giovedì 21 luglio 2011

Certificati medici online

Il nuovo sistema per la comunicazione dei certificati medici on line partirà dal 13 settembre 2011 anziché come inizialmente previsto dal 18 giugno.

Nel corso della riunione del Comitato tecnico di monitoraggio a cui hanno partecipato i rappresentanti di Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, ministero del Lavoro, Inps, più quelli delle confederazioni dei datori di lavoro e dei medici di medicina generale comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il ministero ha precisato che l’entrata a regime delle nuove disposizioni contenute nella circolare n. 4, firmata il 18 marzo scorso, sarà il 13 settembre.

Ricordiamo che la circolare in questione ha previsto la trasmissione in via telematica dei certificati di malattia anche per le aziende private. Il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’Inps. Le aziende potranno comunque richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato, inviato in via telematica dal medico.

Sono state date numerose interpretazioni sul periodo transitorio ed infine era stato chiarito che il periodo transitorio di tre mesi era partito il 18 marzo e quindi dal 18 giugno i datori di lavoro privati si sarebbero dovuti adeguare alle nuove regole. Le aziende, invece, hanno fatto presente che, nonostante la strada fosse quella giusta e la trasmissione dei certificati medici vantaggiosa per tutti, lavoratori e imprese, sarebbe stato necessario più tempo.

Con questa proroga si auspica saranno risolti gli utlimi problemi tecnici.

M.D.

martedì 19 luglio 2011

Aggiornamento per autorizzazione trasporto rifiuti conto proprio

L’articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs 205/10. La data di scadenza è fissata per il 25 dicembre 2011.

Le sezioni regionali in considerazione dell’elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l’espletamento delle relative procedure richiedevano la presentazione delle domande entro il 30 giugno 2011 per potere garantire il rilascio dell’autorizzazione aggiornata entro il 25 dicembre 2011.

Per procedere con la comunicazione dei dati da integrare è possibile collegarsi al sito dell’albo nazionale gestori ambientali e accedere inserendo il codice fiscale dell’impresa e richiedendo la password usando il seguente link: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

Vi invitiamo a collegarvi al sito sopra indicato e ad effettuare quanto prima le integrazioni necessarie per ricevere l’aggiornamento della autorizzazione per il trasporto dei rifiuti in conto proprio. Se le sezioni provinciali non riusciranno ad aggiornare entro la scadenza le autorizzazioni non si potrà effettuare il trasporto dei rifiuti fino ad avvenuto aggiornamento della stessa.

Si ricorda che anche le imprese che effettuano trasporto di rifiuti in conto proprio di rifiuti pericolosi sono tenute ad iscriversi al Sistri ai sensi dell’art. 3 del d.m. 17 dicembre 2009.

M.D.

martedì 12 luglio 2011

Collaborano con Sigea...

Alessandra Gualandi
Consulente del lavoro
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Centro Contabile Euro
Commercialista
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CO. SER.  Soc. Coop. a r.l.
Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende
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Sviluppo servizi globali per le aziende
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Contabilart
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Contabilità & Servizi 
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Dott. Ravaglia, Nicola e Babini Fabio
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Dott. ssa Vanda Argentesi
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Dr. Fabbri Paola
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Michele Rag. Pezzoli
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Mirna Schiassi
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Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport
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Castel San Pietro Terme (BO):
Viale Repubblica, n. 12  -  Tel.  051/948695
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Parmeggiani Rag. Roberta
Commercialista
Via Garibaldi, n. 4  -  40066  Pieve di Cento  (BO)
Tel.  051/973710
Raffaele Dott. Fraietta
Consulente del lavoro
Via Magini, n. 6  -  40139  Bologna  (BO)
Tel.  051/548856
E-mail.  raffaele.fraietta@consulentidellavoro.it

Rag. Cosetta Colletti
Commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 34  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30816

Rag. Davide Busi   Rag. M. Stefano Busi
Commercialisti - Consulenti del lavoro
Via di Corticella, n. 181/4  -  40128  Bologna  (BO)
Tel.  051/324206
Rag. Paola Giordani
Consulente del Lavoro
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/6951230
E-mail.  cdl@studiopaolagiordani.it

Rag. Quinto Baldassarri
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  baldassarri@imolanet.com
Studio Associato Mangini - Ferraro
Consulenti del lavoro
Via Bondanello, n. 18/B  -  40013  Castel Maggiore  (BO)
Tel.  051/6320074
E-mail.  mangini@studio-mf.it

Studio Associato Tellarini
Dottori Commercialisti
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  info@studiotellarini.com

Studio Boninsegna
Commercialista
Viale Pambera, n. 10  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28092
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Studio Calzati
Consulenti associati
Via Ercole Nani, n. 15/C  -  40132  Bologna  (BO)
Tel.  051/401334
E-mail.  studiocalzati@libero.it
Studio Carati
Commercialista
Via S. Carlo, n. 12/4  -  40023  Castel Guelfo  (BO)
Tel.  0542/670596
Studio Domenico Cassani 
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Via Cavour, n. 67  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35486
Sito Internet.  www.cassanistudio.it
E-mail.  segreteria@cassanistudio.it
Studio Donati
Consulenti del lavoro
Via Mazzini, n. 57  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/32387
E-mail.  studiodonati@fastmail.it

Studio Dal Monte
Dottori commercialisti associati
Via Emilia, n. 116  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30614
E-mail.  francesco@studiodalmonte.com
Studio Dott. Travaglini Nicola
Dottore commercialista
Vicolo Brignani, n. 1  -  48022  Lugo  (RA)
Tel.  0545/31480

Studio Gestimpresa - Marino dott. Pietro
Dott. Commercialista Contabile Tributario
Castel San Pietro Terme (BO) Fraz.Osteria Grande:
Via Claterna, 12/14 – Tel. 051/6958184
Bologna (BO):
Via Irnerio, 23 – Tel. 051/255590  Cel. 348/2602062
E-mail. info@marinopietro2.191.it

Studio Giorgi e Vitelli
Consulenti del lavoro associato
Via Toscana, n. 42/7  -  40141  Bologna  (BO)
Tel.  051/475933
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Studio Martini
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Tel.  0542/28616
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Studio Normanni
Commercialista
Via Emilia, n. 187  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/611411
Studio Prof. Associato Bortolotti
Piazza dei Martiri, n. 5/2  -  40121  Bologna  (BO)
Tel.  051/242610
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Tel.  051/444114
E-mail.  adlefons@tin.it
Studio Dott. Mezzetti Barbara
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/942660
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sabato 9 luglio 2011

Preposto di fatto

La figura del preposto continua ad assumere una posizione sempre più responsabile e di rilievo nella organizzazione della sicurezza nelle aziende ed è sempre più al centro delle sentenze della Corte di Cassazione la quale, secondo una posizione che sta ormai diventando consolidata, afferma che tale figura viene individuata nell’ambito dell’azienda stessa più che dalla formale qualificazione giuridica da elementi di fatto quali le mansioni realmente svolte nella stessa, che lo vedono in una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, oltre che la oggettività dei fatti, la reale condizione dei lavori e, non ultimo, le deposizioni di testimoni che attestino la sua posizione in azienda.

Vediamo un caso giudiziario che ha riguardato appunto questa figura.
Il Tribunale, con sentenza successivamente confermata anche dalla Corte di Appello, ha dichiarato il direttore tecnico della sicurezza e l’assistente di cantiere di un’impresa edile colpevoli del reato perché cagionavano la morte di un lavoratore rimasto folgorato a seguito dell’urto con alcuni cavi elettrici a media tensione del braccio di una gru montata su autocarro che veniva utilizzata per scaricare a terra grossi tubi, per colpa e per violazione delle norme sulla prevenzione da infortuni sul lavoro. 

Il direttore tecnico della sicurezza nonché redattore del Piano Operativo di Sicurezza rivestiva anche il ruolo di dirigente della azienda specificamente preposto alla sicurezza dei lavoratori ed era quindi, destinatario dei relativi obblighi antinfortunistici. 

Gli  è stato contestato di non aver riportato nel POS le modalità operative e le misure dettagliate di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori in merito alla presenza nell’area del cantiere della linea elettrica aerea interferente con i lavori di scavo, di movimentazione e scarico dei tubi, fase di lavoro questa neppure prevista nel piano ma necessaria per la realizzazione dell’opera, ed è stato contestato altresì di non aver vigilato sulle norme di sicurezza che vietano l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 metri a meno che non sia stata realizzata una adeguata protezione o la linea elettrica sia stata disattivata. L’assistente tecnico di cantiere, benché presente nel cantiere il giorno dell’infortunio non ha provveduto a disporre una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti con il braccio della gru o comunque a segnalare preventivamente all’Enel la necessità di disattivare la linea elettrica per cui gli  è stato contestato di non avere vigilato sull’applicazione delle norme antinfortunistiche e di sicurezza.

Gli imputati, condannati, hanno proposto ricorso in Cassazione chiedendone l’annullamento. L’assistente tecnico ha sostenuto che la funzione a lui imputata in cantiere era stata assegnata ad altro dipendente, ha sostenuto di non essere neanche venuto a conoscenza del POS, di non avere mai ricevuto deleghe o assunto responsabilità in merito alla sicurezza del lavoro e di avere anzi raccomandato agli operai di prestare attenzione alla linea elettrica sulla base della sua esperienza. La tesi della sua difesa si è basata sul fatto che  l’esclusiva responsabilità dell’evento infortunistico era da imputare alla vittima avendo la stessa posizionato la gru proprio sotto la linea elettrica in un posto certamente pericoloso e non idoneo alla completa sicurezza. 

Il direttore tecnico di cantiere dal canto suo ha fatto presente che oltre al POS esisteva anche un Piano di Sicurezza e Coordinamento ( PSC) nel quale era stato specificato il rischio specifico ed erano state fornite tutte le indicazioni necessarie per evitarlo, con particolare riferimento al contatto accidentale con linee elettriche aeree, ed ha definito il comportamento del lavoratore come anomalo, avventato, disattento e imprudente, soprattutto nel posizionamento della gru sotto la linea elettrica aerea.

La Corte di Cassazione ha considerato entrambi i ricorsi infondati rigettandoli. La stessa Corte per quanto riguarda l’assistente di cantiere ha sostenuto che la sua posizione in cantiere facendo un chiaro ed esauriente richiamo alla oggettività dei fatti, al giornale dei lavori, alle deposizioni dei testimoni ed alle stesse dichiarazioni dell’imputato che ha ammesso di avere avuto direttamente dal datore di lavoro ampia delega in ordine ai lavori di cantiere. 
Al riguardo la Sez. IV della Corte  ha sottolineato che, ai fini della prova del ruolo di preposto o comunque di supremazia rispetto al lavoratore, non è richiesto, così come precisato dalla giurisprudenza consolidata della stessa Corte di Cassazione, un elemento probatorio documentale o formale, potendo il giudice del merito fondare il proprio convincimento, così come è avvenuto nella concreta fattispecie, anche su un compendio probatorio costituito da testimonianze e/o accertamenti fattuali. 
“La qualifica di preposto”, ha quindi sostenuto la suprema Corte, “deve essere riconosciuta con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa, a prescindere da formali qualificazioni giuridiche: in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa; pertanto, chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4, all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori” ed ha proseguito ancora sostenendo che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4 ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo”. 

Parimente infondato è stato ritenuto il richiamo relativo al comportamento del lavoratore che avrebbe interrotto il nesso causale con l’evento. Come spesso affermato dalla stessa Corte di Cassazione, ha concluso la Sez. IV, “il comportamento pur sempre avventato del lavoratore posto in essere mentre è dedito al lavoro affidatogli e pertanto non esorbitante, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l’abnorme, l’imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca. Nel caso in esame non sussistono dubbi che l’incidente mortale è occorso alla vittima mentre era impegnato nelle mansioni lavorative affidategli”.
M.D.

venerdì 8 luglio 2011

SIGEA SCHERMA


CAMPIONATI ASSOLUTI ITALIANI: LAURENTI TRA LE PRIME 32 IN ITALIA
A Livorno per i Campionati Assoluti Italiani nella gara di sciabola Virginia Laurenti si piazza tra le prime 32. Giornate storte per Matteo Capozzi nella prova di spada e per la squadra di sciabola femminile.

CHIARA BRAVI CAMPIONESSA ITALIANA UNIVERSITARIA
Si sono svolti a Torino i Campionati Nazionali Universitari, ai quali sono stati assegnati i titoli di specialità. Chiara Bravi, dopo una tiratissima finale contro Giordana Comparini, si aggiudica il titolo di campionessa italiana universitaria.
La Bravi, dopo la mancata qualificazione agli assoluti di Livorno, aveva voglia di riscattarsi e l’ha dimostrato abbondantemente sfoderando una spada grintosa e determinata.
GIULIANO PIANCA, IL RE DEI MASTER
Ottima prestazione di Giuliano Pianca alla sesta Prova Nazionale master a Torino.  Ancora una volta lo spadista della Sigea prevale nella sua categoria, vincendo la gara. Grande prova anche per la squadra maschile di sciabola che accede alla finale dei Campionati Regionali a squadre che si terranno l’11 giugno a Ravenna.

mercoledì 6 luglio 2011

Test antidroga

Il Dipartimento politiche antidroga ha approntato un provvedimento, che andrà presto in Conferenza Stato-Regioni per un’intesa, secondo cui anche medici, infermieri e ostetriche dovranno sottoporsi ai test anti-droga già previsti per alcune categorie a rischio quali ad esempio utilizzatori di carrelli elevatori, autotrasportatori, lavoratori edili in altezza, utilizzatori di macchine movimento terra, piloti, controllori di volo etc… Gli interessati dal provvedimento saranno quindi medici e personale sanitario a contatto con i pazienti ma si sta valutando anche l’ipotesi di inserire la categoria degli insegnanti di ogni ordine e grado.

In pratica si vuole uniformare l’attuale elenco delle categorie lavorative considerate “a rischio” che devono effettuare periodici controlli sul consumo di alcol con l’elenco delle categorie che già ora vengono sottoposte a periodici controlli antidroga.

Il provvedimento, che per ora non è operativo, fa seguito alle polemiche suscitate dalla vicenda di un medico napoletano che avrebbe esercitato la professione sotto l’effetto di stupefacenti e ad un direttore sanitario in puglia che, dopo numerose denunce anonime, aveva fatto affiggere in bacheca una circolare in cui si invitavano “medici e infermieri a non far uso di sostanze stupefacenti durante gli orari di servizio”.

Già nel 2007, anno di uscita della lista delle categorie a rischio che devono sottoporsi obbligatoriamente al test antidroga periodico,  il governo annunciò che nella lista dovevano essere inseriti anche i medici, gli infermieri e le ostetriche. Ma finora ad ora non si era dato corso alla decisione. 
M.D.

lunedì 4 luglio 2011

PEC obbligatoria per le società entro il 29 novembre 2011

Con il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 è stato stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) con le seguenti scadenze:

per le società di nuova costituzione la PEC e’ immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società (la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese);
per i professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc...) è divenuta obbligatoria dal 29/11/2009 e va comunicata all’ordine o collegio di appartenenza;
per le società già costituite al 29/11/2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 e deve essere comunicata al Registro Imprese competente.

Mancano all’appello, quindi, solo le società già in essere che dovranno istituire la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarla entro il 28 novembre 2011 al Registro delle Imprese che la pubblicherà nella certificazione dell’impresa insieme ai dati relativi alla sede. Infatti, la casella di Posta Elettronica Certificata è considerata un domicilio elettronico dell’impresa e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo. 

Per richiedere una Casella di Posta Elettronica Certificata è necessario rivolgersi a un gestore abilitato iscritto nell’elenco pubblicato sul sito di DigitPA www.digitpa.gov.it.

Considerato l’elevato numero di società ancora sprovviste della casella certificata si consiglia di informarsi sulle offerte dei gestori abilitati e provvedere quanto prima alla presentazione della dichiarazione al Registro delle Imprese. 
M.D.

sabato 2 luglio 2011

Cadmio vietato dal 01/2012

Il cadmio è classificato come sostanza cancerogena ed è tossico anche per l’ambiente acquatico. Negli anni passati veniva utilizzato come colorante o stabilizzante in alcuni articoli di plastica. Nell’Unione Europea l’uso del cadmio è stato vietato in diversi articoli di plastica già nel 1992, ma era ancora consentito in alcuni tipi di PVC rigido, poiché in quel momento sul mercato non erano disponibili alternative. 
Dal 1° gennaio 2012 sarà vietato utilizzare il cadmio negli articoli di gioielleria, nella plastica e nelle bacchette per brasatura. Questa decisione è stata presa a seguito del reperimento di livelli elevati di cadmio in alcuni articoli di gioielleria, soprattutto nelle minuterie importate. I consumatori, compresi i bambini, potevano essere esposti al cadmio attraverso il contatto con la cute o con la lingua. Il nuovo regolamento, che sarà adottato come modifica nel regolamento REACH (nell’allegato XVII del regolamento REACH n. 1907/2006), ne vieta l’uso in tutti i tipi di articoli di gioielleria, ad eccezione dei gioielli antichi. Il divieto riguarda anche il cadmio presente in tutte le plastiche e nelle bacchette per brasatura utilizzate per unire materiali dissimili in quanto, se inalati, i fumi liberati durante questo processo sono molto pericolosi. 
Il divieto sull’uso del cadmio nei prodotti sopra riportati proteggerà i consumatori e recherà benefici all’ambiente, perché l’assenza di cadmio nella plastica contribuirà a ridurre l’inquinamento. 
La nuova legislazione infatti, oltre a vietare l’uso del cadmio in tutti i prodotti di plastica, incoraggia il recupero dei rifiuti di PVC utilizzati in diversi prodotti da costruzione. Dato che il PVC è un materiale utile che può essere recuperato più volte, la nuova legislazione consente di riutilizzare il PVC recuperato che contiene quantità minime di cadmio in un numero limitato di prodotti da costruzione, senza pericoli per il pubblico o per l’ambiente.
M.D.

giovedì 30 giugno 2011

Pensionamento anticipato per attività usuranti

E’ entrato in vigore dal 26 maggio 2011 il D.Lgs. 67/2011 che è stato pubblicato nella G.U. n. 108 del 11/05/2011, contenente le disposizioni per il pensionamento anticipato a favore dei lavoratori impiegati in attività usuranti. Scattano anche nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impiega lavoratori in orario notturno o in lavorazioni “a catena”.
Il beneficio pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa  per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa tra il 26 maggio 2011 ed il 31/12/2017; la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1/1/2018.
Inoltre: 
il datore di lavoro deve comunicare con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs 67/11. 
il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs 67/11 è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. 
In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. 
E’ considerato, a questi fini: 
lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni; 
periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino; 
lavoratori notturni: i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
Al di fuori di questi casi sono considerati tali i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
M.D.

martedì 28 giugno 2011

Stagisti e tirocinanti

Nel caso di ditte individuali o studio professionale senza dipendenti, in cui siano presenti tirocinanti o stagisti il titolare è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08. Ovviamente se sono presenti anche altri lavoratori, dipendenti o con altra tipologia contrattuale, gli obblighi di legge devono essere applicati a tutti.
Il Dlgs 81/08 ha stabilito all’art. 2, comma 1, lettera a) 
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;……omissis
La definizione di lavoratore è abbastanza chiara per cui anche in presenza di personale non retribuito ma che presta attività lavorativa scattano tutti gli obblighi previsti in caso di presenza di dipendenti. 
Ricordiamo quindi, l’obbligo da parte del datore di lavoro della redazione del documento di valutazione dei rischi, l’obbligo di nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Tale ruolo può essere assunto da un consulente esterno oppure dal datore di lavoro stesso se adempia al requisito di aver frequentato un corso di formazione specifico di almeno 16 ore.
Il datore di lavoro deve inoltre nominare degli addetti del primo soccorso e alla prevenzione incendi. Naturalmente lo stesso datore di lavoro dovrà intervenire per eliminare o ridurre i rischi presenti emersi a seguito della valutazione di tutti i rischi.
M.D.

domenica 26 giugno 2011

SISTRI: è arrivata la proroga

A cinque giorni dalla partenza, nella serata di mercoledì 25 maggio, è stata raggiunta l’intesa tra il Ministero dell’ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali con conseguente  approvazione della proroga per l’entrata in funzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri). E’ ora ufficiale con la pubblicazione nella Gazzetta del 30 maggio la proroga.
La modalità per l’entrata in funzione del SISTRI è stata divisa per scaglioni:
Primo scaglione: partenza dal 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3000 tonnellate;
Secondo scaglione: avvio dal 1° ottobre 2011 per produttori di rifiuti che abbiamo da 250 a 500 dipendenti e “comuni, enti ed imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
Terzo scaglione: si parte dal 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
Quarto scaglione: dal 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3000 tonnellate;
Quinto scaglione: dal 1° gennaio  2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.
Il Ministero dell’ambiente annuncia inoltre procedure di salvaguardia nel caso di rallentamenti del sistema, e un’attenuazione “transitoria” del regime sanzionatorio. Si sta già lavorando, infatti, su un decreto che istituirà una corsia informatica alternativa per le procedure di carico o di movimentazione dei rifiuti ogni qualvolta il sistema SISTRI ritarderà oltre i tre minuti l’operazione. Questa procedura è stata fortemente richiesta a seguito del Click Day dell’11 maggio scorso durante il quale il ritardo della compilazione delle schede informatiche aveva suscitato molte preoccupazioni per l’organizzazione di ciascuna azienda.
Attendiamo anche come anticipato un intervento normativo sul codice dell’ambiente per mitigare le sanzioni nel primo semestre di operatività effettiva del SISTRI. 
Si consiglia comunque a quanti già in possesso delle chiavetta di utilizzare il sistema SISTRI per prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche in vista della piena operatività del sistema.
M.D.