mercoledì 17 novembre 2010

Macchine inidonee: la Cassazione chiarisce le responsabilità

Con la sentenza della Corte di Cassazione del 27/09/2010, n. 34774 si torna sul tema degli infortuni provocati da macchine non idonee, ricordando come a rispondere dell’eventuale infortunio da esse causate, siano tanto il produttore che il datore di lavoro.
Il fatto che un produttore possa aver messo in commercio un macchinario irregolare non esonera da responsabilità il datore di lavoro che, in quanto primo garante della sicurezza dei propri dipendenti, non è esonerato da responsabilità se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza in ordine alla fornitura di un macchinario non sicuro.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’infortunio si era verificato mentre l’operaio svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso una sega priva dei dispositivi di blocco automatico in movimento. La Corte ha ricordato che la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta.
In caso di delega di funzioni, il costruttore del macchinario non può andare esente da responsabilità invocando l’istituto della delega trattandosi di un istituto che può valere solo con riferimento all’attuazione delle norme di prevenzione all’interno dell’azienda, ossia con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e/o degli ambienti di lavoro dell’azienda, e non certamente in relazione ai prodotti commercializzati all’esterno. Il produttore non può trasferire ad altri la responsabilità che egli ha nei confronti di terzi diversi dai propri dipendenti, ovvero i lavoratori che lavoreranno coi macchinari privi dei requisiti di sicurezza.
M.D.

lunedì 15 novembre 2010

Convenzioni DPL-Carabinieri: contrastare il lavoro nero

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Difesa hanno firmato una convenzione per la cooperazione fra Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e Direzioni provinciali del Lavoro (DPL). Questa cooperazione mira a contrastare tutti quei fenomeni di criminalità legati allo sfruttamento del lavoro, all’occupazione illegale di lavoratori e al rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Grazie alla convenzione, le Direzioni provinciali del lavoro e i Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri coordineranno le proprie azioni su questo versante, tenendo anche degli incontri trimestrali per lo scambio di dati e informazioni e per la programmazione di eventuali verifiche da effettuare congiuntamente. Con particolare riferimento al settore infortunistico, il Comando provinciale dei Carabinieri, anche tramite i comandi stazione, segnalerà alla rispettiva direzione del lavoro tutte quelle situazioni di evidente pericolosità legate alla mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza nei cantieri, oltre agli infortuni gravi di cui sia venuto a conoscenza, per consentire tempestivi interventi ispettivi. Interventi che potranno avvenire, in casi di particolare pericolosità e gravità, anche con il supporto degli stessi Carabinieri.
La convenzione si inserisce nel più ampio quadro che il Ministero del Lavoro intende portare avanti in materia. Vi rientrano il recente protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate, per lo scambio di dati e informazioni in materia di attività ispettiva; il Piano straordinario della vigilanza in agricoltura ed edilizia del gennaio 2010.
Sulla base di specifici accordi definiti a livello territoriale, il personale ispettivo delle direzioni provinciali del lavoro può richiedere ai militari dell’Arma, in casi di particolare pericolosità e gravità, un eventuale supporto, in particolare per le attività ispettive da effettuarsi in fasce orarie notturne o in aree disagiate
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

sabato 13 novembre 2010

DURC: nuove indicazioni

Con la Circolare n. 35 dell’8 ottobre 2010 il Ministero del Lavoro fornisce importanti indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Si parla in particolare della validità temporale del DURC nell’ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 mesi.
In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.
M.D.

giovedì 11 novembre 2010

Maniglioni antipanico: sostituzione entro febbraio 2011

Il decreto Ministeriale del 3/11/2004 ha previsto  entro il 16 febbraio 2011, la sostituzione di tutti i maniglioni non marcati CE installati su porte lungo le vie di esodo per tutte le aziende soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (quindi attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi).
Tali dispositivi devono essere inoltre conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi antipanico oggetto del Decreto è prevista nei seguenti casi (art.3):
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti (art.4):
a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego , per l’installazione e la manutenzione;
b) per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell’attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro dei controlli antincendio (D.P.R. 37/98)

mercoledì 10 novembre 2010

Collaborano con Sigea...

Alessandra Gualandi
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lunedì 8 novembre 2010

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venerdì 5 novembre 2010

Testo Unico e microimprese: il guadagno della prevenzione


Il 30 giugno 2010 si è tenuto a Milano un seminario dal titolo “Testo Unico e Microimpresa” in cui sono stati presentati diversi documenti utili per il mondo delle piccole e medie imprese (PMI), imprese che spesso hanno maggiori difficoltà delle grandi aziende nel mettere in atto idonee politiche di prevenzione.
Per quanto riguarda i costi della mancata prevenzione è risultato che nel 2008 (dati Inail) ”in Italia sono stati indennizzati 874.940 infortuni, di cui 149.506 (con 172 mortali), nella sola Lombardia. Nelle imprese fino a 15 addetti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il dato è elevato e rappresenta la grande maggioranza degli infortuni registrati in ogni settore lavorativo”. In particolare colpisce “che l’80% degli infortuni mortali, verificatisi tra il 2002 e il 2005, in Italia, abbia riguardato lavoratori appartenenti a realtà con numero di addetti da 1 a 9”. 
Anche per le malattie professionali i dati sono interessanti: nel 2008 in Lombardia sono state risarcite 2.865 malattie professionali. E l’attenzione verso queste patologie nelle microimprese appare carente: “solo una piccola parte delle realtà da 6 a 9 addetti” che avrebbe l’obbligo di individuare il Medico Competente lo ha fatto. 
In questo caso “il malessere derivante da alcuni rischi presenti non viene rilevato e monitorato, e la patologia (cronica e, a volte, degenerativa) che può derivarne nel tempo non viene prevenuta” con costi che sono spesso occulti dal momento che difficilmente la malattia verrà riconosciuta come malattia professionale. 
Ne consegue che i costi della mancanza di prevenzione sono diversi e attualmente molto onerosi. Questi costi non sono solo a carico dell’azienda che non fa prevenzione, ma vengono sopportati dall’intera collettività. Si può considerare che, nel 2004, l’Inail ha corrisposto complessivamente 3.560.000 rendite (infortuni con invalidità permanente o letali), per la cifra complessiva di circa 5 miliardi di euro, mentre il costo dell’indennità per inabilità temporanea al lavoro è stato pari a 465.000 euro. Inoltre ai costi diretti si devono sommare quelli indiretti: 
perdita di produzione; 
danni alle strutture e alle attrezzature; 
formazione per il personale sostitutivo; 
ore di straordinario per recuperare la perdita di produzione; 
eventuali sanzioni dagli organi di vigilanza;
aumento del premio di assicurazione; 
eventuali spese legali;
eventuale rimborso del danno biologico.
Complessivamente “il costo sociale per infortuni viene stimato, secondo l’Inail, in circa 28 miliardi di euro; considerando anche le malattie professionali la cifra sale a 41,6 miliardi”. 
Senza considerare i costi indotti come “il danno d’immagine, l’insoddisfazione del cliente per eventuali ritardi o disservizi nella fornitura, la perdita del senso di attaccamento del personale”. 
La prevenzione rappresenta un investimento i cui risultati si potranno valutare e apprezzare nel medio periodo, per questo motivo è necessario trovare le risorse sia per elaborare la valutazione dei rischi, sia per i successivi interventi necessari. 
I rischi per la sicurezza sono spesso affrontabili con interventi piccoli e progressivi, piuttosto che con un unico intervento oneroso. E a volte un rischio può essere affrontato “con un intervento di tipo organizzativo piuttosto che tecnico”.
In un ambiente salubre e sicuro, in cui magari i lavoratori partecipano alla gestione della sicurezza, migliora la quantità e la qualità del lavoro. Anche la valutazione dei rischi, “occasione preziosa per approfondire la conoscenza del processo di lavoro”, può migliorare l’operatività dell’azienda. 
Nel Convegno sono stati riportati indubbi vantaggi della prevenzione: 
attraverso la prevenzione non solo diminuiscono i costi per infortuni e malattie, ma, per mezzo del vigente sistema bonus-malus, di fronte a una riduzione dei danni viene anche ridotto il premio assicurativo Inail; 
l’Inail stesso, di fronte a un infortunio o a una patologia legata al lavoro, può avviare un’azione di rivalsa verso il datore di lavoro, chiedendogli un indennizzo economico per la copertura che l’Istituto dovrà garantire al lavoratore leso;
la mancata prevenzione può far incorrere in sanzioni, la cui portata economica può essere notevole per una piccola o media impresa; 
un buona prevenzione riduce le spese legali a fronte di danni sviluppati dai lavoratori o anche, nelle attività aperte al pubblico, dai clienti.
M.D.


sabato 30 ottobre 2010


AL VIA IL PROGETTO SCUOLE
La Sigea Scherma Imola di nuovo in prima linea nelle scuole elementari con il Progetto Scuole, un corso di avviamento alla scherma il cui scopo è quello di avvicinare i bambini dalla prima alla quinta elementare alle discipline di questo sport, di farli divertire e appassionare, grazie alla partecipazione di tecnici competenti.
I bambini di tutte le classi partecipanti, ai quali a fine progetto verrà rilasciato un attestato di partecipazione, avranno la possibilità di assistere alle gare di rilievo presso il Centro Tecnico e alla Gara Nazionale che si terrà il 5 e 6 febbraio 2011.

mercoledì 27 ottobre 2010

Qualificazione aziende sicure


Il ministero del Lavoro prepara regole più severe nell’affidamento di attività a rischio, come la bonifica di cisterne e silos. Se le ditte aspiranti agli appalti come manutentori esterni non garantiranno una speciale formazione ai propri dipendenti o non li doteranno di tutte le apparecchiature idonee a scongiurare gli incidenti potrebbero essere escluse dall’appalto stesso.

I lavoratori che eseguono interventi di bonifica di cisterne e silos devono essere legati con un’imbracatura di sicurezza, vigilati per tutta la durata dell’operazione e forniti di respiratori oltre che di strumenti adatti a rilevare anomale concentrazioni di gas.

Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha chiesto ai tecnici del dicastero di mettere a punto una stretta nell’ambito di tutte le attività che comportano particolari pericoli.

Una strada potrebbe essere, appunto, il nuovo sistema di qualificazione delle imprese “virtuose” disciplinato dal testo unico della sicurezza (Dlgs 81/08). Attraverso quest’ultimo, si potrà rilasciare una “licenza” solo a quelle aziende appaltatrici che siano in grado di assicurare elevati standard di sicurezza.

Con il sistema di qualificazione dovrebbe essere, inoltre, introdotta la patente a punti per i cantieri edili che dovrebbe fare da apripista per rilanciare un più diffuso modello di gestione della salute nei luoghi di lavoro di tipo premiale (anziché repressivo).
M.D.

domenica 24 ottobre 2010

Montaggio di ponteggi: obbligo di presenza del preposto

Cassazione Sezione IV Penale, Sentenza n. 23936 del 23 giugno 2010.
Con questa Sentenza è stato confermato che durante il montaggio di un ponteggio il datore di lavoro è tenuto a garantire la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni di montaggio. Non è possibile sopperire a tale funzione con la presenza in cantiere di un responsabile della sicurezza che ha compiti diversi da quelli assegnati al soggetto preposto alla direzione delle predette operazioni che, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono essere eseguite sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto specifico.
L’amministratore unico di una società, ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi commesse in pregiudizio di un lavoratore dipendente con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato condannato dal Tribunale alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione. Lo stesso ha fatto ricorso alla Corte di Appello che ha però confermata la sentenza di condanna.

Nel caso in esame era accaduto che il lavoratore, mentre era intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere edile, ove erano in corso lavori per la costruzione di un fabbricato, è caduto dal ponteggio dall’altezza del quarto piano dello stabile è piombato sul balcone del terzo piano. Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, l’imputato aveva omesso di predisporre misure idonee a garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori e non aveva curato la presenza di un preposto incaricato di controllare le operazioni di montaggio alle quali era intento il lavoratore.
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo, fra le altre motivazioni, che non era stato tenuto conto che in cantiere fosse presente un responsabile della sicurezza. Lo stesso ha fatto, altresì, presente che al momento dell’intervento della ASL delegata a svolgere le indagini sull’accaduto il ponteggio era stato smontato e che lo stato dei luoghi teatro dell’infortunio era stato ricostruito mediante delle riproduzioni fotografiche. La suprema Corte ha però rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Per quanto riguarda la circostanza che al momento dell’infortunio era presente in cantiere un responsabile della sicurezza la Suprema Corte ha concluso sostenendo che “non pertinente, rispetto all’addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione del ponteggio, della presenza di un preposto specificamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, ed altresì generico, è il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere; costui, invero, ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 17), devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto”.
M.D.

giovedì 21 ottobre 2010

Record di denunce per le malattie professionali


Dai dati Inail del mese di luglio 2010: record di denunce per le malattie professionali per il 2009.
Il 2009 è stato un anno record per le malattie professionali: 34.646 denunce complessive, il valore più alto degli ultimi 15 anni, il 15,7% in più rispetto al 2008 e circa il 30% in più nell’ultimo quinquennio.
Forti impennate si sono registrate, in particolare, per le malattie dell’apparato muscolo-scheletrico dovute a sovraccarico biomeccanico: 17.600 denunce nel 2009, il 36% in più rispetto all’anno precedente, il doppio dal 2005. Contestualmente continuano a diminuire le patologie “storiche” come l’ipoacusia da rumore (-17% dal 2005 al 2009), le malattie respiratorie (-12,5%) e le cutanee (-37,5%).
A determinare il forte aumento delle denunce, iniziato già da alcuni anni, è stata soprattutto la maggiore consapevolezza dei soggetti coinvolti (lavoratori, datori di lavoro, parti sociali, medici, ecc.) in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, frutto dell’impegno profuso dall’INAIL nell’opera di sensibilizzazione e informazione. Da considerare, inoltre, l’entrata a regime delle nuove tabelle delle malattie professionali in cui sono inserite anche le patologie da sovraccarico biomeccanico e da vibrazioni meccaniche esonerate ormai dall’onere della prova del nesso causale con l’attività svolta. 
Fonte: Inail

lunedì 18 ottobre 2010

Tempo-tuta in busta paga

Con la sentenza n. 19358 del 10 settembre la Cassazione consolida il principio della computabilità come orario di lavoro e, di conseguenza, ai fini retributivi, del cosiddetto “tempo-tuta”, quell’intervallo temporale dedicato alla vestizione e alla svestizione. Il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa aziendale, quindi, si considera orario di lavoro.
I fatti riguardano un gruppo di dipendenti che richiedevano alla società presso la quale erano assunti la corresponsione della retribuzione a fronte del tempo impiegato per transitare al tornello di ingresso, recarsi presso il locale spogliatoio, indossare gli indumenti di lavoro forniti dall’azienda e accedere infine al reparto per l’inizio del turno; stessa pretesa per compiere le operazioni inverse, a fine turno. La Suprema corte ha ritenuto che il tempo necessario per la vestizione costituisse lavoro retribuito, confermando la determinazione in via equitativa della quota oraria attratta nell’alveo del lavoro effettivo. Partiamo dalla definizione legale di cui all’articolo 1 del Dlgs n. 66/2003, secondo la quale per orario di lavoro si intende «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nel l’esercizio della sua attività o delle sue funzioni».
Resta inteso che debba trattarsi di un obbligo preparatorio all’effettiva prestazione lavorativa, soggetto al controllo datoriale (Cassazione n. 19273/2006). È poi necessario rapportarsi alla disciplina contrattuale specifica circa le attività preparatorie, distinguendo quelle che configurano dei normali comportamenti di diligenza propedeutica allo svolgimento della prestazione lavorativa da quelle “dirette”, cioè produttive di effetti giuridici: qui la vestizione della divisa deve essere eseguita secondo disposizioni pregnanti circa il tempo e il luogo e come tale è soggetta al potere direttivo del datore di lavoro, dando luogo alla retribuzione (Cassazione n. 15734/2003). Il principio si rafforza laddove sussistano regole o pattuizioni che impongano la vestizione di particolari protezioni tecniche: in questo caso il tempo-tuta diventa “eterodiretto”, non rientrando più nella sfera di piena disponibilità del lavoratore e a nulla rilevando che la timbratura del cartellino sia successiva a tali operazioni, come avveniva nel caso in esame.  Particolare attenzione deve anche essere rivolta all’interpretazione del tenore letterale delle disposizioni dei Ccnl: ad esempio, un istituto contrattuale che imponga il conteggio delle ore con l’orologio del reparto – poiché non regolamenta in modo specifico la materia – ha natura meramente ordinatoria e non riveste una funzione prescrittiva, essendo quindi destinato a cedere a fronte dell’eventuale ricomprensione nell’orario di lavoro di operazioni preparatorie o integrative della prestazione lavorativa, anteriori o posteriori alla timbratura dell’orologio marcatempo (Cassazione n. 15492/2009).
Da Punto Sicuro

venerdì 15 ottobre 2010

Modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni

Tra i quesiti a cui risponde il Ministero del Lavoro segnaliamo quanto indicato in merito al registro degli infortuni.
Ricordiamo che tutte le aziende soggette al campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, sono soggette alla tenuta del registro infortuni.
Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’A.S.L. competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.
In particolare, sulla base delle considerazioni espresse nelle circolari dello scrivente Ministero del 5 marzo 1997, n. 28 e 30 maggio 1997, n. 73 (che recepiscono la circolare 3 febbraio 1959, n. 537) è opportuno precisare che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l’obbligo in questione si ritiene assolto anche nell’ipotesi in cui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell’impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l’ambito provinciale.
Nel caso in cui, invece, si tratti di imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall’A.S.L. territorialmente competente. In ogni caso, al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza il D.M. del 10 agosto 1984, integrativo del su richiamato D.M. del 1958, ha introdotto la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.
Anche in questo caso le schede utilizzate devono essere preventivamente vidimate dalla A.S.L. competente per territorio. Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate, previa autorizzazione, è ammesso l’accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative. L’autorizzazione all’accentramento dovrà essere richiesta allo scrivente Ministero.
L’art. 53, comma 6, del T.U., poi, prevede che le disposizioni riguardanti i registri degli infortuni e degli agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore dopo sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale (previsto, come si diceva, dall`art. 8 del D.Lgs. 81/2008) per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).” 
M.D.

martedì 12 ottobre 2010

Proroga Sistri

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 01/10/21010 il quarto decreto SISTRI che modifica il Decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.
Riassumiamo quanto deciso:
viene confermata la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
viene prorogata al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli aventi titolo;
viene prorogata al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

Alcune delucidazioni

Soggetti iscritti al SISTRI che sono già in possesso dei dispositivi USB
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell’operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre 2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da tale data.
Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo “scarico” di rifiuti caricati nel Registro di carico e scarico cartaceo di cui all’art. 190 del D.Lgs.152/06 nel periodo antecedente all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro.
Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di carico scarico cartaceo cui all’articolo 190.
Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30 novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE. In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi.
Si sottolinea l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.
Soggetti iscritti al SISTRI che non sono in possesso dei dispositivi elettronici
I soggetti iscritti al SISTRI ai quali non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/06.

Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato. Si evidenzia l’estrema utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell’operatività.

Sanzioni
Fino al 31 dicembre 2010 i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Per cui fino a tale data rimane l’obbligo di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantendo l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.
M.D.