giovedì 30 aprile 2009

Idoneità tecnico professionale


Spesso e da piĚ parti viene sostenuto che le politiche di emersione e del contrasto del lavoro irregolare e sicuro, debbano passare attraverso la creazione di un idoneo e diffuso sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro), ha stabilito che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unitą produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale1 delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, con le modalitą previste dall’art. 6, comma 8, lettera g).

Che cosa si deve intendere per verifica dell’idoneità tecnico-professionale?

L’art. 26 ha previsto, inoltre, che debba essere compito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, D.Lgs n. 81/2008), anche sulla base delle indicazioni che provengono dagli organismi paritetici, definire i criteri finalizzati al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Fino alla definizione di questi criteri, la verifica deve avvenire mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato nonché di un’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneitą tecnico-professionale.

L’art. 90, comma 9 (del Testo Unico) ha attribuito, ancora una volta, al committente o al responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’obbligo di:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria2, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII;
  • chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione di organico medio annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa la contratto collettivo applicato.
  • Inoltre il legislatore Ź intervenuto con l’art. 97, comma 2, dello stesso decreto, indicando che: “gli obblighi derivanti dall’art. 26 sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria1”.
  • In caso di subappalto il datore di lavoro committente, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al punto 1 o 2 all’allegato XVII.

ALLEGATO XVII

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) specifica documentazione attestante la conformitą alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo (i) del (i) Rappresentante (i) dei Lavoratori per la Sicurezza (RSPP)

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneitą sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

i) Documento Unico di Regolaritą Contributiva (DURC)

l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformitą alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneitą sanitaria previsti dal presente decreto legislativo

e) Documento Unico di Regolaritą Contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

Fonte: Ambiente & Sicurezza

“Il Sole 24 Ore” n.5 del 10/03/09

E.M.

NOTE

idoneitą tecnico-professionale: possesso di capacitą organizzative, nonché disponibilitą di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera;

impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, puė avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.



lunedì 20 aprile 2009

Principali Scadenze

SCADENZE AMBIENTALI

30 APRILE

PRESENTAZIONEMUD

Il 30 aprile 2009 sarą l’ultimo giorno utile per presentare la comunicazione annuale delle attivitą di raccolta, trasporto di rifiuti e produttori di rifiuti pericolosi.


SCADENZE FISCALI

18 MAGGIO

F24 pagamento per IVA mensili e trimestrali, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

F24 pagamento rateizzazione INAIL, contributi fissi INPS gestione art/comm

30 MAGGIO

Imposta di registro

venerdì 10 aprile 2009

Nomina del preposto

AZIENDA

Nomina del preposto

Il preposto Ź destinatario di alcuni obblighi che gli provengono dall’articolo 19 dello stesso Testo Unico (D.Lgs. 81/98) dalla lettura del quale deriva che questi Ź una persona che, a diretto contatto con i lavoratori, Ź deputata a sorvegliare e controllare l’operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti esplicitamente indicati nell’articolo 19 medesimo. ť opinione diffusa che il preposto non sia destinatario di una delega, con la quale in genere vengono trasferiti degli obblighi.

Il preposto Ź quindi un responsabile di terzo livello (I° Datore di lavoro; II° Dirigente; III° Preposto), nell’ambito della organizzazione dell’azienda ed Ź in genere una persona diversa dal dirigente e dal datore di lavoro tant’Ź che al punto f) del citato art. 19 fra i suoi obblighi Ź indicato che deve “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.

Sull’argomento e nel senso che il preposto non sia destinatario di una delega si Ź espressa anche la Corte di Cassazione in alcune recenti sentenze sul preposto.

Si cita, in particolare, la sentenza n. 6277 dell’8 febbraio 2008 nella quale la stessa Corte di Cassazione, riferendosi alle figure del dirigente e del preposto, ha ribadito quanto sopra indicato e cioŹ che “sembra invero potersi affermare innanzitutto, che Ź la stessa formulazione della norma negli stessi pressoché identici termini usati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4, che consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche prescindendo dalla eventuale “delega” ed inoltre che “Ź la stessa intestazione della rubrica dell’articolo 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) che puė far ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza”.

Si Ź invece del parere che il preposto sia il destinatario di un incarico, cosď come emerge dalla lettura della definizione che dà dello stesso il D. Lgs. n. 81/2008 al punto e) dell’art. 2, e che il datore di lavoro, una volta individuatolo, in quanto in possesso delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla funzione che gli vuole assegnare, debba comunque attribuirgli tale incarico per iscritto indicando in esso i compiti che gli vengono specificatamente assegnati e ciò per il semplice motivo che al loro assolvimento sono collegati i precisi obblighi, anche penalmente sanzionati, posti a suo carico nell’art. 19 del Testo Unico medesimo.

E.M.

PERIODICO DI

Opposizione del lavoratore

Il datore di lavoro, il dirigente, il preposto o altro soggetto debitamente delegato a far osservare le misure di sicurezza e a far utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non Ź in alcun modo sollevato dalle proprie responsabilitą in materia da una qualunque forma di opposizione sollevata dal lavoratore all’adozione delle misure stesse.

Infatti, il rifiuto del lavoratore (illegale, penalmente sanzionato, ai sensi del disposto combinato dell’art. 20 coma 2 lett. b e dell’art. 59 del D. Lgs. n. 81/2008) di attenersi alle direttive di datori di lavoro, dirigenti e preposti e alle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza, non Ź ammesso poichŹ l’articolo 2104 del codice civile prevede la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro, e l’art. 20 del decreto legislativo 19 aprile 2008 n. 81 prevede l’obbligo, sanzionato penalmente, a carico del lavoratore di attenersi alle disposizioni e direttive impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti ai fini della sicurezza individuale e collettiva nel luogo di lavoro (art. 20 c. 2 lett. b del D. Lgs. n. 81/2008).

E’ dunque vero che “l’imprenditore è tenuto a pretendere l’applicazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, usando tutta l’autorità di cui è investito e adottando anche provvedimenti sanzionatori a carico dei lavoratori riottosi” (Cass. sez. IV pen. 23.2.89 n. 2977, Ceccarelli).

Infine: “non puė costituire causa di esclusione della responsabilitą del datore di lavoro rispetto all’infortunio occorso al lavoratore la circostanza che quest’ultimo abbia contravvenuto alle disposizioni impartite dal primo, a meno che la condotta non sia caratterizzata da abnormitą, inopinabilitą ed eccezionalitą” (Cass. sez. IV pen. 2.3.99 n. 2806): difatti l’opposizione del lavoratore all’adozione delle misure di sicurezza non puė mai valere come giustificazione per il datore di lavoro, in quanto il suo obbligo primario di garantire l’integritą fisica e psichica del lavoratore prescinde totalmente dagli adempimenti, o dai consensi di altri soggetti, fossero gli stessi lavoratori medesimi, ma opera in completa autonomia, ponendolo come garante della sicurezza dei lavoratori, in posizione primaria e con una obbligazione ineludibile sintetizzata dal principio della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale di cui all’art. 2087 del Codice Civile.

E.M.

domenica 5 aprile 2009

Riduzione del Premio INAIL

Con la nota Inail 3966 del 3 marzo, Ź stato pubblicato il modello (OT/20U) per le istanze di riduzione del premio Inail per interventi di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro. I datori di lavoro che nel primo biennio di attivitą eseguono lavori per prevenire o ridurre il rischio di infortunio in azienda, possono ottenere una riduzione del 15% del tasso medio applicato per determinare il premio assicurativo (art. 20 del D.M. 20 dicembre 2000). Il modello di domanda ( disponibile sul sito www. inail.it) tiene conto delle novitą introdotte dal Testi Unico sulla Sicurezza e delle indicazioni contenute nelle circolari sul DURC (n. 34/2008 e Inail n. 79/2008). Il datore di lavoro sarą tenuto a presentare tanti modelli di domanda quante sono le unitą produttive interessate dai lavori, sempre che non rientrino nella medesima competenza della sede Inail (in questo unico caso basterą la compilazione di un unico modello). La domanda puė essere inviata contestualmente alla denuncia dei lavori, o successivamente (tramite raccomandata a/r) non oltre il primo biennio.

La riduzione sarą concessa alle aziende in regola con le norme di sicurezza e che dimostrino regolaritą e correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi. In caso di accoglienza dell’istanza, la riduzione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione.

Fonte: “Il Sole 24 Ore”

E.M.

venerdì 3 aprile 2009

DURC e richiesta di benefici normativi e contributivi

Entro la fine del mese dovranno essere presentate le richieste di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Infatti, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa, uno “sconto” che riduce il tasso di premio applicabile all’azienda.

Ricordiamo che per ottenere questi benefici normativi e contributivi, come la riduzione del premio dovuto all’Inail e gli aiuti previsti in materia di lavoro e legislazione sociale, Ź indispensabile la verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolaritą Contributiva (DURC).

Con circolare 5/2008 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito che “l’emissione del DURC non Ź possibile, per determinati periodi di tempo, in conseguenza alle violazioni delle fattispecie penali e amministrativa indicate nella tabella A del D.M. 24 ottobre 2007”, percui Ź necessario che i datori di lavoro compilino un’autocertificazione di inesistenza di provvedimenti a carico dell’azienda in merito.

In seguito con circolare 34/2008 Ź stato reso disponibile un modello di autocertificazione ed Ź stata prevista la possibilitą dell’invio telematico delle autocertificazioni.

La Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Comunicazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con la Direzione Generale per l’Attivitą Ispettiva, ha ora pubblicato la circolare n. 10 del 1 aprile 2009, con la quale vengono fornite le istruzioni operative per l’invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del DURC (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20090401_Circolare.htm).

L’autocertificazione in questione deve essere inviata entro il 30 aprile alla Direzione Provinciale del Lavoro, sia dai datori di lavoro che gią usufruiscono dei benefici contributivi sia dai datori di lavoro che presentano la richiesta per la prima volta. In quest’ultimo caso l’invio dell’autocertificazione dovrą comunque precedere la prima richiesta del beneficio stesso, fermo restando quindi il termine indicato del 30 aprile.

E.M.

mercoledì 1 aprile 2009

Variazione della scadenza per la comunicazione all’INAIL degli RLS


Con la circolare n. 11 del 12 marzo 2009 l’INAIL ha chiarito gli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

A carico del datore di lavoro (o del dirigente) pubblico o privato, è posto l’obbligo di comunicare all’INAIL, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in carica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. La comunicazione fa riferimento alla singola azienda o unità produttiva. Per il primo anno è posticipata al 16 maggio.

I dati richiesti dal modello consentiranno di individuare per l’unità introduttiva interessata, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la data da cui decorre l’incarico.

Per l’invio andrà utilizzata la procedura on-line utilizzando il nuovo modello “Dichiarazione RLS o, in alternativa, qualora dovessero insorgere problemi tecnici durante l’inserimento telematico dei dati, sarà possibile richiedere il modello “Dichiarazione RLS” direttamente all’INAIL e spedirlo tramite fax.al n. 800.657.657).

L’Istituto fa slittare al 16 maggio prossimo il termine per l’invio.

Solo per il 2009, poiché si tratta della prima applicazione di nuove norme e procedure, la scadenza Ź stata fissata al 16 maggio e i nominativi trasmessi devono “fotografare” la situazione in essere al 31 dicembre 2008.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori.

Nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione.

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’azienda potrà semplicemente confermare la situazione già comunicata; diversamente dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

Per assolvere a tale obbligo occorre accedere al sito www.inail.it e, previa registrazione, accedere al “Punto cliente”. Inseriti i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell’azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all’applicazione Dichiarazione RLS.

Nel caso insorgessero inconvenienti durante l’inserimento telematico delle informazioni, si può chiedere direttamente il modello “Dichiarazione RLS” all’INAIL o scaricarlo dal sito, e inviarlo al già citato numero di fax (800.657.657).

I dati inseriti permetteranno di identificare l’azienda e le unità produttive, il nome del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la data a partire dalla quale è operativo l’incarico.

Infine, chi avesse già provveduto spontaneamente alla comunicazione tramite posta o fax è tenuto a ripetere l’invio secondo le nuove procedure stabilite dalla circolare (in caso di inadempimento è prevista, secondo quanto stabilito dall’articolo 55 del Testo unico, una sanzione di 500 euro per ogni singola violazione).

In caso di assenza del RLS aziendale, l’art. 52 del D.Lgs. 81/08, prevede l’obbligo da parte delle aziende di contribuire, con un versamento pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda o unità produttiva, al Fondo di sostegno alle Pmi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali alla pariteticitą” istituito presso l’INAIL.

E.M.


lunedì 30 marzo 2009

Il ruolo del personale dei Vigili del Fuoco ed il Testo Unico sulla Sicurezza


L’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro “per quanto di specifica competenza”.

In concreto tale attivitą Ź volta a verificare l’attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:

  • prevenire l’insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
  • prevenire la formazione e l’innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
  • assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d’incendio e/o esplosione.

Uffici di polizia giudiziaria

Per far fronte agli adempimenti derivanti da tale attività istituzionale (aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali rappresentate dall’estinzione degli incendi e del soccorso pubblico, nonché della prevenzione incendi e delle attività di ricerca e studio) presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. sono presenti gli “Uffici di Polizia Giudiziaria”.

Ciò premesso, le attività che il C.N.VV.F. svolge nello specifico ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, consistono essenzialmente in:

Agenti e ufficiali di P.G.

A tal proposito è opportuno sottolineare che, in forza degli art. 7, co.1 e 2, art. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché degli artt. 14 e 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e degli artt. 1 e 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 accorpati integralmente dal disposto dell’art. 6, 2° comma del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, il personale operativo del Cnvvf nell’esercizio delle attività istituzionali svolge funzioni di polizia giudiziaria; in particolare, al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco Ź attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, mentre al personale appartenente agli altri ruoli dell’area operativa del Corpo nazionale (capi squadra, capi reparti, funzionari, dirigenti) Ź attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

La competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria degli operatori del C.N.VV.F. è limitata alle tipologie di reati fondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie:

delitti contro la pubblica incolumità;•

contravvenzioni in materia di sicurezza antin• cendio nei luoghi di lavoro.

I principali reati di competenza del CNVVF

Le principali fattispecie di reato relative alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono così riassumersi:

  • Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro (codice penale, art. 451)
  • Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (codice penale, art. 437)
  • Omessa predisposizione ed omesso controllo dei mezzi ed impianti di estinzione incendi. (D.Lgs 81/2008 – combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.1.3 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68)
  • Omessa sottoposizione a preventivo esame di progetti ed omessa richiesta di visita di controllo di impianti o costruzioni (D.Lgs 81/2008 - combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.4 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68)
  • Omessa predisposizione del “documento della sicurezza e salute dei lavoratori” (D.Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 55, comma 1, lett. a))
  • Omessa designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt.17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, lett. b))
  • Omessa adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’incolumità dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 46 comma 2, e 55, comma 4, lett. b))
  • Omessa designazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione (D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. b) e 55, comma 4, lett. a))
  • Omessa formazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione (D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. l), e 55, comma 4, lett. e))
  • Omessa attuazione del sistema di gestione del la sicurezza da parte del gestore di attività a rischio di incidente rilevate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. (D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 – articolo 7 comma 2)

La speciale procedura per i reati in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi sul lavoro introdotta dal D.Lgs. 758/1994

In conclusione, appare importante evidenziare brevemente la speciale procedura introdotta dal Legislatore, con l’ormai datato D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 in materia di violazioni (di carattere contravvenzionale) delle norme relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro:

  1. una volta accertata la commissione di una contravvenzione in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi lavoro, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando, contestualmente, un arco temporale in cui questi deve adempiere;
  2. trascorso tale intervallo di tempo, l’organo di vigilanza verifica che il contravventore abbia adempiuto (nei tempi e nei modi) alla prescrizione impartita e, in caso affermativo, lo ammette al pagamento di una somma di denaro (1/4 della pena edittale massima prevista per la violazione);
  3. a pagamento avvenuto l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’avvenuto adempimento (nei tempi e nei modi) e l’avvenuto pagamento (nei tempi) chiedendo, al contempo, l’archiviazione del procedimento penale apertosi (e rimasto in sospeso) con la contestazione della contravvenzione.

In tal modo, quindi, il legislatore ha inteso perseguire un il duplice obiettivo: deflazionare il sistema penale da un lato e garantire l’incolumità dei lavoratori attraverso la rimozione delle situazioni pericolose ed il ripristino delle condizioni di sicurezza, dall’altro.

fonte: VV.F.

4 marzo 2009

E.M.

venerdì 27 marzo 2009

Amministratori di Sistema, Nuovi Adempimenti


Con provvedimento del 27 novembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, specifiche misure ed accorgimenti in merito alle attribuzioni delle funzioni degli amministratore di sistema.

Con tale provvedimento il Garante ha voluto sottolineare la necessitą di prestare massima attenzione ai rischi ed alle criticitą implicite nell’affidamento degli incarichi di amministratori di sistema e lo ha fatto attivamente, individuando alcune misure di sicurezza di carattere organizzativo.

Nel corso delle attivitą ispettive disposte negli ultimi anni dal Garante Ź emersa infatti l’importanza che le aziende annettono ai ruoli di “system administrator”, ma al contempo la carente consapevolezza nelle criticitą insite nello svolgimento delle mansioni che competono a chi riveste questo ruolo.

Gli amministratori di sistema nelle loro attivitą tecniche (quali ad esempio il salvataggio dei dati, l’organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware), sono concretamente responsabili della protezione dei dati a cui accedono.

La rilevanza, la specificità e la particolare criticitą del ruolo di amministratore di sistema sono state considerate anche dal Legislatore, il quale ha individuato, particolari funzioni tecniche che se svolte da chi commette un determinato reato, integrano un circostanza aggravante.

Ci si riferisce in particolare all’abuso della qualitą di operatore di sistema prevista dal codice penale per la fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615 ter) e di frode informatica (art. 640 ter), nonché per le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi (artt. 635 bis e ter) e di danneggiamento di sistemi informatici e telematici (artt. 635 quater e quinques).

Per effetto del sopra citato provvedimento le misure di sicurezza di seguito elencate dovranno essere adottate dai titolari dei trattamenti gią iniziati o che avranno avuto inizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso entro e non oltre centoventi giorni dalla medesima data.

Per tutti i trattamenti che avranno inizio dopo il predetto termine di trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le misure dovranno essere introdotte anteriormente all’inizio del trattamento dei dati.

Le misure da adottare vengono di seguito riportate.

Valutazione delle caratteristiche soggettive: l’attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Designazioni individuali: la designazione dell’amministratore di sistema deve essere individuale e recare l’elencazione analitica degli ambiti di operativitą consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

Elenco degli amministratori di sistema: gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l’elenco delle funzioni attribuite devono essere riportate sul documento programmatico sulla sicurezza oppure, nel caso in cui il titolare non sia tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato. Qualora l’attivitą degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari del trattamento sono tenuti a rendere nota o conoscibile l’identitą degli amministratori di sistema nell’ambito delle proprie organizzazioni.

Servizi di outsourcing: nel caso di servizi di amministratore di sistema deve conservare, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

Verifica delle attività: l’operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un’attivitą di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

Registrazione degli accessi: devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici, ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integritą adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell’evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

R.M.

Principali Scadenze

SCADENZE PRIVACY

31 MARZO

Stesura annuale del D.P.S.

(Documento Programmatico sulla Sicurezza)


SCADENZE FISCALI

16 MARZO

F24 pagamento per IVA mensili e trimestrali, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

30 MARZO

Imposta di registro

domenica 22 marzo 2009

Principali Scadenze

SCADENZE AMBIENTALI

30 APRILE

Rifiuti: invio comunicazione annuale con le quantitą e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attivitą svolte durante l’anno precedente.


SCADENZE FISCALI

16 APRILE

F24 pagamento per IVA mensili e trimestrali, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

30 APRILE

Scadenza MUD

Imposta di registro

Accertamento di tossicodipendenza

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha deliberato il 23 febbraio 2009 proprie indicazioni in merito alle Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni e dell’Accordo Stato/Regioni.

L’Accordo stabilisce infatti che:

a) gli accertamenti tossicologici previsti dall’Accordo dovranno essere effettuati da laboratori pubblici o altri autorizzati dalle Regioni e Province Autonome;

b) le tariffe da applicare per gli accertamenti sanitari previsti dall’Accordo sono quelle stabilite dai Nomenclatori tariffari regionali. Le Regioni e P.A. potranno stabilire ulteriori costi (anche a forfait) derivanti dalle spese (contenitori, trasporti, utilizzo locali ecc..) qualora non previste dai Nomenclatori;

c) le tariffe per gli accertamenti da parte della struttura sanitaria competente (SERT), con esclusione degli esami di laboratorio, previsti dall’Accordo, sono stabilite dalle Regioni e P.A..

La delibera di Giunta è corredata dalla modulistica sanitaria.

Scarica la delibera sul sito www.sigea.net

L’elenco delle lavorazioni soggette a tale controllo sanitario è scaricabile sul sito

Fonte: Regione Emilia-Romagna

E.M.

venerdì 20 marzo 2009

Decreto Milleproroghe: pubblicata la Legge 27/02/2009 n.14

Il “Decreto mille-proroghe” è stato pubblicato sulla GU n. 49 del 28-2-2009 - Suppl. Ordinario n.28. La conversione in legge del Decreto-Legge 207/08 NONha approvato e NONrecepisce alcun emendamento su RLS e rinvio della valutazione dei rischi, oltre a quelle già note (si veda articolo “Decreto “Milleproroghe”: rinvio parziale per la valutazione dei rischi “ pubblicato sul nostro periodico del mese di gennaio 2009).

Il Parlamento ha confermato le attuali norme.

Nella discussione al Senato erano stati presentati numerosi emendamenti al DL 207/2008, da parte della Lega Nord in particolare su:

  • eliminazione del RLS nelle aziende sotto i 15 dipendenti
  • rivio della valutazione dei rischi al 1 luglio 2009

Contro queste modifiche si sono schierati tutti i Senatori dell’opposizione ma anche Senatori della maggioranza, in particolare i Senatori della Commissione di inchiesta sugli infortuni.

I 4 rinvii previsti dal DL 207/2008 sono i seguenti:

  1. Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), 1. “SOLO” in riferimento ai “rischi Stress lavoro-correlati” (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
  2. “data certa” del Documento di valutazione 2. dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
  3. invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relati3. vi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008)
  4. divieto delle visite mediche “preassuntive” 4. (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008). Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poichè in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 “Statuto dei Lavoratori”).

E.M.

domenica 15 marzo 2009

Cassazione: concorso di responsabilità fra datore di lavoro e lavoratore

Il lavoratore ha l’obbligo sul lavoro di prendersi cura della propria e dell’altrui salute. Condannato un lavoratore in concorso con il datore di lavoro, per aver cagionato per negligenza l’infortunio mortale di un altro lavoratore.

La posizione piuttosto consolidata nella giurisprudenza in base alla quale il lavoratore risponde del suo operato in materia di sicurezza sul lavoro solo per un comportamento abnorme, del tutto anomalo, esorbitante dalle normali operazioni ovvero incompatibili con il sistema di lavorazione e non anche per un suo comportamento negligente ed imprudente sembra che vada rivista alla luce di una corretta lettura delle norme di prevenzione degli infortuni gią contenute nel D. Lgs. n. 626/1994 ed ora trasferite nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Con questa sentenza, appunto, la Corte di Cassazione, confermando quanto del resto gią deciso dal Tribunale e dalla Corte di Appello, ha riconosciuto, con riferimento ad un infortunio occorso ad un lavoratore, il concorso di colpa fra il datore di lavoro dell’infortunato ed un altro lavoratore dipendente che con il suo comportamento scorretto e negligente ha contribuito all’incidente nel quale era rimasto coinvolto mortalmente il collega infortunato.

L’infortunio in esame era avvenuto durante dei lavori di taglio boschivo ed a seguito della caduta di un tronco che investiva il lavoratore. Per l’accaduto venivano chiamati a rispondere del reato di cui all’articolo 589 c.p., commi 1 e 2 sia il legale rappresentate dell’azienda che eseguiva i lavori di taglio boschivo, nella sua qualitą anche di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che il lavoratore dipendente della ditta addetto al taglio degli alberi.

Al primo veniva addebitata la colpa consistita nella violazione della normativa in materia, di prevenzione sul lavoro e precisamente degli articoli 3, 4 e articolo 35 del D. Lgs. n. 626 del 1994 e degli articoli 4, 8, 11 del D.P.R. n. 547 del 1955, ed in particolare per non aver adottato tutte le misure previste dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro necessarie e idonee a prevenire tali infortuni ed inoltre per non aver predisposto un idoneo sistema di prevenzione e protezione in relazione al rischio di caduta di alberi, rischio specifico e altamente probabile in considerazione dell’attivitą svolta e comunque per negligenza, imprudenza e imperizia, per non aver predisposto e per non aver verificato che venissero adottate tutte le misure di prevenzione adeguate per prevenire i rischi connessi all’attivitą di taglio.

Al lavoratore addetto al taglio degli alberi veniva invece addebitata la colpa per la violazione della normativa in materia di prevenzione sul lavoro e precisamente dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 626 del 1994 (ora art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008) e degli articoli 6, 8, 11, che impongono a ciascun lavoratore l’obbligo di prendersi cura della salute propria e di tutte le persone che si trovano sul posto di lavoro e sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, nonché di osservare tutte le misure poste dalla normativa e dal datore di lavoro a tutela della sicurezza individuale e collettiva, e comunque, per negligenza, imprudenza e imperizia, per non aver approntate tutte le misure idonee a evitare il verificarsi di infortuni ai danni degli altri lavoratori ed in particolare, per non aver provveduto a delimitare accuratamente la zona di taglio e per non aver verificato con assoluta certezza l’assenza di persone nella predetta zona immediatamente prima di effettuare il taglio dell’albero. Per le imputazioni contestate il legale rappresentante della ditta veniva condannato alla pena di nove mesi di reclusione poi ridotta ad otto mesi dalla Corte di Appello mentre il lavoratore veniva condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione, pena successivamente confermata dalla Corte di Appello medesima.

Entrambi gli imputati proponevano ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo il primo, il legale rappresentante, che nella circostanza era stato regolarmente redatto un piano antinfortunistico e che i lavoratori erano stati tutti istruiti, formati ed informati sulla sicurezza sul lavoro ed inoltre che la zona interessata al taglio degli alberi era stata debitamente recintata e che quindi non vi era nessuna omissione nel sistema di sicurezza sul lavoro, ed il secondo, il lavoratore addetto al taglio, di aver prestato la massima attenzione al momento del taglio degli alberi e di essersi raccomandato con l’infortunato affinché si allontanasse e si ponesse al sicuro e che non si poteva, altresď, escludere che l’incidente fosse stato determinato dalla stessa vittima che si trovava in labili condizioni psichiche tanto da assumere antidepressivi.

La Corte di Cassazione ha perė rigettati entrambi i ricorsi ed ha confermate le sentenze di condanna gią emanate sia dal Tribunale che dala Corte di Appello.

“Il datore di lavoro – sostiene la Sez. IV in merito alla responsabilitą del legale rappresentante della ditta - deve comunque porre in essere tutti i mezzi a disposizione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e l’assoluta mancanza di ogni misura di sicurezza pur in presenza di una situazione di rischio specifico di caduta di alberi, rende conseguentemente responsabile il datore di lavoro che, si ripete, come dettagliatamente argomentato in entrambe le pronunce di merito, non ha provveduto ad alcuna misura di sicurezza né visiva, né acustica, atta ad evitare l’incidente”. Né “l’evidente concorso di colpa del (omissis), altro dipendente presente sul posto e che ha materialmente eseguito il taglio dell’albero che ha causato l’evento, non può certo esimere il (datore di lavoro) dalla propria responsabilità”.

In merito alla responsabilitą del lavoratore la Suprema Corte ha posto in evidenza, in conclusione, che “le raccomandazioni all’amico vittima dello sfortunato incidente non esimono certo l’attuale ricorrente dalle responsabilità nel non avere posto in essere alcun mezzo di prevenzione quale, ad esempio, una segnalazione acustica o un transennamento, che avrebbero potuto impedire l’avvicinarsi della vittima nel raggio di caduta dell’albero” e che anche per il lavoratore valgono le stesse considerazioni svolte nei confronti del datore di lavoro “riguardo alla violazione delle elementari norme di prudenza e di vigilanza, che evidentemente ha determinato l’evento”.

martedì 10 marzo 2009

2008: infortuni mortali

Per il 2008 i dati non definitivi dell’INAIL segnalano un ulteriore calo degli infortuni mortali sul lavoro anche se occorrerą attendere almeno fino a metà 2009 per avere un dato certo.

Il bilancio delle morti bianche per il 2008 dovrebbero essere inferiori a 1.200 decessi. Gią a settembre le proiezioni statistiche avevano registrato 1.150 vittime, contro le 1.207 del 2007.

E’ perė certo che circa la metą degli infortuni avviene sulle strade e di questi circa il 50% Ź in itinere e il restante 50% in occasione di lavoro. Il calo degli incidenti riguarda anche le donne: nel 2007 solo il 27,5% degli infortuni ha coinvolto una donna (un incidente su quattro), contro il 71,4% degli uomini. Il pericolo maggiore Ź rappresentato dalla strada: oltre quasi la metą degli incidenti in itinere coinvolgono le donne, contro il 22,3% degli uomini.

Ammontano al 46,1% gli infortuni in itinere non mortali.

E.M.