area di comune influenza. Qualora invece l’attivitą non comporti alcuna sovrapposizione, ciascun imprenditore deve badare esclusivamente alla sicurezza dei propri lavoratori, e in tal caso una intromissione comporterebbe responsabilitą per indebita ingerenza. Applicando queste regole, contenute nell’abrogato articolo 7 del D.Lgs. 626/94, la Corte conferma il proscioglimento del committente, con rigore del tutto condivisibile. La soluzione, in base al vigente decreto legislativo 81/08 non sarebbe stata diversa, perché le disposizioni in tema sono pressoché dello stesso tenore, oltre a quanto previsto dall’art.26, che prescrive la redazione di un comune documento che indichi le misure per eliminare o minimizzare le interferenze.

fonte: Il Sole 24 Ore

sabato 24 ottobre 2009

Principali Scadenze

SCADENZE FISCALI

16 NOVEMBRE

F24 pagamento per IVA mensili e trimestrali, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

F24 pagamento rateizzazione INAIL, contributi fissi INPS gestione art/comm + rateizzazione imposte

30 NOVEMBRE

Imposta di registro

F24 pagamento 2° acconto IRPEF/IRAP/IRES/INPS percentuale 2009

giovedì 22 ottobre 2009

Infortunio e responsabilità

In caso di infortunio sul lavoro l’eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalitą. L’unico caso in cui si potrebbe configurare un esonero di responsabilitą, continua la Corte, Ź quando vengono accertati i caratteri di “abnormità” e assoluta “inopinabilità” nel comportamento del lavoratore.

Nel caso al vaglio della Corte, la pronuncia muove dall’accertamento del fatto che il lavoratore, al momento dell’infortunio, era impegnato nelle abituali attivitą che svolgeva secondo le modalitą consuete, eseguendo la fase di carico di un carro agricolo; carro che era venuto a trovarsi con la parte anteriore rialzata e con l’albero cardanico in posizione obliqua. Proprio in conseguenza di tale posizione, si era creata una fessura ove si era infilata la sciarpa della vittima, evento questo che aveva determinato la morte per strangolamento del lavoratore. Nello svolgimento di questa attivitą, ha accertato la Corte

Territoriale, l’uso della sciarpa, che aveva provocato l’incidente, era risultato normalmente tollerato dal datore di lavoro.

Nel caso di specie, continua dunque la Corte, il lavoratore stava eseguendo le ordinarie mansioni assegnategli, senza che gli fosse stata vietata espressamente l’operazione con quelle modalitą, laddove il posizionamento in obliquo del carro era evenienza non solo possibile ma anche probabile, per effetto delle caratteristiche costruttive del mezzo. Quest’ultimo avrebbe dovuto essere munito delle protezioni anche per la posizione obliqua ed invece si creava una fessura che rendeva la zona pericolosa e non completamente protetta.

fonte: Il Sole 24 Ore

martedì 20 ottobre 2009

Manutenzione di impianti e apparecchiature elettriche

apparecchiature elettriche e requisiti formativi per gli incaricati (D.Lgs. 81/08 TITOLO III capo II)

È ribadito il divieto ad eseguire lavori sotto tensione tranne che nei casi di “tensione di sicurezza” o nei casi in cui:

le procedure adottate e le attrezzature uti• lizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;

per sistemi di categoria 0 e I purché l’ese• cuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

per sistemi di II e III categoria purché:

  • i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
  • l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

L’allegato IX al D.Lgs.81/08 esplicita:

“In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

  • sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
  • sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
  • sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
  • sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.”


Formazione lavoratori

La norma CEI EN 50110-1 e la CEI EN 11 -27 (norme quadro per l’esercizio degli impianti elettrici) definiscono le regole che devono essere seguite nelle esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a rischi elettrici.

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di definire tra il proprio personale quali siano i soggetti abilitati a lavorare sugli impianti elettrici, definendo la mansione di PAV (persona avvertita), PES (persona esperta), PEI (persona idonea al lavoro sotto tensione in BT), e successivamente fornendo loro un’adeguata formazione.

M.D.

venerdì 16 ottobre 2009

Verifiche sul funzionamento delle macchine: il ruolo del datore di lavoro

La necessitą di prevedere verifiche sul funzionamento di macchine ed attrezzature di lavoro Ź sempre stata connessa con la necessitą di assicurare sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Si intende, in questo caso, la verifica non come “accertamento delle caratteristiche costruttive e delle performance di determinate attrezzature di lavoro”, bensď come “conferma di condizioni d’impiego coerenti con i requisiti di salute e sicurezza previsti per le varie attivitą lavorative”.

Fino al D.Lgs. 626/94 il datore di lavoro era per lo piĚ “un soggetto scarsamente collegato alle dinamiche del controllo delle condizioni di sicurezza e dell’ambiente di lavoro nel quale lavoratori e attrezzature permettevano la realizzazione dei manufatti”.

ť infatti soltanto con il D.Lgs. 81/2008 che “il ruolo del datore di lavoro diventa centrale nella predisposizione di condizioni di sicurezza durante tutte le fasi dell’attivitą lavorativa, condizioni queste assicurate da un analisi di tutti i rischi in essa presenti la cui realizzazione Ź di esclusiva e non derogabile responsabilitą proprio del datore di lavoro (artt. 17 e 28)”.

In caso di controlli comuni per tutte le attrezzature di lavoro Ź precisa responsabilitą dei datori di lavoro quella di fornire attrezzature di lavoro sicure ai lavoratori e sono di sua competenza tutti quei controlli capaci di assicurare questo obiettivo (installazione ed utilizzazione in conformitą all’uso, appropriata manutenzione, misure di aggiornamento dei Requisiti minimi di sicurezza stabiliti con specifico provvedimento regolamentare).

In caso poi di attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni d’installazione, esse saranno sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in servizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localitą d’impianto al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.

Le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose” devono poi essere sottoposte:

ad interventi di controllo “periodici stabi• liti in base alle indicazioni del fabbricante ovvero dalle norme di buona tecnica o in assenza di quest’ultime desumibili dai codici di buone prassi”;

ad interventi di controllo “straordinari al • fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudiziali per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di prolungata inattivitą. Controlli che devono essere svolti da personale competente.

M.D.

martedì 13 ottobre 2009

Regione Emilia-Romagna: Pronto un milione di euro per la sicurezza nei cantieri

La Regione ha messo a disposizione un milione di euro per incentivare le imprese edili a realizzare maggior sicurezza nei cantieri, in primo luogo quelli finanziati con risorse regionali, attraverso la formazione dei lavoratori e l’utilizzo di sistemi elettronici di controllo.

Queste risorse sono messe a disposizione dal bando “Plus security” (pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale) rivolto, in questa prima fase sperimentale, solo ai committenti pubblici e privati che beneficiano dei finanziamenti della Regione Emilia-Romagna per realizzare gli interventi del programma “3000 alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Si tratta di un incentivo economico che potrą raggiungere al massimo 30 mila euro: le richieste dovranno essere presentate entro il 23 ottobre prossimo e la modulistica Ź scaricabile sul sito della Regione

(www.regione.emilia-romagna.it/wcm/codiceterritorio/notizie/security.htm)

Cosa prevede il bando

Il bando prevede incentivi economici per assicurare livelli di sicurezza, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme statali, che riguardano la formazione (con gli standard incrementali definiti dalla Regione nel “Programma straordinario di formazione per la sicurezza”) e l’utilizzo di sistemi informatici di rilevazione delle presenze dei lavoratori in cantiere. Saranno anche finanziati i progetti di formazione in cantiere per tutti i lavoratori presenti nel cantiere stesso, con particolare riguardo ai rischi di caduta dall’alto, di sprofondamento, di seppellimento e di folgorazione.

Inoltre, insieme al bando sono state varate le specifiche tecniche del sistema informativo Repac (Registratore delle presenze autorizzate nei cantieri). Il sistema Repac, gią sperimentato in diversi cantieri del territorio regionale e recentemente applicato sul 5° lotto della Variante di valico nel bolognese, consente al committente e allęimpresa di controllare in tempo reale ingressi e uscite, il rispetto degli indici di congruitą lavorativa e il controllo in remoto da parte degli enti di vigilanza.

Con il sistema degli incentivi economici previsti dalla legge regionale (n. 2/2009 - Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile) si punta a promuovere un maggiore livello di sicurezza dei lavoratori, in una logica complementare ed integrativa e non sostitutiva delle norme statali. Azioni dirette alla tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell’irregolaritą delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalitą e della qualitą del lavoro, favorendo la piena e piĚ efficace applicazione, in sede locale, dei relativi strumenti normativi e attuativi.

fonte: Regione Emilia Romagna

venerdì 2 ottobre 2009

Verifica attrezzature

Per le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al decreto D.Lgs. 81/08 (es. scale aeree ad inclinazione variabile, ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, etc..), il “datore di lavoro deve sottoporre le stesse a verifiche periodiche con la frequenza indicata nello stesso allegato”: la prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL (art.71 comma 11).


In alcune zone del territorio l’ISPESL non riesce a garantire tempi rapidi per l’omologazione degli impianti creando una situazione che puė ripercuotersi sulle aziende (in assenza di omologazione infatti l’azienda non potrebbe utilizzare il bene da omologare e da questo ne potrebbe derivare un danno economico), il decreto 106/09 prevede che, se l’Ispesl non interviene per omologare in 60 giorni, ci si può rivolgere alle ASL o a soggetti pubblici e privati abilitati (le modalitą di abilitazione usciranno con futuro decreto).

M.D.

giovedì 1 ottobre 2009

Rimozione amianto: incentivi alle imprese

Oltre 4 milioni di euro di incentivi alle imprese per rimuovere e smaltire l’amianto presente nei luoghi lavoro. Il bando, approvato dalla Giunta regionale, sosterrą concretamente l’impegno delle aziende che intendono qualificare l´ambiente di lavoro attraverso la rimozione di coperture o coibentazioni contenenti cemento-amianto.


Per accedere al contributo, basta presentare una domanda on line sul sito Ermes Ambiente (www.ermesambiente.it) dal 28 al 30 ottobre, dalle 9 alle 18.


L’iniziativa, prevista dalla Regione Emilia-Romagna nel Piano di azione ambientale 2008, fa seguito al bando emanato nel 2004 che ad oggi ha finanziato 199 interventi. Un successivo percorso di confronto con il Tavolo dell’imprenditoria e le associazioni economiche regionali ha portato a condividere le linee guida di questo intervento.

“Con questo nuovo intervento regionale puntiamo a due obiettivi molto importanti”, ha sottolineato l’assessore all’ambiente e sviluppo sostenibile Lino Zanichelli.

“Il primo Ź incentivare quelle imprese che vogliono migliorare la qualitą del proprio insediamento produttivo e dunque aumentare la sicurezza dei lavoratori. Il secondo attiene alla necessitą di rimettere in moto l’economia grazie anche ad interventi come questi, volti ad uno sviluppo davvero compatibile con l’ambiente”.


Cosa prevede il bando

Il bando Ź stato costruito sfruttando anche le recenti semplificazioni in materia di aiuti di Stato emanate dalla Unione europea, con riferimento al nuovo regolamento di esenzione in materia di tutela ambientale.

Il contributo massimo erogabile sarą di 200 mila euro per ciascuna impresa operante sul territorio regionale. Ogni impresa potrą presentare un’unica domanda che potrą ricomprendere anche interventi su piĚ unitą locali della stessa azienda purché all´interno del territorio regionale.

Come si Ź detto per richiedere il contributo le domande vanno presentate dal 28 al 30 ottobre (dalle 9 alle 18 sul sito www.ermesambiente.it). Le imprese verranno successivamente invitate a presentare una documentazione tecnica completa del progetto che intendono realizzare e per il quale hanno richiesto il contributo regionale. I finanziamenti saranno concessi sulla base di una graduatoria tenendo conto dell´ordine cronologico di arrivo delle domande.

fonte: Regione Emilia-Romagna

mercoledì 30 settembre 2009

Un nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro


Decreto Legislativo n. 106 del 3 Agosto 2009, approvato dal governo il 29 Luglio e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto scorso.

Tale decreto ha apportato sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza).

Il nuovo testo è entrato in vigore il 20 agosto 2009. Con tale decreto il Ministero del Lavoro, dovrà procedere alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attualmente non ancora pubblicati.


Principali novità:


Campo applicazione (art 3)

Si specifica che per alcuni settori della P.A. (Pubblica Amministrazione) (carabinieri, VVF, strutture giudiziarie e penitenziarie, Università, scuole ecc.) si terrà conto delle loro particolarità, con futuro decreto da emanare entro 2 anni. Ricordiamo che attualmente tali attività sono normate da leggi specifiche che sono state emanate successivamente al D.lgs 626/94 (ad es. il D.lgs 382/98 per le scuole, il Dlgs 363/98 per le Università, ecc.).

Per il momento si applicano le normative esistenti.

Altri decreti specificheranno l’applicazione ai volontari della protezione civile e della Croce Rossa.


La data certa

Ora la data del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), potrą essere fornita seguendo l’attuale modalità della “data certa” oppure con la firma contestuale del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, ove previsto, del Medico Competente (MC).


Lo stress da lavoro correlato

Viene rinviata la valutazione in attesa che la commissione consultiva del Ministero del Lavoro elabori le linee guida del metodo di valutazione. L’azienda dovrą poi valutare il rischio entro il 01/08/2010, anche in caso di mancata elaborazione del metodo.


Comunicazione RLS e Infortuni

Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi.

L’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche, ribadisce l’obbligo di comunicazione del nominativo del RLS (la mancata comunicazione prevede la sanzione da 50 a 300 Euro a carico del datore di lavoro).

La comunicazione non dovrà più essere annuale, ma a seguito della prima comunicazione (che deve avvenire dopo la designazione o elezione), dovrà essere rieffettuata solo in caso di di variazione del nominativo del RLS. Ricordiamo che non deve essere effettuata in caso di rappresentante tipo territoriale (RLST , Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ambito Territoriale).

In fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.


Conseguentemente, i datori di lavoro che:

  • in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, hanno già provveduto alla comunicazione con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008, non devono ripetere l’adempimento, salvo che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto 2009.
  • non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti o designati, devono provvedere ora all’adempimento con le predette modalità;
  • versano in una situazione diversa rispetto alle due precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione tramite fax al n. 800 657 657, utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto.


Sorveglianza sanitaria (sez V)

A far data dal 20 agosto 2009 è possibile effettuare visite mediche preventive in fase di preassunzione.

Inoltre la sorveglianza sanitaria comprende visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneitą alla mansione.

Ricordiamo che la Legge n. 300 del 1970, mai modificata, vieta tuttora la visita medica preventiva in fase preassuntiva e prevede sanzioni penali.)

Se un lavoratore rimane assente oltre 60 gg, alla ripresa deve effettuare una visita di verifica di idoneità.

“Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del D.Lgs. 81/08”.


Controlli su utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti

Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, dovranno essere rivisitate le condizioni e le modalitą per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Fino a questo momento si procederà con le modalità attuali.

Se l’idoneitą alla mansione non c’Ź piĚ, viene formalizzato l’eventuale declassamento a paritą di stipendio:

“1. Il datore di lavoro, ..qualora le stesse prevedano un’inidoneitą alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”


Medico competente (art 25)

Scompare il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al luogo di custodia delle cartelle. Si può ora concordare sempre tra datore di lavoro e medico competente, il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio.


Il sistema sanzionatorio

Viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni vengano realizzate in aziende a rischio permanente di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico che prevede l’arresto in caso di omessa valutazione dei rischi e nelle imprese edìli che svolgano lavori di rilevante entità.

Una sanzione più lieve è prevista per le ipotesi di “irregolarità parziali” del documento di valutazione dei rischi, riferite ai profili di maggiore incidenza sostanziale ai fini della tutela effettiva.

E.M.

lunedì 28 settembre 2009

Un nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro

Decreto Legislativo n. 106 del 3 Agosto 2009 , approvato dal governo il 29 Luglio e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto scorso.
Tale decreto ha apportato sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza).

Il nuovo testo è entrato in vigore il 20 agosto 2009. Con tale decreto il Ministero del Lavoro, dovrà procedere alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attualmente non ancora pubblicati.

Principali novità:
Campo applicazione (art 3)
Si specifica che per alcuni settori della P.A. (Pubblica Amministrazione) (carabinieri, VVF, strutture giudiziarie e penitenziarie, Università, scuole ecc.) si terrà conto delle loro particolarità, con futuro decreto da emanare entro 2 anni. Ricordiamo che attualmente tali attività sono normate da leggi specifiche che sono state emanate successivamente al D.lgs 626/94 (ad es. il D.lgs 382/98 per le scuole, il Dlgs 363/98 per le Università, ecc.).
Per il momento si applicano le normative esistenti.
Altri decreti specificheranno l’applicazione ai volontari della protezione civile e della Croce Rossa

La data certa
Ora la data del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), potrà essere fornita seguendo l’attuale modalità della “data certa” oppure con la firma contestuale del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, ove previsto, del Medico Competente (MC).

Lo stress da lavoro correlato
Viene rinviata la valutazione in attesa che la commissione consultiva del Ministero del Lavoro elabori le linee guida del metodo di valutazione. L’azienda dovrà poi valutare il rischio entro il 01/08/2010, anche in caso di mancata elaborazione del metodo.

Comunicazione RLS e Infortuni
Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi.
L’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche, ribadisce l’obbligo di comunicazione del nominativo del RLS (la mancata comunicazione prevede la sanzione da 50 a 300 Euro a carico del datore di lavoro).
La comunicazione non dovrà più essere annuale, ma a seguito della prima comunicazione (che deve avvenire dopo la designazione o elezione), dovrà essere rieffettuata solo in caso di di variazione del nominativo del RLS. Ricordiamo che non deve essere effettuata in caso di rappresentante tipo territoriale (RLST , Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ambito Territoriale).
In fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Conseguentemente, i datori di lavoro che:

  • in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, hanno già provveduto alla comunicazione con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008, non devono ripetere l’adempimento, salvo che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto 2009.
  • non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti o designati, devono provvedere ora all’adempimento con le predette modalità;
  • versano in una situazione diversa rispetto alle due precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione tramite fax al n. 800 657 657, utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto.

Sorveglianza sanitaria (sez V)
A far data dal 20 agosto 2009 è possibile effettuare visite mediche preventive in fase di preassunzione.
Inoltre la sorveglianza sanitaria comprende visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Ricordiamo che la Legge n. 300 del 1970, mai modificata, vieta tuttora la visita medica preventiva in fase preassuntiva e prevede sanzioni penali.)
Se un lavoratore rimane assente oltre 60 gg, alla ripresa deve effettuare una visita di verifica di idoneità.

“Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del presente decreto”.

Controlli su utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti
Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, dovranno essere rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Fino a questo momento si procederà con le modalità attuali.

Se l’idoneità alla mansione non c’è più, viene formalizzato l’eventuale declassamento a parità di stipendio:
“1. Il datore di lavoro, .. qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;

Medico competente (art 25)
Scompare il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al luogo di custodia delle cartelle. Si può ora concordare sempre tra datore di lavoro e medico competente, il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio.

Il sistema sanzionatorio
Viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni vengano realizzate in aziende a rischio permanente di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico che prevede l’arresto in caso di omessa valutazione dei rischi e nelle imprese edìli che svolgano lavori di rilevante entità.

Una sanzione più lieve è prevista per le ipotesi di “irregolarità parziali” del documento di valutazione dei rischi, riferite ai profili di maggiore incidenza sostanziale ai fini della tutela effettiva.


Gli obblighi dei Preposti sono generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori; segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o dirigenti; frequenza di appositi corsi di formazione.
Pertanto il nuovo testo unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei Preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali. Di conseguenza sono stati eliminati dalle parti speciali tutti gli articoli ripetitivi, mentre in alcuni Titoli “speciali” , connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi, vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle “generali” e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento agli obblighi dei lavoratori i quali, come quelli dei preposti, sono generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: osservanza delle disposizioni di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza; utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I); segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo; evitare operazioni o manovre che non rientrano nella loro competenza; partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed addestramento; sottoposizione ai controlli sanitari.

Il nuovo testo unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Sempre relativamente agli obblighi dei lavoratori il nuovo testo unico abbassa i livelli delle sanzioni per i lavoratori, richiesta avanzata sia da parte sindacale che nell’ambito dei pareri di Camera e Senato.

E.M.

Principali Scadenze

SCADENZEFISCALI

16 OTTOBRE

F24 pagamento per IVA mensili, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS + rateizzazione imposte

30 OTTOBRE

Imposta di registro

F24 pagamento rateizzazione imposte reddito non titolari P.IVA

domenica 27 settembre 2009

Il dirigente: identificazione, responsabilità e formazione secondo il Testo Unico

La nozione di dirigente, ai fini della corretta applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, viene desunta dall’art. 55 del Decreto medesimo, che elenca gli obblighi penalmente sanzionati a carico del dirigente stesso, in rapporto al ruolo effettivamente ricoperto nell’ambito dell’organigramma aziendale e alle mansioni effettivamente esercitate (principio di effettivitą).


Da sentenze si desume che “l’individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione dagli infortuni sul lavoro va compiuta caso per caso, con riferimento alla organizzazione dell’impresa e alle mansioni esercitate in concreto dai singoli” (Cassazione sez. IV, n. 927 del 29.12.82).


Questa nozione penalistica di dirigente ai fini della sicurezza chiarisce anche una circostanza della massima importanza: il dirigente dal punto di vista del diritto penale del lavoro, non Ź necessariamente colui che opera in base ad un contratto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente, ma Ź colui che, anche di fatto, svolge compiti prevenzionistici del tutto assimilabili a quelli spettanti, in senso proprio, ad un soggetto che ha il contratto di dirigente.


Viceversa colui che ha il contratto di dirigente, ma non gestisce uomini e non esercita effettivamente un potere dirigenziale organizzativo in senso proprio, non è, ai fini del diritto penale del lavoro, un dirigente.

Dirigente, già presente in definizione di alcuni DPR degli anni ’50 e così come ora modificato ed integrato dal D.Lgs.n. 81/2008, Ź il soggetto obbligato a precisi obblighi sulla sicurezza, a prescindere da incarichi formali (che al piĚ possono estendere l’ambito di responsabilitą, in correlazione all’estensione dei compiti di prevenzione e protezione dai patti individuati).


L’art. 2 comma 1 lett. d. ) del D. Lgs. n. 81/2008 individua il dirigente come il garante organizzativo della sicurezza del lavoro: ovvero colui che, nell’ambito dell’obbligazione di sicurezza ripartita innanzitutto tra datori di lavoro, dirigenti, preposti, Ź, anche di fatto (art. 299 d.lgs. n. 81/2008) la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attivitą lavorativa e vigilando su di essa”. Per incarico non si intende né uno specifico incarico in materia di sicurezza del lavoro, né una delega specifica di funzioni antinfortunistiche, né tanto meno un potere di spesa. Dall’organigramma aziendale si evincono automaticamente le figure gerarchiche aziendali con compiti prevenzionistici inerenti il normale incarico aziendale, a cui potranno, eventualmente, aggiungersi anche deleghe specifiche e attribuzione di peculiari poteri di gestione e spesa.


Dunque il dirigente Ź colui che dirige, organizza, esercita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell’attivitą lavorativa, nel potere di decidere le procedure di lavoro e di organizzare opportunamente i fattori della produzione, sempre nell’ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall’organizzazione aziendale, e dal datore di lavoro in primis.


I Dirigenti hanno il compito di adottare e attivare (dandovi la dovuta attuazione a seconda dei casi) le misure di prevenzione e protezione identificate e riportate sul Documento di Valutazione dei Rischi.

Infine ha l’obbligo di contribuire alla valutazione dei rischi, segnalando tutte le situazioni pericolose e di carenza prevenzionistica riscontrate direttamente o indirettamente nei luoghi di lavoro.

E.M.


Trasporto merci pericolose

ADR 2009 da recepire entro tre mesi

L’Italia avrebbe dovuto recepire entro il 30 giugno 2009 la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose e quindi la nuova edizione 2009 dell’Accordo ADR.

Sul Supplemento Ordinario n. 110 alla G.U. n. 161 del 14/07/2009 Ź stata pubblicata la Legge n. 88 del 7 luglio concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunitą europea - Legge comunitaria 2008”.

Il Governo Ź stato delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge suddetta (29 luglio 2009).

Segnaliamo che l’ADR 2009 Ź gią in vigore per il trasporto internazionale di merci pericolose per effetto della Legge n.1839 del 12/08/1962.

Comunque le aziende italiane possono gią osservare le nuove disposizioni contenute nell’ADR 2009 a partire dal 1° luglio u.s. a causa del disposto della direttiva 2008/68/CE.

E.M.

Verifica degli ascensori installati prima del 24/06/1999

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale [n. 189 del 17/08/2009] il Decreto 23 luglio 2009 - “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”. Il decreto Ź in vigore dal 1 Settembre/09.

La novitą introdotta riguarda l’obbligo di verifica ed eventuale adeguamento alle norme di sicurezza per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

Il soggetto destinatario dell’obbligo Ź il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentate. Cosď nel caso di impianti d’ascensore condominiali, il soggetto che dovrą attivarsi Ź l’amministratore di condominio.

Il proprietario, al momento della verifica periodica biennale, (secondo l’art. 13 del DPR 162/99) che farą effettuare all’ente preposto (organismo notificato, ASL, ecc.), deve “richiedere e concordare” la data di verifica straordinaria (secondo l’art. 14 del DPR 162/99) per effettuare la Valutazione dei Rischi previsti dalla norma UNIEN81-80.

La data della verifica periodica non dovrà superare i seguenti termini:

  • due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
  • tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
  • quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
  • cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

La verifica straordinaria dovrà individuare per ciascun ascensore gli adeguamenti necessari tra i 74 punti previsti dalla norma UNI EN 81-80.

Di seguito i proprietari degli ascensori dovranno concordare con la ditta manutentrice dell’ascensore gli adeguamenti necessari rispettando i tempi previsti dal DPR 108/09, e in particolare:

  • entro 5 anni dalla verifica straordinaria, per • gli adeguamenti di alta prioritą (contenute nella tabella A nella norma tecnica)
  • entro 10 anni per quelli di prioritą media • (indicati nella tabella B)
  • nell’occasione di successive ulteriori modi• fiche importanti , per quelli di priorità bassa ( indicati nella tabella C).

E.M.

domenica 20 settembre 2009

Nuovi obblighi per i datori di lavoro e dirigenti

Diventano piĚ stringenti gli obblighi a carico del datore di lavoro e dei dirigenti.

Dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 106/2009) sono state apportate modifiche all’art. 18 del D.Lgs. 81/08.

Vediamone alcuni:

  1. devono inviare i lavoratori alla visita medi1. ca periodica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (ammenda da 2.000 a 4.000 Euro)
  2. devono comunicare al medico del lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 Euro)
  3. il datore di lavoro, su richiesta del rappre sentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), deve fornirgli il documento di valutazione del rischio anche su formato elettronico (sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 Euro). Il RLS deve consultare il documento in azienda.
  4. devono comunicare per via telematica all’INAIL o all’IPSEMA il nominativo del RLS in caso di prima elezione e variazione del nominativo (ammenda da 50 a 300 Euro).
  5. Inoltre devono vigilare sull’adempimento degli obblighi a carico dei preposti (art. 19), lavoratori (art. 20), componenti dell’impresa familiare (art. 21), medico competente (art. 25), progettisti (art. 22), fabbricanti e installatori (art. 23).

E.M.