martedì 28 luglio 2009

Dovere di informazione e vigilanza del datore di lavoro

Vengono chiaramente ribaditi gli obblighi a carico dei datori di lavoro ormai consolidati nelle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e riguardanti in particolare la necessitą da parte dei datori di lavoro non solo di formare ed informare i lavoratori ma anche di verificare e controllare che sia le disposizioni di legge che quelle impartite dallo stesso datore di lavoro siano realmente osservate dai lavoratori stessi durante la loro attivitą lavorativa.

Nel caso in esame con una sentenza del giudice monocratico di un Tribunale, poi confermata dalla Corte di Appello, il direttore di uno stabilimento, delegato dal datore di lavoro all’adozione, all’osservanza ed al controllo del rispetto delle norme di sicurezza, veniva dichiarato colpevole del delitto di lesioni personali colpose gravissime in danno di un lavoratore e condannato alla pena ritenuta di giustizia oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio in favore della parte civile costituita.

All’imputato veniva attribuita la colpa generica e specifica in ragione del mancato rispetto, in particolare, dell’art. 35 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994 per aver provocato ad un dipendente della societą, addetto al funzionamento di una cesoia, un infortunio a seguito del quale lo stesso riportava l’amputazione del piede destro e della gamba fino al terzo medio, per il sopraggiungere di necrosi cutanea, nonché una ferita da scoppio alla mano sinistra. L’infortunio era accaduto in quanto il lavoratore, addetto al controllo della macchina, dopo aver scavalcata una ringhiera alta circa un metro che si estendeva lungo il perimetro della macchina, era salito su di una pedana disposta su dei rulli di avvolgimento di una lamiera per controllare che tutto procedesse regolarmente e, sportosi perė in avanti aveva perso l’equilibrio e, per evitare di cadere, aveva finito con l’appoggiarsi su di una lamiera in movimento venendo trascinato verso dei rulli che gli schiacciavano il piede destro e la mano sinistra.

Il giudice di primo grado aveva rinvenuto dei profili di colpa a carico dell’imputato anzitutto per aver omesso di istruire adeguatamente il lavoratore circa le proprie mansioni e le modalitą d’uso della macchina al cui funzionamento era addetto nonché di informarlo sui rischi connessi all’uso della stessa. L’obbligo della formazione del lavoratore era stato, peraltro, ritenuto ancor piĚ doveroso nel caso particolare poiché l’infortunato era un giovane inesperto, assunto da soli tre mesi con contratto di formazione lavoro che aveva finito con l’apprendere “sul campo” la natura delle proprie mansioni, sulla base delle indicazioni dei colleghi anziani. Ulteriore profilo di colpa era stato rinvenuto nell’avere l’imputato tollerato una prassi consolidata che prevedeva l’accesso alla linea di produzione superando le protezioni e con la macchina in movimento.

Il giudice, sulla base degli elementi probatori acquisiti, costituiti in buona parte dalle testimonianze dei colleghi di lavoro della vittima, aveva ritenuto che l’infortunio fosse stato causato dalla negligenza dell’imputato e dalla violazione, da parte sua, degli obblighi che gravavano su di lui in ragione del ruolo ricoperto all’interno dello stabilimento ed in particolare della violazione del dovere di formazione e di informazione del lavoratore, nonché del dovere di vigilanza, non essendo emerso che egli si fosse attivato per assicurarsi che le disposizioni impartite fossero realmente osservate, in tal guisa avendo consentito l’instaurarsi di una prassi lavorativa ad alto rischio.

Le decisioni del primo giudice sono state successivamente confermate dalla Corte di Appello ed avverso le stesse l’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza e sostenendo da un lato che la cesoia alla quale era stato addetto il lavoratore infortunato era certamente idonea sotto il profilo della sicurezza, essendo dotata di una recinzione e di accessi muniti di microinterruttori che, all’apertura dei cancelli, determinavano l’automatico blocco dell’impianto e dall’altro che gli interventi sulla macchina era soggetti al rispetto di una specifica procedura. In merito alla carenza di informazione sull’uso della macchina e sui rischi connessi allo svolgimento dell’attivitą, l’imputato sosteneva che nei pressi della macchina erano stati sistemati apposti cartelli che prevedevano l’espresso divieto di operare su organi in movimento, divieto ben noto ai lavoratori come dagli stessi confermato anche in dibattimento. Il problema, inoltre, della formazione e dell’informazione era, secondo il ricorrente, del tutto estraneo alla dinamica dell’infortunio poiché le procedure previste ed i cartelli segnalatori garantivano la perfetta informazione. Del resto, sosteneva ancora l’imputato nel ricorso, l’infortunio non si Ź verificato a seguito di un uso improprio della macchina, bensď della violazione di precise norme di sicurezza.

Il ricorso Ź stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte che ha ribadito totalmente le osservazioni sull’accaduto gią fatte in merito dalla Corte di Appello. Nessun dubbio Ź stato rilevato sulla colpa addebitata all’imputato rappresentata “dalla violazione dei suoi doveri di vigilanza e di controllo del reale e costante rispetto, da parte dei lavoratori, delle norme di sicurezza, nonché di intervento per impedire il formarsi ed il consolidarsi di sistemi lavorativi che mettevano a repentaglio l’incolumità dei lavoratori. Doveri che derivavano dalle cariche ricoperte nello stabilimento, la cui violazione non potrebbe essere giustificata dalle dimensioni dell’azienda posto che, attraverso una corretta organizzazione ed opportune disposizioni, l’imputato ben avrebbe potuto essere costantemente informato sui temi della sicurezza e del rispetto, da parte degli stessi lavoratori, delle relative norme. Doveri e responsabilità che prescindono dalla circostanza che lo stesso imputato fosse, contrariamente a quanto oggi sostiene, realmente inconsapevole di quella prassi”.

Anche con riguardo alla colpa contestata in merito alla violazione dei doveri di informazione e formazione del lavoratore infortunato, la Sezione IV ha condiviso le decisioni della Corte territoriale ponendo in evidenza che sia l’infortunato che i suoi colleghi hanno negato di avere mai partecipato a corsi di formazione specificamente finalizzati al corretto utilizzo della macchina oggetto dell’infortunio, cosď come hanno negato che fossero mai state impartite precise istruzioni sulle modalitą di lavorazione in condizioni di sicurezza. “All’imputato, invero, - prosegue la Corte - si è fatto carico non dell’inadeguatezza della macchina sotto il profilo della sicurezza, né dell’assenza di specifiche prescrizioni circa le modalità di utilizzo della stessa, bensì di non avere vigilato per assicurare il rispetto di quelle prescrizioni, se non di avere quantomeno tollerato una pericolosa prassi aziendale, ed ancora, di non avere adeguatamente curato la formazione professionale del lavoratore infortunato”.

“Né è possibile dubitare” conclude la Suprema Corte, “che l’infortunio sia stato determinato dalla violazione dei richiamati obblighi, essendo del tutto evidente che proprio il mancato rispetto degli stessi ha determinato l’infortunio. Considerazione che ha legittimamente indotto i giudici del merito ad escludere qualsiasi valenza causale alla condotta del giovane assunto da poche settimane, privo di specifica esperienza ed immesso nel ciclo lavorativo senza adeguata informazione e formazione professionale, indotto a ripetere operazioni per prassi seguite dai colleghi di lavoro e da essi apprese”.

sabato 25 luglio 2009

Principali Scadenze

SCADENZE FISCALI

17 AGOSTO

F24 pagamento per IVA mensili e trimestrali, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

F24 pagamento rateizzazione INAIL, contributi fissi INPS gestione art/comm + rateizzazione imposte

30 AGOSTO

Imposta di registro

31 AGOSTO

F24 pagamento rateizzazione imposte reddito non titolari P.IVA

16 SETTEMBRE

F24 pagamento per IVA mensili, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS + rateizzazione imposte

30 SETTEMBRE

Imposta di registro

F24 pagamento rateizzazione imposte reddito non titolari P.IVA


SCADENZE AMBIENTALI

30 SETTEMBRE

Versamento al COBAT: Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi, del sovraprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo

Imballaggi: Elaborazione e trasmissione al Consorzio Nazionale Imballaggi di un Programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi.



lunedì 20 luglio 2009

Condomini e valutazione del rischio

Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, è previsto, come noto, dal comma 3 del citato art. 26 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, ed Ź un documento nel quale il datore di lavoro committente deve indicare i rischi interferenziali nonché le misure da adottare per eliminare e, ove ciė non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze nel caso in cui affidi dei lavori o dei servizi ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da eseguire all’interno della propria azienda o di una sua singola unità produttiva. Nel DUVRI, che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera, non vanno presi in considerazione, secondo quanto indicato nel comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 26, i rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Le condizioni quindi che si devono verificare affinché sorga l’obbligo dell’applicazione dell’art. 26 sono; una che si sia in presenza di un committente datore di lavoro e l’altra che i lavori affidati in appalto siano da svolgere all’interno dell’azienda del committente o di una sua singola unità produttiva.

La definizione sia di azienda che di unità produttiva la si rinviene nell’art. 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 il quale alla lettera c) individua come azienda “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato” ed alla lettera t) come unità produttiva lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. La definizione inoltre di datore di lavoro Ź riportata nella lettera b) dello stesso articolo 2 ed in esso Ź individuato come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Quella del lavoratore, invece, Ź contenuta nella lettera a) dello stesso articolo nella quale questi Ź individuato come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Dalle definizioni sopraindicate emerge chiaramente che affinchè si configuri una azienda o una unità produttiva occorre che nell’ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.

Il condominio sarà equiparato ad un’azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l’amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, vanno rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare quelle contenute nel citato art. 26 (cooperazione, coordinamento, informazione ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali sia fra i lavoratori del committente e quelli delle ditte appaltatrici sia dei lavoratori delle ditte appaltatrici fra di loro). In caso contrario e cioè in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati che prestino attività lavorativa per conto del condominio, l’amministrazione non è tenuta ad ottemperare alle disposizioni dell’art. 26 del D. Lgs. ed in particolare non Ź tenuto ad elaborare il DUVRI.

Una conferma di quanto appena sostenuto si può riscontrare anche dalla lettura della determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella quale viene sostenuto che “si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. Nella stessa determinazione l’Autorità di Vigilanza indica inoltre che fra i rischi interferenziali si possono considerare, a mero titolo esemplificativo:

  • quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi (che si svolgano ovviamente nell’ambito dell’azienda);
  • quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • quelli esistenti nel luogo di lavoro del com mittente, ove Ź previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

Da www.puntosicuro.it

E.M.


mercoledì 15 luglio 2009

Verifiche periodiche sulle macchine

Il fatto che una corretta manutenzione sia uno strumento fondamentale per garantire nel tempo la sicurezza di macchine, impianti, attrezzature, ma anche di edifici, vie di circolazione ecc., è cosa ampiamente nota. Così come le verifiche periodiche siano uno strumento idoneo ad innescare gli interventi manutentivi effettivamente necessari, o a garantire la idoneità dell’oggetto della verifica sino alla data della successiva verifica.

Queste considerazioni valgono per tutti gli aspetti, dalla funzionalità, alla qualità del prodotto, alla sicurezza, alle prestazioni.

Limitando il tema alla sicurezza dei lavoratori, e ancora di più, al nostro contesto nazionale, e quindi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, dobbiamo osservare che la nuova disposizione legislativa ha fortemente riordinato la materia, ampliando considerevolmente le responsabilità del datore di lavoro, anche in via preventiva.

In particolare il concetto di reato colposo omissivo prevede che se un soggetto omette di compiere una azione che avrebbe potuto prevenire un infortunio, possa essere ritenuto responsabile, in via colposa appunto, dell’infortunio stesso. Naturalmente, perché l’ipotesi di reato sia plausibile, la omissione deve essere relativa ad una azione ragionevolmente identificabile da parte dell’ipotetico responsabile.

In pratica, indipendentemente dalle specifiche prescrizioni del D.Lgs. 626/94 o del D.Lgs. 81/2008, se un infortunio deriva dalla mancata verifica o manutenzione di un bene aziendale che per questa ragione si Ź rotto / guastato, ai soli sensi del codice penale è possibile ipotizzare una responsabilità del soggetto che avrebbe potuto / dovuto prevedere il problema e adottare le relative contromisure. Naturalmente nei limiti in cui il soggetto in questione era davvero in grado, direttamente o tramite l’aiuto di terzi, di identificare il problema e le relative misure.

Non esiste più un elenco delle attrezzature che il datore di lavoro deve sottoporre a verifiche periodiche (come era all’allegato XIV del D.Lgs. 626/94). Quindi il datore di lavoro deve effettuare una propria valutazione, certamente tenendo conto delle indicazioni del fabbricante, ma andando comunque a considerare autonomamente i deterioramenti prevedibili.

Ogni azienda in cui esistano macchine o impianti che possono essere soggetti a deterioramenti pericolosi e prevedibili, deve instaurare un piano di manutenzioni e verifiche documentate, volte a prevenire le situazioni di rischio. Concludiamo osservando che l’articolo 87 del D.Lgs. 81/2008 sanziona il datore di lavoro per la violazione dei commi 4 e 8 dell’articolo 71, indipendentemente dal verificarsi di un infortunio. Questo spiega l’affermazione che col D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è sanzionato anche in via preventiva.

E.M.

venerdì 10 luglio 2009

Prevenzione incendi per le strutture alberghiere

PROROGA sull’adeguamento alla prevenzione incendi per le strutture alberghiere.

L’articolo 23, comma 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 - Provvedimenti anticrisi proroga al 31 dicembre 2010 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994.

La proroga del termine si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformita’ previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

In pendenza del termine per la presentazione del progetto di adeguamento, restano sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.

fonte: Gazzetta Ufficiale

6 luglio 2009

domenica 5 luglio 2009

Medici Competenti ed elenco nazionale

A partire da sabato 4 luglio andrą in vigore il decreto ministeriale che regolamenta l’istituzione e la gestione dell’elenco nazionale dei medici competenti del lavoro.

L’elenco da attuazione al D.Lgs. 81/2008 art, 38, lettera n, in base al quale i soggetti che intendono svolgere le attivitą di medico competente devono comunicare al ministero della salute, con autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti indispensabili per ricoprire tali ruoli.

Il D.M. n. 149/2009 (che regola tale elenco) richiede, oltre alla prima comunicazione, il costante aggiornamento dell’elenco, mediante comunicazioni analoghe a quella iniziale, relativamente ad eventuali variazioni dei requisiti che possano determinare la perdita di tale titolo e l’eventuale cessazione da parte del medico dell’attivitą lavorativa.


Titoli necessari per il medico competente

  • specializzazione in medicina preventiva
  • medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • tossicologia industriale
  • igiene industriale
  • fisiologia e igiene del lavoro
  • clinica del lavoro

Inoltre tutti coloro che alla data del 11 settembre 1991 erano laureati in medicina e chirurgia e avevano svolto l’attivitą di medico del lavoro per almeno quattro anni (secondo autorizzazione prevista dall’art. 55 del D.lgs. 277/91).

Possono inoltre ricoprire il ruolo di medico competente anche coloro che hanno una specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale se frequentano appositi corsi formativi universitari. Questi sono automaticamente abilitati se svolgevano l’attivitą di medico competente al 15 maggio 2008 oppure se dimostrano di averlo fatto per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti.

E.M.


venerdì 3 luglio 2009

Presentazione DM10 e DURC

Il messaggio n. 15285 dell’Inps del 3 luglio scorso, ha reso noto che le aziende dello spettacolo e di nuova costituzione che adottano il calendario sfasato, devono presentare un DM10 a zero anche nei mesi in cui non vengono corrisposte le retribuzione per poter ottenere il Durc (Documento Unico di regolarità contributiva).

In via generale l’Inps ritiene non regolare, quindi senza la possibilità di ricevere il Durc, le aziende che, in base agli archivi telematici, non risultano aver presentato uno o piĚ DM10.

Nei casi in cui le aziende, pur essendo attive, non sono tenute alla presentazione della denuncia contributiva. E’ il caso ad esempio delle aziende dello spettacolo che si avvalgono di lavoratori autonomi. In particolare, il datore di lavoro deve avere una posizione Inps attiva in cui confluiscono i contributi assistenziali minori.

Situazione analoga riguarda le aziende di nuova costituzione che si avvalgono della possibilità di elaborare i ratei con lo stipendio del mese successivo. In questo caso l’azienda risultava irregolare, quindi impossibilitata a incassare dei crediti, dal momento che non erano in grado di ottenere il Durc.

Da “Il Sole 24 ore” del 08/07/2009

mercoledì 1 luglio 2009

Certificazione energetica obbligatoria dal 1° luglio

A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell’attestato di certificazione energetica così come previsto all’art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.

L’obbligo di dotazione grava in capo al costruttore, per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all’8 ottobre 2005).

Per tutti gli altri edifici (quindi non di nuova costruzione) dal 1° luglio 2009 in caso di compravendita anche di singole unitą immobiliari, il venditore dovrą disporre di un attestato che certifichi il rendimento energetico del proprio immobile.

Le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana e Liguria hanno predisposto norme locali (Delibera della Giunta regionale E.R. n. 156/2008) di applicazione del D.Lgs. 192/2005 integrato dal D.Lgs 311/2006.

Il dubbio attuale è sull’obbligo o meno di allegare al rogito tale certificazione. A livello nazionale quest’obbligo è stato annullato con la legge 133/2008, ma le norme regionali prevedono ancora l’obbligo di allegazione. Uno studio del consiglio nazionale del notariato pubblicato nei mesi scorsi e richiamato dal recente studio 334/2009, datato 17 giugno 2009, ha in sostanza affermato che: non è di competenza delle regioni, ma dello stato, decretare che la certificazione/qualificazione sia al rogito; tuttavia la disciplina locale va applicata fino a che non sia dichiarata incostituzionale. Pertanto i notai dovrebbero prudentemente pretendere che, nelle regioni in cui è obbligatorio allegare il certificato, sia reso disponibile.

Le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta impongono l’allegazione.

La certificazione energetica ha validità di 10 anni.

Per il contratto di locazione l’obbligo di allegare la certificazione energetica partirà, in Emilia Romagna, dal 1° luglio 2010.

E.M.

martedì 30 giugno 2009

L’obbligo di sorveglianza sanitaria su alcol e stupefacenti


Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, c.d. “Testo Unico” di sicurezza del lavoro, Ź inequivocabile:

“art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente: (...)

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu’ avanzati”.

Quindi anche in assenza di linee guida ufficiali, il medico competente procede alla sorveglianza sanitaria osservando gli indirizzi scientifici piĚ avanzati.

Il successivo comma 4 dell’articolo 41 Ź chiarissimo nell’imporre questa sorveglianza sanitaria anche in relazione ad alcol e stupefacenti:

“art. 41. Sorveglianza sanitaria (...)

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresď finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L’accertamento va attuato nel rigoroso rispetto delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti dettate dal Provvedimento 18 settembre 2008 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dell’Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumitą e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR)” (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8-10-2008).

Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al medico competente l’esistenza delle mansioni a rischio e i nominativi dei lavoratori che svolgono dette mansioni ai sensi del provvedimento 30 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 15 novembre 2007 di intesa della Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, con il quale sono stati individuati nell’allegato I una serie di mansioni lavorative per i quali diviene obbligatoria la visita preventiva finalizzata all’accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti.

Il primo atto obbligatorio:

L’art. 4 (Accertamenti sanitari preventivi di screening) dell’intesa Ź al riguardo chiarissimo:

1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco di cui all’Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.

2. Il medico competente, all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato 1 e successivamente, con periodicitą da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, secondo le modalitą definite nell’ articolo 8.

L’articolo 8 dell’Intesa citata prevede poi che le procedure diagnostiche e medico-legali definite infine il 18 settembre 2008 dal succitato Accordo lo Stato, le Regioni e le province autonome, ma anche per la fase antecedente il successivo art. 13 (Norme transitorie) era inequivocabile: “1. Fino all’approvazione dell’Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all’articolo 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalitą disciplinate nel decreto del Ministro della sanitą 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

La richiesta di sorveglianza sanitaria al medico competente viene effettuata dal datore di lavoro ai sensi del disposto combinato degli articoli 41 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008 e 4 comma 1 dell’Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007, nonché del provvedimento in materia di l’individuazione delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti del 18 settembre 2008.

In tal modo il datore di lavoro il dirigente avrą correttamente adempiuto all’obbligo di cui all’18 del D.Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), ai sensi del quale “il datore di lavoro, che esercita le attivitą di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivitą secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”; evitando la sanzione di cui all’art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) ai sensi del quale “4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: .. a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere (...) g)”,

Qualora il medico competente non procedesse con la sorveglianza sanitaria di legge (e lo stesso ragionamento fatto per gli stupefacenti vale anche per l’alcolismo, per il quale si veda l’intesa Stato Regioni 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attivitą lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumitą o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125,da applicarsi analogicamente con modalitą simili a quanto da farsi in materia di stupefacenti, con modalitą di sorveglianza sanitaria da effettuarsi con atti medici fondati sugli indirizzi scientifici piĚ avanzati, perché il medico competente, a pena di sanzione penale, deve in base all’articolo 25 comma 1 lettera b del d.lgs. n. 81/2008 effettuare la sorveglianza sanitaria innanzitutto in base agli indirizzi scientifici piĚ avanzata, che deve obbligatoriamente conoscere) violerebbe l’art. 25 comma 1 lettera b) in relazione all’art. 41 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione di cui all’art. 58 (Sanzioni per il medico competente): “1. Il medico competente Ź punito: (...) b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere (...) e g);”.

Si vedano anche le normative regionali pubblicate finora sull’argomento:

Regione Emilia Romagna - Giunta Regionale - Delibera del 23 febbraio 2009 - Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumitą e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell’Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008). Ulteriori indicazioni regionali.

E.M.

giovedì 25 giugno 2009

Principali Scadenze

SCADENZEFISCALI

16 LUGLIO

F24 pagamento per IVA mensili, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

F24 pagamento imposta redditi/IRAP/CCIAA saldo + acconto con maggiorazione 0,40%

30 LUGLIO

Imposta di registro

31 LUGLIO

F24 pagamento rateizzazione imposte reddito non titolari P.IVA

Presentazione dichiarazione ICI

Presentazione modello unico (salvo proroghe)

sabato 20 giugno 2009

Controlli ispettivi dei Carabinieri

Il D.M. 26 febbraio 2008, pubblicato in G.U. il 5 maggio 2009, n. 102, prevede tra i compiti istituzionali del Comando dei Carabinieri, quello di vigilanza nei luoghi di lavoro, in relazione alle previsioni di cui alla L. 123/2007.

Il Comando dei Carabinieri su richiesta del Ministero della Salute, puė procedere, in qualunque momento, a effettuare ispezioni e verifiche ispettive e a impartire prescrizioni dirette all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

E.M.

lunedì 15 giugno 2009

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 con l’art. 37 comma 1 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dispone altresď con il comma 10 che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui andrą ad esercitare la propria rappresentanza. La formazione deve essere poi tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Secondo il comma 11 dello stesso art. 37, inoltre, le modalitą, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:


a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attivitą di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.


La durata minima dei corsi deve essere di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La stessa contrattazione collettiva nazionale disciplinerą anche le modalitą dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puė essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori ed a 8 ore annue per le imprese che occupano piĚ di 50 lavoratori.

Per aziende con meno di 15 lavoratori la durata della formazione per questi RLS puė essere anche inferiore alle 4 ore.

Il datore di lavoro Ź tenuto a formare i rappresentanti dei lavoratori e puė farlo, alla luce delle attuali disposizioni, o direttamente, se Ź competente a farlo, oppure puė avvalersi di risorse interne (SPP, medico competente, dirigenti, preposti, ecc.), oppure rivolgersi ad esterni (consulenti tecnici, centri di formazione, ecc.) i quali al termine del corso provvederanno a rilasciare una attestazione di partecipazione che il datore di lavoro dovrą esibire in caso di richiesta da parte dell’organo di vigilanza.

Si precisa inoltre, che nell’ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non Ź prevista alcuna sanzione per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza fatta in assenza di collaborazione con gli organismi paritetici né era prevista nell’abrogato D. Lgs. n. 626/1994. Si fa presente altresď che con le proposte di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvate dal Governo nella seduta del 27/3/2009, e questo la dice tutta, Ź stato chiesto di sostituire la espressione “deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici” con quella “può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici”.

E.M.


mercoledì 10 giugno 2009

Ascensori esistenti e norme

Lo scorso aprile 2009 è stata pubblicata la nuova edizione della UNI EN 81-80 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti.

La norma:

  • cataloga vari pericoli e situazioni pericolose, ognuno dei quali Ź stato analizzato secondo una valutazione del rischio;
  • ha lo scopo di fornire azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente, una fase dopo l’altra, la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti, sia per persone sia per merci, nella direzione dello stato dell’arte rispetto alla sicurezza;
  • consente che ogni ascensore venga verificato e che misure di sicurezza vengano identificate e implementate in modo graduale e selettivo, secondo la frequenza e la gravitą di ogni singolo rischio;
  • elenca i rischi di livello alto, medio e basso e le azioni correttive che possono essere applicate in fasi diverse allo scopo di eliminare i rischi.

La norma puė essere usata come linea guida per:

  • le autoritą nazionali, nel determinare un proprio programma di implementazione graduale tramite un processo di filtro in modo praticabile e ragionevole basandosi sul livello di rischio (per esempio estremo, alto, medio, basso) e su considerazioni sociali ed economiche;
  • i proprietari che vogliono adempiere alle proprie responsabilitą secondo i regolamenti esistenti (per esempio Direttiva sull’uso delle attrezzature da lavoro);
  • le ditte di manutenzione e/o gli organismi di verifica per informare i proprietari sul livello di sicurezza dei loro impianti;
  • i proprietari che vogliono aggiornare gli ascensori esistenti su base volontaria.

La norma fornisce delle regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti con lo scopo di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello degli ascensori installati di recente applicando lo stato dell’arte odierno in termini di sicurezza. Essa si applica a impianti permanenti di ascensori elettrici, a frizione o ad argano agganciato e agli ascensori idraulici che servono livelli definiti, la cui cabina Ź destinata al trasporto di persone o di persone e cose, che si muove tra guide inclinate non piĚ di 15° rispetto alla verticale.

La UNI EN 81-80 indica che essa non puė stabilire requisiti nazionali vincolanti per quanto riguarda eventuali provvedimenti da prendere su ascensori esistenti al momento dell’adozione della Direttiva 95/16/CE, che sono soggetti alla legislazione nazionale.

fonte: UNI


venerdì 5 giugno 2009

Incentivi INAIL e prevenzione

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha rivisto il sistema degli incentivi per la salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una serie di misure molto articolate, ancora in attesa di essere attuate, finanziate dall’INAIL. Inattesa che siano realizzati questi incentivi, le imprese possono ricorrere all’istanza di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24, D.M. 12 dicembre 2000, che si trasforma in uno sconto del 10% del premio assicurativo obbligatorio.


La scadenza è annuale ed è fissata al 31 gennaio. Il beneficio è riservato alle imprese che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizione di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa, da precisare all’interno del modello OT/24.

L’accesso Ź subordinato al rispetto di alcune condizioni:

  • osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81708 e altre disposizioni in materia
  • possesso del DURC (Documento Unico di Regolaritą Contributiva)
  • applicazione degli accordi e contratto collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali
  • inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

Tali prassi capita che siano respinte in fase di ispezione a causa di mancata osservanza delle norme di sicurezza.

Le misure adottate che verranno dichiarate devono essere definite e attuate nell’anno precedente alla domanda che verrą presentata entro il 31 gennaio.

E.M.

mercoledì 3 giugno 2009

Lavoro in somministrazione: chiarimenti dal Ministero

Nuovi chiarimenti per la gestione dei rapporti di lavoro di somministrazione con la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 13. In particolare sono state fornite indicazioni con lo scopo di conseguire ispezioni efficaci ed effettive nel sanzionare abusi e aggiramenti degli adempimenti di legge.

Le agenzie del lavoro e le agenzie di somministrazione devono adottare forme regolate per mantenere comunque una buona flessibilitą del lavoro anche in funzione del contrasto contro la diffusione del lavoro nero e irregolare.

La circolare si occupa di:

  • comunicazione obbligatoria per instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro
  • disciplina del rapporto di somministrazione
  • gestione e trattamento economico della malattia e infortuni
  • norme previdenziali
  • salute e sicurezza
  • verifiche dei requisiti e gestione dell’Albo
  • ecc.•

In particolare per quanto concerne la Salute e Sicurezza viene indicato:

ai sensi dell’art. 23 comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’agenzia di somministrazione Ź obbligata a fornire ai lavoratori in somministrazione informazioni generali circa i rischi per la salute e sicurezza connessi all’attivitą produttiva e a formarli e addestrali all’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale. E’ prevista la possibilitą di trasferire contrattualmente tali obblighi all’utilizzatore. In questo caso ne deve essere fatta espressa menzione nel contratto con il lavoratore. Nei casi in cui la normativa vigente preveda la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, essa Ź a carico dell’impresa utilizzatrice, cosď come la fornitura di protezione individuale.

E.M.