venerdì 24 giugno 2011

Collaborano con Sigea...

Alessandra Gualandi
Consulente del lavoro
Via F.lli Cervi, n. 3B - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)
Tel.  051/6958704
E-mail.  studiogualandi@libero.it

Centro Contabile Euro
Commercialista
Via Primavera, n. 26/B  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/635184
E-mail.  grabiagi@tin.it
CO. SER.  Soc. Coop. a r.l.
Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende
Via La Malfa, n. 33/1  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641253
Sito Internet.  www.coser.org
E-mail.  info@coser.org
Consorpromo S.r.l.
Sviluppo servizi globali per le aziende
Via Mori, n. 6  -  40054  Budrio loc. Prunaro  (BO)
Tel.  051/6920790
Sito Internet.  www.consorpromo.com
E-mail.  info@consorpromo.com
Contabilart
Servizi Contabili
Via Zanotti Maria, n. 12/D  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/626477
E-mail.  cscontabilart@tin.it
Contabilità & Servizi 
Commercialisti e Revisori Contabili
Via Marconi,  n. 7  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/857525 
Sito Internet.  www.contabilitaeservizi.it
E-mail.  info@contabilitaeservizi.it
CST Consulting
Consulenza fiscale e del lavoro
Via Setta, n. 5  -  40037  Sasso Marconi  (BO)
Tel.  051/843811
Sito Internet.  www.cststudio.it
E-mail.  info@cststudio.it
Dott. Ravaglia, Nicola e Babini Fabio
Dottori Commercialisti
Via Marvillo, n. 11  -  48011  Alfonsine  (RA)
Tel.  0544/1936140
E-mail. nicolaravaglia@studioravaglia.net
fabiobabini@studiobabini.net

Dott. ssa Vanda Argentesi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 14/A  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/850634 
E-mail.  argentesivanda@libero.it
Dr. Fabbri Paola
Commercialista
Via Garibaldi, n. 40  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28418
GISA S.r.l
Servizi di Medicina Preventiva rivolti alle aziende
Via Innocenzo da Imola, n. 7  -  40133  Bologna  (BO)
Tel.  051/388964
E-mail.  gisaorganizzazione@email.it
             gisaformazione@email.it
L. e A. Centro Servizi srl
Consulenza fiscale ed amministrativa
Via Selice, n. 211  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641828
E-mail.  info@leacentroservizi.it
Michele Rag. Pezzoli
Consulente del lavoro
Via Carlo Sigonio, n. 2  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/300000
E-mail.  studio300000@libero.it
Mirna Schiassi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 79  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/6970781
E-mail.  mirnaschiassi@libero.it
Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport
Commercialista
Imola (BO): 
Via  La Malfa, n. 33/2  -  Tel.  0542/641273
Castel San Pietro Terme (BO):
Viale Repubblica, n. 12  -  Tel.  051/948695
Bologna:
Piazza dei Martiri, n. 1/2  -  Tel.  051/4211299
E-mail.  info@olimpiagestsport.com
Parmeggiani Rag. Roberta
Commercialista
Via Garibaldi, n. 4  -  40066  Pieve di Cento  (BO)
Tel.  051/973710
Raffaele Dott. Fraietta
Consulente del lavoro
Via Magini, n. 6  -  40139  Bologna  (BO)
Tel.  051/548856
E-mail.  raffaele.fraietta@consulentidellavoro.it

Rag. Cosetta Colletti
Commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 34  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30816

Rag. Davide Busi   Rag. M. Stefano Busi
Commercialisti - Consulenti del lavoro
Via di Corticella, n. 181/4  -  40128  Bologna  (BO)
Tel.  051/324206
Rag. Paola Giordani
Consulente del Lavoro
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/6951230
E-mail.  cdl@studiopaolagiordani.it

Rag. Quinto Baldassarri
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  baldassarri@imolanet.com
Studio Associato Mangini - Ferraro
Consulenti del lavoro
Via Bondanello, n. 18/B  -  40013  Castel Maggiore  (BO)
Tel.  051/6320074
E-mail.  mangini@studio-mf.it

Studio Associato Tellarini
Dottori Commercialisti
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  info@studiotellarini.com

Studio Boninsegna
Commercialista
Viale Pambera, n. 10  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28092
E-mail.  info@studioboninsegna.it
Studio Calzati
Consulenti associati
Via Ercole Nani, n. 15/C  -  40132  Bologna  (BO)
Tel.  051/401334
E-mail.  studiocalzati@libero.it
Studio Carati
Commercialista
Via S. Carlo, n. 12/4  -  40023  Castel Guelfo  (BO)
Tel.  0542/670596
Studio Domenico Cassani 
Dottore commercialista
Via Cavour, n. 67  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35486
Sito Internet.  www.cassanistudio.it
E-mail.  segreteria@cassanistudio.it
Studio Donati
Consulenti del lavoro
Via Mazzini, n. 57  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/32387
E-mail.  studiodonati@fastmail.it

Studio Dal Monte
Dottori commercialisti associati
Via Emilia, n. 116  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30614
E-mail.  francesco@studiodalmonte.com
Studio Dott. Travaglini Nicola
Dottore commercialista
Vicolo Brignani, n. 1  -  48022  Lugo  (RA)
Tel.  0545/31480

Studio Gestimpresa - Marino dott. Pietro
Dott. Commercialista Contabile Tributario
Castel San Pietro Terme (BO) Fraz.Osteria Grande:
Via Claterna, 12/14 – Tel. 051/6958184
Bologna (BO):
Via Irnerio, 23 – Tel. 051/255590  Cel. 348/2602062
E-mail. info@marinopietro2.191.it

Studio Giorgi e Vitelli
Consulenti del lavoro associato
Via Toscana, n. 42/7  -  40141  Bologna  (BO)
Tel.  051/475933
E-mail.  giovit@studiogiorgi-vitelli.191.it
Studio Martini
Commercialista
Via Emilia, n. 107  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28616
E-mail.  info@martiniegeminiani.com
Studio Normanni
Commercialista
Via Emilia, n. 187  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/611411
Studio Prof. Associato Bortolotti
Piazza dei Martiri, n. 5/2  -  40121  Bologna  (BO)
Tel.  051/242610
E-mail.  segreteria@studioassbortolotti.it
Studio Rag. Adolfo Lefons
Commercialista - Consulente del lavoro
Via degli Orti, n. 22  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/444114
E-mail.  adlefons@tin.it
Studio Dott. Mezzetti Barbara
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/942660
E-mail.  b.mezzetti@studiomezzetti.bo.it

mercoledì 22 giugno 2011

Testo Unico: novità per i lavori elettrici sotto tensione

E’ stato emanato un decreto attuativo previsto dal D.Lgs. 81/08 nato dall’esigenza di regolamentare il settore dei lavori elettrici sotto tensione in relazione alle particolari metodologie di lavoro da adottare, nonché alla elevata professionalità richiesta agli operatori del settore.
Il campo di applicazione del nuovo decreto attuativo riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
Specifichiamo che il decreto si applica:
a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza; 
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l’applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative. 
Non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato: 
a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio; 
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio; 
c) l’uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme; 
d) l’uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego; 
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati; 
f) l’utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito; 
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore. 
E’ fondamentale riportare alcune definizioni del decreto per comprendere meglio quali sono i lavori interessati dal decreto in esame:
a) parte attiva: conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, e’ in tensione; 
b) lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. Si considera altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l’interno della zona dei lavori sotto tensione così come definita nella norma CEI EN 50110-1; 
c) messa a terra e in cortocircuito: operazione con la quale le parti attive costituenti un impianto elettrico vengono collegate con la terra, direttamente o tramite un impianto di terra, e tra loro, direttamente o tramite parti conduttrici;
d) lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti attive, dopo che queste sono state rese prive di tensione e di carica elettrica, sezionate da ogni possibile fonte di alimentazione e collegate a terra ed in cortocircuito.
Le aziende per poter effettuare le attività sotto tensione devono possedere autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione.
Il personale che opera sotto tensione deve essere formato attraverso corsi di formazione con caratteristiche e contenuti definiti nell’allegato III. Tali corsi di formazione devono prevedere esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di idoneità’ alla effettuazione dei lavori sotto tensione. 
L’idoneità deve essere riferita alle effettive mansioni cui è destinato il personale. Il documento di abilitazione è rilasciato dal datore di lavoro a seguito del conseguimento dell’idoneità e dell’attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. Il documento di abilitazione è personale, deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed è revocato in caso di inosservanza alle norme di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente. Il documento ha validità solo per le attività svolte dall’azienda autorizzata che lo ha rilasciato
Si specifica che i soggetti formatori devono possedere i requisiti di cui all’allegato III e devono essere autorizzati dai Ministeri del lavoro e della salute. 
Le aziende già operanti sono inizialmente riconosciute ma devono adeguarsi entro 24 mesi pena la perdita dell’abilitazione. 
Riportiamo brevemente i contenuti degli allegati.
L’allegato I definisce la “Commissione per i lavori sotto tensione” in termini di composizione, compiti e organizzazione. 
L’allegato II definisce le modalità per l’autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, e controllo delle aziende.
Le aziende devono poter dimostrare il possesso dei requisiti minimi dell’allegato tra cui:
- sistemi di organizzazione e controllo e procedure rispondenti a quanto stabilito dalle norme CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15. 
- certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e OHSAS 18001:2007
- dimostrare di avere attrezzature, personale, assicurazioni, esperienza ecc.
L’autorizzazione ha validità triennale rinnovabile.
L’allegato III definisce le “Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori”
Si considerano idonei i corsi realizzati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15. 
I livelli di formazione devono essere differenziati, in funzione della mansione svolta dai lavoratori chiamati ad operare sotto tensione. 
Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. I corsi possono differenziarsi per livello e complessità dei lavori da eseguirsi. 
La durata della parte teorica dei corsi di formazione deve essere non inferiore a 120 ore per il primo corso di idoneità. Per tali corsi, ogni 5 anni deve essere effettuato un corso di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 20 ore. 
Le esercitazioni pratiche devono consentire a tutti di comprendere le tecniche e sviluppare le abilità operative per realizzare in sicurezza quanto previsto dagli obiettivi del corso.
Si considerano idonei i contenuti dei corsi previsti secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15. 
I requisiti minimi dei soggetti formatori sono:
a) disporre di uno o più campi scuola in grado di permettere la conduzione dell’addestramento in condizioni il più possibile uguali a quelle del lavoro reale; 
b) disporre di personale docente competente con almeno 5 anni di esperienza acquisita nella manutenzione degli impianti elettrici con tensione superiore a 1000 V; 
c) disporre di programmi didattici dettagliati per ogni tipo di corso. 
Anche in questo caso l’autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata.
M.D.

lunedì 20 giugno 2011

Principali Scadenze

SCADENZE SICUREZZA

1 GIUGNO
REACH:
notifica all’ECHA (Agenzia costituita ad Helsinky per l’applicazione di Reach e Clp)  da parte dei produttori o importatori di sostanze contenute in articoli (sostanze elencati in allegato XIV) se la sostanza è presente nell’articolo prodotto o immesso sul mercato dell’UE in quantitativi ≥ 1 ton/anno e non si può escludere l’esposizione per l’uomo e per l’ambiente.
Soggetti: parte dei produttori o importatori di sostanze contenute in articoli Regolamento 1907/2006/CE.

30 GIUGNO (salvo variazioni)
Possibilità di effettuare la Comunicazione annuale ex legge n. 70/1994, già scaduta il 30 aprile, dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l’anno precedente.
Soggetti: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, o svolge le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto.

domenica 19 giugno 2011

Corsi SIGEA IN EVIDENZA

Corso di Primo Soccorso   per aziende di gruppo A/B/C
Data: 05-07 Luglio 2011
Orario: dalle 9 alle 13 - dalle 14 alle 18
Giorno: Martedì - Giovedì
Prossimo corso per Addetti alla Prevenzione Incendi presso Castel Maggiore: 14/11/2011

sabato 18 giugno 2011

SIGEA SCHERMA


TRIONFO DI QUALIFICAZIONI PER LA SIGEASCHERMA
Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio gli atleti della SigeaScherma sono stati impegnati su più pedane: gli atleti di spada a San Lazzaro per le qualificazioni regionali di Coppa Italia, quelli di sciabola a Belluno per la fase interregionale di Coppa Italia. Nelle due giornate di gara, ottimi risultati e 11 qualificati per la SigeaScherma. Primo posto per Andrea Ufficiali nella gara di spada maschile, secondo posto per Virginia Laurenti nella gara di sciabola femminile.

MATTEO CAPOZZI NELL’OLIMPO DEI CAMPIONI DI SCHERMA
Sabato 16 e domenica 17 aprile a Foligno Matteo Capozzi sorprende tutti con un quinto posto alla Seconda Prova di Qualificazione nazionale assoluti a cui hanno preso parte atleti olimpionici del calibro di Matteo Tagliariol.

giovedì 16 giugno 2011

Appalti: rischi generici, interferenti e specifici

Riportiamo una sentenza della Corte di Cassazione che riguarda la valutazione delle responsabilità dei rischi generici, interferenti e specifici in caso di lavori in appalto.
Un committente esercente attività produttiva ha ingaggiato un appaltatore per la installazione a tetto di un impianto di allarme. Durante l’installazione di tale antifurto il dipendente della ditta appaltatrice, calpestando le onduline in eternit del tetto, è caduto nel vuoto riportando gravi danni fisici.
Un Tribunale in prima istanza ha individuato la responsabilità del datore di lavoro della azienda appaltatrice per il reato di lesioni colpose per l’ infortunio del lavoratore dipendente dovuto alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro mentre ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, il committente. Il condannato ha presentato ricorso alla Corte d’appello, che ha confermato le responsabilità del datore di lavoro dell’azienda appaltatrice e, in parziale riforma della prima sentenza, ha affermato la responsabilità in ambito civile ed in solido del committente condannando tutti al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 
Al committente era stato mosso l’addebito di non aver fornito informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro ed in particolare sulle condizioni di precaria stabilità del tetto del capannone nel quale avrebbe dovuto essere installato un allarme antifurto. Al datore di lavoro dell’infortunato, invece, era stato contestato di aver omesso di accertare, prima di dare l’avvio ai lavori, che il tetto potesse reggere il peso degli operai e di adottare, altresì, le necessarie cautele contro il rischio di caduta, distendendo tavole sul tetto o facendo uso di cinture di sicurezza. E’ stato quindi a causa della mancanza di tali presidi che il lavoratore, a seguito dell’accesso sul tetto del capannone per installare l’impianto, sfondava con il proprio peso le lastre in eternit di copertura e precipitava al suolo riportando gravi lesioni personali.
A seguito di questa sentenza è stato presentato ricorso in Corte di Cassazione da parte del committente sostenendo che, con riferimento al rischio di rottura della copertura del capannone, non esisteva alcun obbligo di informazione, non essendo in presenza di pericolo legato all’attività aziendale interferente con quella gestita dall’appaltatore per cui era quest’ultimo quindi che avrebbe dovuto adottare le opere provvisionali ed i dispositivi di sicurezza contro le eventuali cadute dall’alto. Quindi secondo il committente il rischio di caduta dal tetto era aspecifico e gravava esclusivamente sull’esecutore dei lavori e non sul committente e chiunque era in grado di percepire che muoversi su un tetto implica il rischio di caduta. 
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso ricordando che è obbligo del committente non solo quello di fornire alle imprese appaltatrici informazioni sui rischi specifici nell’ambiente in cui sono destinate ad operare ma anche di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’ appalto.
“La normativa”, ha proseguito la suprema Corte, “prevede esonero del committente solo per i rischi specifici e propri dell’impresa appaltatrice: si tratta dei rischi che impongono precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi, o che implicano la conoscenza di specifiche procedure o l’esecuzione di speciali tecniche” per cui “il carattere generico del rischio non esonera da responsabilità il committente: l’esonero riguarda esclusivamente i rischi specifici e tipici dell’impresa appaltatrice” e secondo la Sez. IV “nel caso di specie il rischio era generico e da tutti riconoscibile”.
“L’unica cosa che conta”, ha proseguito la suprema Corte, “è che il rischio di caduta non era proprio ed esclusivo dell’esecutore dell’impianto, sicché gli imputati erano tenuti a coordinarsi ed a cooperare alla sicurezza”. “Per il resto”, ha quindi concluso la Sez. IV, ”il fatto che la caduta fosse facilmente prevedibile non può esonerare da responsabilità alcuno dei protagonisti della vicenda, ma semmai accentuare l’obbligo di cooperare per evitare l’esito drammatico riscontratosi ed agevolmente evitabile”.
M.D.

martedì 14 giugno 2011

Recupero di rottami metallici

I criteri europei che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti e diventano prodotti  entrano in vigore dal 28 aprile ma si applicheranno dal 9 ottobre 2011, per consentire alle imprese di familiarizzare con il nuovo sistema.
Il fine di questi criteri è conseguire livelli più elevati di riciclaggio e limitare l’estrazione di risorse naturali. L’obiettivo europeo è quello di creare una società del riciclaggio, che evita di produrre rifiuti e che , per quanto possibile, usa i rifiuti come risorsa.
Il regolamento europeo evita che ogni Stato prenda una deriva individuale, è costituito da 7 articoli e 3 allegati ed ha per oggetto i rottami di ferro, acciaio, alluminio e i rottami di leghe di alluminio. La composizione dei rottami non deve essere esclusiva è sufficiente che questi siano costituiti principalmente da questi metalli.
Perché i rottami possano perdere la qualifica di rifiuti deve essere concluso qualsiasi trattamento come taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento necessario per preparare i rottami all’utilizzo. Ad esempio, per le vecchie autovetture occorre procedere allo smontaggio, alla rimozione di liquidi e composti pericolosi ed al trattamento della frazione metallica, in modo da recuperare rottami metallici puliti che soddisfano i criteri stabiliti.
M.D.

domenica 12 giugno 2011

Morti sul lavoro di nuovo in crescita

Nel primo trimestre del 2011 le vittime sul lavoro sono state 114, ben 23 in più rispetto ai primi tre mesi del 2010. La Lombardia, continua ad occupare il primo posto nella graduatoria nazionale per numero di vittime (16), seguita da Emilia Romagna (15), dal Piemonte (14), dalla Sicilia (11), dalla Campania (9) e dal Veneto (7).
In rapporto al numero di occupati, invece, ad indossare la maglia nera è sempre la Valle D’Aosta. Come provincia, invece, è Milano quella maggiormente colpita, seguita da Torino, Catania, Bologna e Napoli. Nel settore agricolo si ha il 35,1 per cento delle morti bianche, seguito da quello delle costruzioni. 
La situazione e le classifiche cambiano se si analizzano le morti bianche in rapporto al numero degli occupati.
In questo contesto è in Valle D’Aosta che si rileva la situazione peggiore, seguita dalla Basilicata, dal Trentino Alto Adige e dall’Umbria.
La prima causa di morte è la caduta dall’alto, seguita dallo schiacciamento dovuto alla caduta di oggetti pesanti, dal ribaltamento di un veicolo o di un mezzo in movimento, per investimento di mezzo semovente e per contatto con organi in movimento. 
La fascia d’età più a rischio è quella che va dai 40 ai 49 anni mentre il giorno della settimana con più eventi mortali è il martedì. 
M.D.

venerdì 10 giugno 2011

Verifiche periodiche attrezzature: emanato nuovo decreto

È stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’Allegato VII al D.Lgs. 81/2008 (es. apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200kg, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili, ascensori e montacarichi da cantiere, etc) nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo D.Lgs. 81/2008.
Il decreto entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a fine luglio.
Con questo decreto nuovi soggetti, pubblici e privati, potranno affiancare INAIL, ASL ed ARPA nelle verifiche obbligatorie sulle attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08.
Per la prima verifica dell’attrezzatura vi deve provvedere l’INAIL (ex ISPESL) nel termine di sessanta giorni, mentre per le verifiche successive intervengono l’ASL o, se c’è una convenzione, l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) che devono effettuare la prestazione entro 30 giorni. L’INAIL, l’ASL e l’ARPA possono far fronte alle verifiche direttamente o possono ricorrere a soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti in un apposito elenco che può essere istituito presso ciascuna ASL o su base regionale.
Trascorsi inutilmente i termini per le verifiche, 60 giorni per la prima verifica e 30 per le successive, il datore di lavoro che non ha avuto riscontro da parte di INAIL, ASL o ARPA può avvalersi, previa comunicazione ai soggetti titolari appena citati, dei soggetti pubblici o privati inseriti nell’apposito elenco di cui all’allegato III del Decreto del Ministro del Lavoro analizzato.
I soggetti pubblici o privati scelti dovranno fare fronte alle richieste di verifica entro i termini validi anche per i soggetti titolari, 60 e 30 giorni.
Ci si aspetta che dove il pubblico non ha funzionato ora funzioni il privato garantendo tempi di risposta certi e rapidi.
Tutte le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione rimangono a carico del datore di lavoro.
Le tariffe dei privati non sono libere. È ammessa una oscillazione non superiore al 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e devono essere comunicate dal datore di lavoro al soggetto titolare della funzione.
Le tariffe sono determinate con decreto e finché non sarà emanato rimangono in vigore quelle attuali.
I soggetti pubblici o privati che hanno svolto attività di certificazione di prodotto non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE. 
M.D.

mercoledì 8 giugno 2011

Amianto e impianti fotovoltaici

Bando per la rimozione dell’amianto e l’installazione di impianti fotovoltaici negli edifici 

Prorogata la scadenza del bando, che mette a disposizione 10 milioni di euro per le piccole e medie imprese emiliano–romagnole aventi sede legale e/o operativa nel territorio dell’Emilia–Romagna che mira a promuovere la qualificazione ambientale ed energetica, la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e la realizzazione di interventi che promuovano il risparmio energetico nella climatizzazione degli edifici.

Il contributo non potrà essere superiore a 150 mila euro per ciascun beneficiario e l’intervento da attuare non potrà essere inferiore a 100 mila euro. Alla valutazione tecnica delle domande di contributo provvederà un nucleo di valutazione composto da collaboratori appartenenti all’assessorato Attività produttive e dell’assessorato Ambiente.

La trasmissione delle domande di contributo, tramite posta elettronica certificata e trasmissione della copia cartacea per raccomandata, dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra il 16 maggio 2011 e le ore 16:00 del 16 giugno 2011. Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al seguente link:
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/bandi/bando-fotovoltaico-amianto
e/o telefonare a Numero verde 800662200
M.D.

martedì 7 giugno 2011

Sistri: Giacenze al 31 maggio e ultimi aggiornamenti

Nel ricordare che il primo giugno entrerà in vigore il nuovo sistema di gestione telematico dei rifiuti diamo indicazione sulle modalità per allineare il registro cronologico alle giacenze reali prima del 1 giugno 2011.
Prima dell’entrata in vigore del SISTRI gli utenti dovranno rimuovere dai propri registri cronologici del SISTRI tutte le operazioni effettuate per attività di test, e inserire nei registri cronologici le giacenze reali.
Sarà quindi necessario annullare tutte le operazioni effettuate per attività di test: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011 selezionando ed annullando singolarmente le registrazioni del registro cronologico effettuate per attività di test e successivamente, ma entro la medesima scadenza, inserire nel sistema le giacenze reali caricandole sul registro cronologico del Sistri. 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 viene confermata la data del 1° giugno 2011 per la piena operatività del SISTRI mentre il termine per il pagamento dei contributi annuali passa dal 31 gennaio al 30 aprile di ogni anno. Sul sito www.sistri.it è ora disponibile una versione aggiornata del MANUALE OPERATIVO SISTRI (Versione 2.4 del 26.04.2011) e sono disponibili nell’Area Riservata aggiornamenti dei servizi a supporto delle Aziende relativi:
ALLA GESTIONE DATI AZIENDA
per la gestione dei dati delle pratiche di iscrizione:
Aggiornamento dei Dati Generali dell’Azienda e firma per convalida;
Modifica/Inserimento/Cancellazione Unità Locali, Categorie e Delegati e firma per convalida;
Visualizzazione Unità Locali, Categorie e Delegati associati al dispositivo USB in uso Geolocalizzazione dell’Unità Locale.
AL SELF CARE per la verifica automatica del corretto funzionamento del dispositivo USB ed esecuzione automatica della corretta procedura guidata di ripristino per le seguenti casistiche:
Danneggiamento dei certificati contenuti nel dispositivo USB;
Digitazione PIN errato;
Cancellazione accidentale da parte dell’utente dei files di configurazione presenti nel dispositivo USB.
Ricordiamo, infine, che alla data del 01/06/2011 su tutti gli automezzi destinati al trasporto dei rifiuti speciali dovranno essere installate le black box; in assenza di questa, il veicolo verrà sospeso dall’Albo per 60 giorni decorsi i quali, in assenza di installazione, il veicolo sarà cancellato dall’Albo stesso e non potrà più essere adibito a tale trasporto(articolo 25, comma 9 del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205).
M.D.

giovedì 2 giugno 2011

PROSSIMI CORSI IN PARTENZA

Corso di Primo Soccorso
Sede: Castel Maggiore
Data: 06-08/06/2011
Orario: 09-13 / 14-18

Corso RSPP
Sede: Imola
Data: 13-15-20-22/06/2011
Orario: 14-18