domenica 21 febbraio 2010

Il preposto: identificazione e responsabilità


Il D.Lgs. 81/08 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
L’attività di sovraintendere comprende il potere di impartire ordini e istruzioni per regolare l’esecuzione del lavoro altrui e il controllo affinché tale lavoro venga svolto in sicurezza, utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e dispositivi forniti dal datore di lavoro e che i lavoratori si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.

Nella figura del preposto rientra, ad esempio, il caposquadra perché fa parte dei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra. Questi avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro deve verificare che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche.
In alcune realtà lavorative è indispensabile la presenza di un preposto perché sarebbe impossibile per un datore di lavoro non presente sul posto di lavoro effettuare i controlli e le verifiche del rispetto delle norme antinfortunistiche.
Questo controllo costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni.

È importante sottolineare che chi ordina un tipo di lavoro qualunque senza controllare che questo avvenga nel rispetto della normativa antinfortunistica sarà chiamato a risponderne penalmente in sede di accertamento delle responsabilità penali da danno alla persona, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.

L’individuazione del preposto va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell’ambito dell’organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante
I Preposti hanno dunque il compito fondamentale di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall’azienda, tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.
M.D.

sabato 20 febbraio 2010

Sospensione d’attività

La Circolare n. 33 del Ministero del lavoro ha recentemente fornito indicazioni in merito all’attività ispettiva, al fine di uniformare le procedure degli organi di vigilanza a livello nazionale.
Emergono dalla Circolare limiti all’emanazione dei provvedimenti sospensivi dell’attività imprenditoriale qualora:
possa determinarsi una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi;
si possa compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico salvo nel caso in cui la sospensione sia funzionale alla tutela della salute dei cittadini.
In caso di “lavoro nero”, il provvedimento sospensivo va escluso se arreca un grave danno agli impianti e alle attrezzature, e qualora il lavoratore in nero sia l’unico occupato dell’impresa; in tal caso il lavoratore va allontanato fino alla regolarizzazione.
C’è un riferimento anche alle ipotesi in cui si riscontrino gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che giustifichino l’emanazione del provvedimento sospensivo. Nel dettaglio si identificano:
le situazioni individuate nell’Allegato I al D.Lgs. 81/08 e da definire in futuro, con un apposito decreto del Ministero del lavoro;
quelle commesse nell’arco di cinque anni precedenti alle violazioni dello stesso tipo, accertate al momento dell’ispezione.
Quanto agli effetti del provvedimento di sospensione, essi vanno “circoscritti alla singola unità produttiva” o al singolo cantiere (per l’edilizia) interessati alle violazioni e decorrono dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo, ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso: quest’ultima non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente, o grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.
Nella Circolare è anche disposta la possibilità che le Amministrazioni pubbliche (per esempio INPS e INAIL) possano segnalare la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’attività imprenditoriale secondo le rispettive competenze: in questi casi il provvedimento può essere adottato “senza procedere ad ulteriori verifiche, purché non siano trascorsi più di sette giorni dalla data dell’accertamento”.
Possibile poi un annullamento del provvedimento, se interviene prima la regolarizzazione dei lavoratori in sede di autotutela.
Ulteriori temi trattati dalla Circolare riguardano le ipotesi di sequestro e le conseguenze dell’inottemperanza al provvedimento, per il quale è previsto l’arresto fino a sei mesi, nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni e l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare
Fonte: Ambiente&Sicurezza sul lavoro

venerdì 19 febbraio 2010

Inps: chiarimenti su agevolazioni imprese edili


L’INPS ha divulgato la circolare n. 115 che riguarda, in particolare gli sgravi contributivi per il settore edile sulle agevolazioni previste per il 2009 dal Decreto ministeriale del 16/07/2009. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Si osserva che l’agevolazione:
compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009;
non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;
è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).
L’impresa edile per usufruire delle agevolazioni deve dimostrare il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili. Devono inoltre dimostrare di non avere riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Viene quindi fornito un apposito modello per tali dichiarazioni, nell’allegato 3 della circolare.
M.D.

giovedì 18 febbraio 2010

Commissione Europea: parere sugli effetti dei C.E.M.


Il Comitato Scientifico dei Rischi Sanitari Emergenti e Recentemente Identificati (CSRSERI) della Commissione europea ha aggiornato il suo parere del 2007 sul tema “Possibili effetti dei campi elettromagnetici (CEM) sulla salute umana”.
Dalle conclusioni del parere:
Non vi è alcuna prova che l’esposizione a campi di radiofrequenza da cellulari aumenti il rischio di cancro per un uso fino a 10 anni, e i dati sono ancora troppo limitati per concludere sull’uso dei telefoni cellulari su periodi più lunghi. Sintomi auto-riferiti quali mal di testa, affaticamento, difficoltà di concentrazione non sono stati collegati all’esposizione a campi a radiofrequenza. L’informazioni sugli effetti potenziali di campi di radiofrequenze sui bambini è ancora limitata.

La conclusione che i campi magnetici a bassa frequenza sono un possibile agente cancerogeno, principalmente basata sui risultati di leucemia infantile, è ancora valida. Gli studi di laboratorio su tessuti cellulari non hanno ancora fornito una spiegazione di come esattamente questi campi possono causare la leucemia.
Nuovi studi epidemiologici indicano un possibile aumento nella malattia di Alzheimer derivanti dall’esposizione a campi di frequenza estremamente bassa.
Anche se un buon numero di studi sono stati pubblicati di recente, vi è ancora una mancanza di dati adeguati per una corretta valutazione dei rischi dei campi magnetostatici. Sono necessarie ulteriori ricerche, soprattutto per chiarire i molti risultati misti e talvolta contraddittori.
Gli effetti a breve termine sono stati osservati principalmente sulle funzioni sensoriali per esposizione acuta. Tuttavia, non vi è alcuna prova di duraturi effetti negativi sulla salute derivanti dall’esposizione a breve termine.
Fonte: Commissione Europea

mercoledì 17 febbraio 2010

In arrivo il “passaporto” formativo per chi lavora nell’edilizia


Tra le strategie previste dal contratto nazionale edile oltre al corso di formazione obbligatorio di 16 ore è previsto anche un libretto di formazione, una sorta di “passaporto” che certifica il profilo professionale per tutti i nuovi lavoratori.

Secondo quanto stabilito è già operativo che tutti gli operai che, per la prima volta, mettono piede in un cantiere, sono obbligati a frequentare un corso di preparazione di 16 ore. L’obiettivo, oltre alla finalità primaria di ridurre la possibilità di infortuni, è anche quello di agevolare l’impatto iniziale tra lavoratore e azienda. Dai primi otto mesi dall’entrata in vigore, hanno già frequentato i corsi oltre quindicimila “allievi”, appartenenti a circa 13mila aziende. Per le parti sociali l’avvio di questa innovazione contrattuale rappresenta il primo passo per la costruzione di un percorso di “formazione continua”, in grado di garantire una specifica e adeguata formazione alla sicurezza per tutte le figure e a tutti i ruoli professionali. Per questo è stato deciso di legare le 16 ore a un’altra iniziativa oggi al centro dell’attenzione anche del governo e del Parlamento; la creazione del Libretto formativo del lavoratore, già previsto dalla legge Biagi, che viene rilanciato dal recente decreto legislativo 106 pubblicato lo scorso 5 agosto”.
Alla base del libretto formativo vi è la creazione di una banca dati dove sono inseriti tutti i lavoratori con le loro rispettive competenze. Si tratta di una sorta di schedatura che garantisce trasparenza e qualità.

Secondo Formedil ogni anno saranno monitorati circa centomila persone; una strategia all’insegna della trasparenza e della tracciabilità in grado di incidere anche sull’emersione del lavoro nero. Il “libretto formativo” è un documento che fornisce un profilo completo e aggiornato del percorso professionale di ciascun operaio e rappresenterà il punto terminale di questo percorso.

Com’ è organizzato questo percorso?
Con la banca dati verrà garantito da parte di tutte le scuole, entro la fine del 2009, il censimento delle competenze di ogni singolo lavoratore sulla base di un repertorio nazionale condiviso; ciò consentirà di monitorare costantemente l’offerta formativa di settore, nonché di conoscere e seguire in tempo reale i suoi utenti. Dall’inserimento e dall’elaborazione dei dati relativi al curriculum, anagrafico e professionale, dei corsi realizzati a quelli delle esperienze di lavoro (questi ultimi incrociati con i repertori delle competenze e delle unità didattiche); saranno questi i contenuti del Libretto che, rilasciato dalla scuola edile nell’ambito della prima occasione formativa come stampa automatica della posizione dell’utente risultante dalla banca dati, verrà continuamente aggiornato e sarà in continua evoluzione (la responsabilità di aggiornamento è della scuola che di volta in volta lo rilascia al lavoratore, che deve provvedere a sostituirlo al vecchio).

Questa modalità operativa, infine, contribuirà in modo determinante a contrastare il lavoro irregolare e consentirà al sistema paritetico di conoscere in tempo reale il valore professionale del proprio patrimonio umano, da sempre la principale risorsa dell’industria delle costruzioni. Questa sperimentazione sarà avviata a breve, partendo proprio dai lavoratori neo-assunti che hanno frequentato e frequenteranno i corsi delle 16 ore.
M.D.

martedì 1 dicembre 2009

PROSSIMI CORSI IN PARTENZA



IMOLA - Corso Primo Soccorso per aziende del gruppo A, B e C

Data: 01-03 Dicembre 2009
Orario: dalle 9 alle 13 - dalle 14 alle 18
Giorno: Martedì e Giovedì

Prossimo corso Primo Soccorso presso Castel Maggiore:
16 Febbraio 2010

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BOLOGNA - Corso RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Data: 15-17 Dicembre 2009
Orario: dalle 9 alle 13 - dalle 14 alle 18
Giorno: Martedì e Giovedì

Prossimo corso RSPP presso Imola: 10 Marzo 2010


consulta il calendario completo sul sito internet www.sigea.net

Agevolazioni e chiarimenti dalla Agenzia delle entrate

La Tremonti ter mette sul piatto 1,8 miliardi di euro nel 2010 e 2,4 miliardi nel 2011 in risparmi d’imposta sugli investimenti in nuovi macchinari, effettuati fino al 30 giugno 2010.

Questa stima contenuta nella relazione tecnica dovrà peraltro misurarsi, ora, con la parziale estensione dei beni destinatari dell’incentivo operata dalle Entrate con la circolare 44/E del 27 ottobre. Rispetto alle precedenti edizioni del bonus investimenti, la Tremonti ter ha circoscritto il perimetro dell’aiuto ai produttori dei beni compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 44/e del 27 ottobre con cui fornisce alcuni chiarimenti circa l’agevolazione che prevede uno sconto Irpef/Ires pari al 50% dei costi per l’acquisto di nuovi macchinari, ovvero la Tremonti-Ter.

Ricordiamo che l’agevolazione prevista dalla Tremonti Ter è stata introdotta dall’articolo 5 del decreto legge 78/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 102/2009) e consistente nella detassazione dal reddito di impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del D.L. 78) e fino al 30 giugno 2010.

La tipologia dei beni agevolati
Sono agevolati i nuovi macchinari e le nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007.

In tale divisione sono classificati macchinari di impiego generale, utilizzabili in una vasta gamma di attività; tra questi, sono compresi anche le seguenti tipologie di beni, che possono avere rilievo nei progetti di efficienza energetica e delle fonti di energie rinnovabili, in quanto riconducibili agli impianti “di servizio” (elettrico, idraulico, vapore, aria compressa, riscaldamento, ventilazione e condizionamento, illuminazione, ecc.):

motori a combustione interna, con i relativi pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili
turbine e loro parti: turbine a vapore, turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori, turbine eoliche, turbine a gas
insiemi di turboalternatori
• apparecchiature fluidodinamiche
• pompe e compressori
• rubinetti e valvole per l’industria (incluse le valvole di regolazione e i rubinetti d’aspirazione), per sanitari, per riscaldamento; elettrovalvole; sono escluse le valvole di gomma vulcanizzata non indurita, in vetro o in materiali ceramici
cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
• forni, fornaci e bruciatori
• sistemi di riscaldamento: caldaie, riscaldatori ambientali a montaggio permanente
• attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
• torri di raffreddamento ed apparecchi simili per il raffreddamento diretto attraverso il ricircolo dell’acqua

La circolare ha previsto l’ampliamento dell’elenco dei macchinari per cui le aziende possono usufruire delle agevolazioni. Si tratta dei beni extra voce 28 che costituiscono componenti di macchinari che ne sono inclusi e dei beni della voce 28 acquistati per essere montati su macchinari già posseduti che sono invece fuori da tale gruppo.
Infine vengono agevolati i componenti della voce 28 che risultano montati e il cui costo sia oggettivamente individuabile) in macchinari che ne sono esclusi.

I computer e i componenti elettronici sono in genere elencati nella voce 26 della tabella e quindi esclusi dall’agevolazione. Se invece montati su una macchina che necessita di computer e software personalizzato (come ad es. una macchina per l’industria tessile) possono rientrare all’interno dell’agevolazione. L’intero costo della macchina, del computer e del software potrà essere detassato.

Anche le società agricole possono rientrare nella detassazione Tremonti ter, anche se hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale. Lo ha precisato la circolare 44/E dell’Agenzia delle Entrate, la quale concede la possibilità di fruire dell’agevolazione a tutte le attività agricole che ai fini fiscali rientrano nel reddito d’impresa.

E.M.

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Principali Scadenze

SCADENZE SICUREZZA
31 DICEMBRE
Sicurezza nei Trasporti: redazione della relazione anuale sulle attività di impresa.

Svolgimento del controllo funzionale e verifica sui sistemi di recupero vapori degli impianti di distribuzione carburanti.

SCADENZE AMBIENTALI
30 DICEMBRE
R.A.E.E.: comunicazione al registro nazionale dei soggettai obbligati al trattamento dei R.A.E.E.

31 DICEMBRE
Versamento al COBAT

SCADENZE FISCALI
16 DICEMBRE
F24 pagamento per IVA mensili, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS
Saldo ICI

28 DICEMBRE
F24 pagamento acconto IVA

30 DICEMBRE
Imposta di registro

31 DICEMBRE
Tassa iscrizione albo autotrasportatori

Scheda di trasporto

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione) è intervenuto con l’allegata Nota del 24 settembre (prot. n. 140) a fare chiarezza in merito all’utilizzo del formulario dei rifiuti (FIR) come documento sostitutivo della scheda di trasporto (SDT) la cui compilazione, si ricorda, è in vigore già dallo scorso 19 luglio solo per il trasporto in conto terzi.
Il ministero ha evidenziato che, di fatto, all’interno del formulario sono già contenuti tutti i dati che secondo le indicazioni di cui all’art. 7 Legge 286/2008 e DM n. 554/2009 devono essere tassativamente inclusi nella SDT. Si tratta delle indicazioni relative a: vettore, tipologia della merce trasportata, luoghi di carico e scarico nonché produttore/detentore della merce che coincide di regola con il proprietario.
Sulla base di ciò il formulario può essere sostitutivo della scheda di trasporto e su di esso (per quanto non espressamente specificato nella nota ministeriale) è in ogni caso consigliabile aggiungere, qualora mancanti, i riferimenti telefonici, postali e fiscali (mail, fax, partita iva) relativi ai diversi soggetti indicati.

M.D.

SIGEA SCHERMA

Conferenza stampa di presentazione delLA SIGEA Scherma Imola
Lunedì 9 novembre alle ore 19 la Sigea Scherma Imola ha presentato l’attività agonistica 2009-2010.
Il prestigioso Palazzo Marchi ad Imola ha ospitato l’evento che ha visto, tra i graditi ospiti, oltre al primo cittadino Daniele Manca, all’assessore allo sport Luciano Mazzini e le autorità sportive locali, due campioni del recente passato della scherma azzurra: Andrea Cipressa, attualmente vicepresidente federale e Mauro Numa, compagno di squadra di Cipressa in maglia azzurra ora anche lui impegnato nella crescita della Federazione.

Trasferta a Gallarate per la sciabola femminile
Questa volta Claudio Zamboni si è accontentato della qualificazione di Ponti, Boncompagni e Laurenti al Trofeo Candotti di Ravenna, glorioso trofeo che regala la qualificazione ai campionati italiani assoluti, mentre Monti e Cuffiani sono restate fuori dalle posizioni che garantivano l’accesso alle pedane ravennati per un soffio.

Sicurezza per gli impianti di riscaldamento e gas


Già a partire dal 15 ottobre, in alcune zone d’Italia si riaccendono gli impianti di riscaldamento autonomi e centralizzati. In Italia sono quasi 27 milioni le utenze domestiche interessate all’utilizzo di gas combustibili (gas naturale e GPL) per riscaldamento, produzione di acqua calda e per la cottura di cibi. Il tema della sicurezza è sempre quindi di attualità come dimostrano le statistiche degli incidenti da gas più recenti: i dati del 2008, nella distribuzione del gas canalizzato per usi civili, hanno fatto rilevare 175 incidenti, dei quali 16 mortali che hanno causato 19 decessi. Gli infortunati sono stati 374. Per il GPL distribuito in bombole sono stati rilevati 142 incidenti, dei quali 19 mortali che hanno causato 24 decessi. Gli infortunati sono stati 145.

Il CIG (Comitato Italiano Gas),- da cui dipende l’elaborazione delle normative tecniche di sicurezza per una corretta utilizzazione dei gas combustibili - ricorda, inoltre, i punti d’attenzione a cui gli utenti devono fare riferimento a tutela della sicurezza propria e collettiva. La legislazione italiana (due sono le leggi in vigore in relazione all’utilizzo dei gas combustibili, la n. 1083/71 e il DM 37/08) impone che gli impianti siano realizzati a regola d’arte e individua nelle norme UNI e CEI gli strumenti più appropriati in tema di sicurezza degli impianti, apparecchi, accessori, ecc.

Gli apparecchi alimentati a gas e i loro accessori devono obbligatoriamente recare la marcatura CE, loro apposta sotto responsabilità del fabbricante. Solo così si avrà la certezza di acquistare apparecchi sicuri e che oltre a rispettare ambiente e salute, garantiscono le condizioni di sicurezza nel loro utilizzo e il corretto rendimento in termini di prestazioni.

Per l’installazione e la manutenzione degli impianti e degli apparecchi, il “fai da te” è assolutamente vietato: bisogna rivolgersi unicamente a installatori e manutentori abilitati. Il DM 37/08 prescrive che l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione e la manutenzione degli impianti a gas a valle dei contatori siano eseguite esclusivamente da operatori abilitati, in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali, certificati da un “attestato di riconoscimento” rilasciato dalle Camere di Commercio o dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.

La dichiarazione di conformità
La stessa legge prescrive, inoltre, che al termine dei lavori l’installatore debba rilasciare una “dichiarazione di conformità” per attestare che l’impianto è stato installato a regola d’arte secondo le normative vigenti. Inoltre, l’installatore saprà indicare se i locali di installazione rispondono alle necessarie prescrizioni per quanto riguarda la ventilazione, l’aerazione, l’evacuazione dei prodotti della combustione nonché per l’idonea ubicazione degli apparecchi di utilizzazione.

Controlli periodici
Sottoporre gli apparecchi alimentati a gas ai controlli periodici. Ad esempio la verifica di rendimento deve essere effettuata ogni due anni, come attualmente previsto dalla legge, affidandosi solo a tecnici abilitati.

E.M.

Durc


Nessun obbligo per l’impresa distaccataria e per trasporti e consegne

Il Ministero del lavoro risponde a due quesiti, proposti dall’Inail:

1) se in caso di lavoratori distaccati, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs n. 276/2003, il documento che certifica la posizione di regolarità contributiva debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall’impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all’esecuzione dei lavori;

Risposta:
Il Ministero indica l’esclusione delle imprese che hanno distaccato personale dipendente dall’obbligo di presentare il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), in quanto per definizione le stesse non sono coinvolte nell’eventuale appalto dell’impresa distaccataria, avendo solo un interesse «terzo» alla prestazione lavorativa dei propri dipendenti eventualmente distaccati.
Tale interesse non può certo identificarsi con quello relativo alla esecuzione dell’appalto e/o lavoro in edilizia, infatti, anche se il lavoratore distaccato è inserito nell’organizzazione dell’impresa distaccataria, il rapporto di lavoro rimane legato all’originario datore di lavoro.

2) se sia obbligatorio o meno il possesso del Durc anche per l’impresa o il lavoratore autonomo che svolga all’interno di un cantiere attività di consegna e scarico di materiale edile (ad esempio ditta di trasporto).

Risposta:
Nell’Allegato X del Dlgs n. 81/2008 sono elencate le aziende che, coinvolte in appalti pubblici e privati nel settore edile, hanno l’obbligo di presentare il Durc per la partecipazione ai lavori. In tale elenco non sono previste le aziende di mero trasporto di materiale edile.
Di conseguenza i predetti soggetti (autonomi o imprese) non hanno l’obbligo di presentare il Durc.

M.D.

Rapporto INAIL 2008 per la regione Emilia Romagna


Il mercato del lavoro dell’Emilia Romagna si è chiuso nel 2008 con un bilancio positivo nonostante la crisi economica abbia colpito la nostra regione soprattutto nell’ultimo trimestre.
I dati Istat hanno stimato che nel 2008 gli occupati in regione hanno raggiunto quota 1.980.000, vale a dire il 1,3% in più rispetto alla media del 2007. Anche se l’andamento è risultato meno dinamico rispetto all’evoluzione del 2007 (+ 1,8%), il trend nel 2008 ha comunque superato quello nazionale (+0,8)
In Emilia Romagna, in linea con il trend nazionale e del Nord-Est, nel 2008 si registra un calo significativo degli infortuni nel complesso -5,3%, mentre il numero dei casi mortali è stabile (112 nel 2008 e 113 nel 2007 - dato effettivo registrato al 30 aprile 2009).

Infortuni denunciati
Gli infortuni denunciati in Emilia Romagna nel 2008 sono stati 123.661 con un calo del 5,3% rispetto al 2007 (6.884 casi in meno). Anche per il 2008 l’Emilia-Romagna si conferma la seconda regione con il maggior numero di infortuni (123.661 casi), preceduta dalla Lombardia (149.506) e seguita dal Veneto (104.134). In queste regioni si è concentrato il 43% del totale degli infortuni, dovuto all’alto tasso di occupazione.
Si è registrato un calo nella gestione Agricoltura (-16,3%) e nell’Industria e Servizi (- 4,9%), mentre c’è stato un aumento (+13,5%) nella Gestione Conto Stato in cui rientrano gli infortuni dei Dipendenti statali.
In termini assoluti è il settore delle Costruzioni quello che riporta il maggior numero di infortuni per il 2008 con 10.862 casi denunciati, seguito da Trasporti 8.690, Industria dei metalli 7.420 e Industria meccanica 6.401.
Mortali
E’ stabile invece il numero dei morti sul lavoro in Emilia-Romagna (112 nel 2008 - dato al 30 aprile 2009 - erano 113 nel 2007), nonostante il calo degli incidenti mortali “in itinere” (tragitto casa lavoro e lavoro casa), che passano in un anno da 35 a 28. Si segnala però un incremento (da 35 a 40) dei decessi dovuti alla circolazione stradale in occasione di lavoro (autotrasportatori, commessi viaggiatori e addetti alla manutenzione stradale).
Il dato nazionale vede invece una diminuzione più consistente delle morti bianche e per la prima volta dal dopoguerra il numero dei morti per infortunio sul lavoro è sceso al di sotto della soglia dei 1.200 attestandosi a 1.120.

Nell’Industria e Servizi si registra un trend negativo per i casi mortali: le Industrie manifatturiere passano da 21 a 28 mentre calano nelle Costruzioni (da 24 a 20) e nel Commercio (da 13 a 5) .
A livello locale il calo delle morti bianche si è verificato nella provincia di Bologna, Forlì Modena, Parma e Reggio Emilia (rispettivamente -6,-4,-1,-3,-12 casi in meno).
In controtendenza troviamo la provincia di Ferrara (11 casi in più di cui 9 sono infortuni stradali in occasione di lavoro), Piacenza (+6), Ravenna (+4) e Rimini (+4).

Malattie Professionali (MP)
Anche nel 2008 in Emilia Romagna, per effetto delle attività di promozione dell’emersione del fenomeno, le malattie professionali hanno registrato un incremento costante in controtendenza con il trend degli infortuni. Il numero complessivo di denunce è stato di 4.421 con un aumento del 15,7 % (nel settore Industria e Servizi).

Le MP in Emilia Romagna rappresentano il 14,8% di quelle denunciate a livello nazionale.
Nella Gestione Industria e Servizi su 4.144 malattie denunciate solo 210 sono quelle tabellate, mentre quelle non tabellate sono 3.669.

Nell’ambito delle MP le più frequenti sono le tendiniti (37%), le affezioni dischi intervertebrali (15%), le ipoacusie (13%) e le sindromi del tunnel carpale (10%).

Infortuni e lavoratori stranieri (extracomunitari e comunitari)
Si segnala un incremento degli infortuni sia a livello nazionale +2%, che regionale +2,9%, dato in controtendenza rispetto all’andamento generale degli infortuni per cui si è registrato un calo.

In relazione al paese di nascita dei lavoratori stranieri, le Nazioni ai primi posti nella graduatoria in regione degli infortuni denunciati sono: Marocco, Romania, Albania e Tunisia.

da www.puntosicuro.it
E.M.

Differenze sostanziali tra vecchia e nuova direttiva macchine


Il 29 dicembre prossimo entra in vigore in tutta Europa la nuova direttiva macchine 2006/42/CE in sostituzione della 98/37/CE.Per avere un quadro completo del campo di applicazione della nuova direttiva occorre leggere l’art. 1, l’art. 2 (definizioni), l’art. 3 (direttive specifiche) e l’art. 24 (modifica della direttiva ascensori). Tutti i prodotti compresi nel campo di applicazione della direttiva sono ora chiaramente indicati:

La presente direttiva si applica ai prodotti seguenti:
• le macchine
• le attrezzature intercambiabili;
• i componenti di sicurezza;
• gli accessori di sollevamento;
• catene, funi e cinghie;
• i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
• le quasi-macchine

Catene, funi, cinghie e quasi-macchine sono nuovi prodotti inclusi.
La nuova direttiva si applica anche agli ascensori da cantiere, espressamente esclusi dalla direttiva 98/37/CE, e agli ascensori con velocità fino a 0,15 m/s (vedi art.24 ). Anche le macchine prive di un sistema di azionamento (ad esempio prive di motore) sono ora considerate “macchine”.

Anche in assenza di recepimento italiano i fabbricanti non potranno più vendere le proprie macchine se non facendo riferimento alla nuova direttiva e NON è PREVISTO ALCUN REGIME TRANSITORIO. Per cui dal 30 di dicembre 2009 tutte le macchine dovranno essere marcate secondo la nuova direttiva in quanto la precedente Direttiva 98/37/CE viene ABROGATA.

Le principali novità sono:
• sulla Dichiarazione di Conformità deve essere riportato il nominativo della “Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico”.
• il mandato al Mandatario (per i fabbricanti non europei) deve essere obbligatoriamente scritto
• sono soggette a marcatura CE anche le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie e i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
• sono presenti numerose modifiche per quanto riguarda i settori alimentari e dei prodotti farmaceutici

Prima di immettere sul mercato una macchina, il fabbricante deve principalmente assicurarsi che:
• la macchina ottemperi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza;
• il fascicolo tecnico sia disponibile. Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità;
• le procedure di valutazione e di conformità siano applicate;
• la dichiarazione “CE” di conformità sia presente;
• il marchio CE sia presente.

Inoltre sono presenti molti nuovi Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e alcuni dei precedenti vengono modificati specie in riferimento all’ergonomia, alle posizioni di comando (comandi manuali e avvio macchina), all’illuminazione e ai sistemi di protezione

Occorre quindi che i Fabbricanti controllino le macchine marcate al fine di verificare il rispetto dei nuovi RES (introdotti e modificati), redigendo nuove analisi dei rischi e aggiornando le targhette e i fascicoli tecnici.
Occorre quindi che i Datori di Lavoro verifichino, all’atto di acquisto e/o installazione di una nuova macchina a partire dal 30 dicembre 2009, il rispetto della nuova Direttiva e non della precedente, sia da un punto di vista formale (i riferimenti normativi devono essere corretti) che sostanziale (combinando quanto richiesto dalla nuova Direttiva Comunitaria all’analisi dei rischi per i lavoratori ai sensi del titolo III del D.lgs. 81/08)

E.M.