martedì 30 giugno 2009

L’obbligo di sorveglianza sanitaria su alcol e stupefacenti


Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, c.d. “Testo Unico” di sicurezza del lavoro, Ź inequivocabile:

“art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente: (...)

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu’ avanzati”.

Quindi anche in assenza di linee guida ufficiali, il medico competente procede alla sorveglianza sanitaria osservando gli indirizzi scientifici piĚ avanzati.

Il successivo comma 4 dell’articolo 41 Ź chiarissimo nell’imporre questa sorveglianza sanitaria anche in relazione ad alcol e stupefacenti:

“art. 41. Sorveglianza sanitaria (...)

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresď finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L’accertamento va attuato nel rigoroso rispetto delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti dettate dal Provvedimento 18 settembre 2008 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dell’Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumitą e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR)” (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8-10-2008).

Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al medico competente l’esistenza delle mansioni a rischio e i nominativi dei lavoratori che svolgono dette mansioni ai sensi del provvedimento 30 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 15 novembre 2007 di intesa della Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, con il quale sono stati individuati nell’allegato I una serie di mansioni lavorative per i quali diviene obbligatoria la visita preventiva finalizzata all’accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti.

Il primo atto obbligatorio:

L’art. 4 (Accertamenti sanitari preventivi di screening) dell’intesa Ź al riguardo chiarissimo:

1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco di cui all’Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.

2. Il medico competente, all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato 1 e successivamente, con periodicitą da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, secondo le modalitą definite nell’ articolo 8.

L’articolo 8 dell’Intesa citata prevede poi che le procedure diagnostiche e medico-legali definite infine il 18 settembre 2008 dal succitato Accordo lo Stato, le Regioni e le province autonome, ma anche per la fase antecedente il successivo art. 13 (Norme transitorie) era inequivocabile: “1. Fino all’approvazione dell’Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all’articolo 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalitą disciplinate nel decreto del Ministro della sanitą 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

La richiesta di sorveglianza sanitaria al medico competente viene effettuata dal datore di lavoro ai sensi del disposto combinato degli articoli 41 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008 e 4 comma 1 dell’Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007, nonché del provvedimento in materia di l’individuazione delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti del 18 settembre 2008.

In tal modo il datore di lavoro il dirigente avrą correttamente adempiuto all’obbligo di cui all’18 del D.Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), ai sensi del quale “il datore di lavoro, che esercita le attivitą di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivitą secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”; evitando la sanzione di cui all’art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) ai sensi del quale “4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: .. a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere (...) g)”,

Qualora il medico competente non procedesse con la sorveglianza sanitaria di legge (e lo stesso ragionamento fatto per gli stupefacenti vale anche per l’alcolismo, per il quale si veda l’intesa Stato Regioni 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attivitą lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumitą o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125,da applicarsi analogicamente con modalitą simili a quanto da farsi in materia di stupefacenti, con modalitą di sorveglianza sanitaria da effettuarsi con atti medici fondati sugli indirizzi scientifici piĚ avanzati, perché il medico competente, a pena di sanzione penale, deve in base all’articolo 25 comma 1 lettera b del d.lgs. n. 81/2008 effettuare la sorveglianza sanitaria innanzitutto in base agli indirizzi scientifici piĚ avanzata, che deve obbligatoriamente conoscere) violerebbe l’art. 25 comma 1 lettera b) in relazione all’art. 41 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione di cui all’art. 58 (Sanzioni per il medico competente): “1. Il medico competente Ź punito: (...) b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere (...) e g);”.

Si vedano anche le normative regionali pubblicate finora sull’argomento:

Regione Emilia Romagna - Giunta Regionale - Delibera del 23 febbraio 2009 - Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumitą e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell’Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008). Ulteriori indicazioni regionali.

E.M.

giovedì 25 giugno 2009

Principali Scadenze

SCADENZEFISCALI

16 LUGLIO

F24 pagamento per IVA mensili, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

F24 pagamento imposta redditi/IRAP/CCIAA saldo + acconto con maggiorazione 0,40%

30 LUGLIO

Imposta di registro

31 LUGLIO

F24 pagamento rateizzazione imposte reddito non titolari P.IVA

Presentazione dichiarazione ICI

Presentazione modello unico (salvo proroghe)

sabato 20 giugno 2009

Controlli ispettivi dei Carabinieri

Il D.M. 26 febbraio 2008, pubblicato in G.U. il 5 maggio 2009, n. 102, prevede tra i compiti istituzionali del Comando dei Carabinieri, quello di vigilanza nei luoghi di lavoro, in relazione alle previsioni di cui alla L. 123/2007.

Il Comando dei Carabinieri su richiesta del Ministero della Salute, puė procedere, in qualunque momento, a effettuare ispezioni e verifiche ispettive e a impartire prescrizioni dirette all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

E.M.

lunedì 15 giugno 2009

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 con l’art. 37 comma 1 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dispone altresď con il comma 10 che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui andrą ad esercitare la propria rappresentanza. La formazione deve essere poi tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Secondo il comma 11 dello stesso art. 37, inoltre, le modalitą, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:


a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attivitą di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.


La durata minima dei corsi deve essere di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La stessa contrattazione collettiva nazionale disciplinerą anche le modalitą dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puė essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori ed a 8 ore annue per le imprese che occupano piĚ di 50 lavoratori.

Per aziende con meno di 15 lavoratori la durata della formazione per questi RLS puė essere anche inferiore alle 4 ore.

Il datore di lavoro Ź tenuto a formare i rappresentanti dei lavoratori e puė farlo, alla luce delle attuali disposizioni, o direttamente, se Ź competente a farlo, oppure puė avvalersi di risorse interne (SPP, medico competente, dirigenti, preposti, ecc.), oppure rivolgersi ad esterni (consulenti tecnici, centri di formazione, ecc.) i quali al termine del corso provvederanno a rilasciare una attestazione di partecipazione che il datore di lavoro dovrą esibire in caso di richiesta da parte dell’organo di vigilanza.

Si precisa inoltre, che nell’ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non Ź prevista alcuna sanzione per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza fatta in assenza di collaborazione con gli organismi paritetici né era prevista nell’abrogato D. Lgs. n. 626/1994. Si fa presente altresď che con le proposte di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvate dal Governo nella seduta del 27/3/2009, e questo la dice tutta, Ź stato chiesto di sostituire la espressione “deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici” con quella “può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici”.

E.M.


mercoledì 10 giugno 2009

Ascensori esistenti e norme

Lo scorso aprile 2009 è stata pubblicata la nuova edizione della UNI EN 81-80 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti.

La norma:

  • cataloga vari pericoli e situazioni pericolose, ognuno dei quali Ź stato analizzato secondo una valutazione del rischio;
  • ha lo scopo di fornire azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente, una fase dopo l’altra, la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti, sia per persone sia per merci, nella direzione dello stato dell’arte rispetto alla sicurezza;
  • consente che ogni ascensore venga verificato e che misure di sicurezza vengano identificate e implementate in modo graduale e selettivo, secondo la frequenza e la gravitą di ogni singolo rischio;
  • elenca i rischi di livello alto, medio e basso e le azioni correttive che possono essere applicate in fasi diverse allo scopo di eliminare i rischi.

La norma puė essere usata come linea guida per:

  • le autoritą nazionali, nel determinare un proprio programma di implementazione graduale tramite un processo di filtro in modo praticabile e ragionevole basandosi sul livello di rischio (per esempio estremo, alto, medio, basso) e su considerazioni sociali ed economiche;
  • i proprietari che vogliono adempiere alle proprie responsabilitą secondo i regolamenti esistenti (per esempio Direttiva sull’uso delle attrezzature da lavoro);
  • le ditte di manutenzione e/o gli organismi di verifica per informare i proprietari sul livello di sicurezza dei loro impianti;
  • i proprietari che vogliono aggiornare gli ascensori esistenti su base volontaria.

La norma fornisce delle regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti con lo scopo di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello degli ascensori installati di recente applicando lo stato dell’arte odierno in termini di sicurezza. Essa si applica a impianti permanenti di ascensori elettrici, a frizione o ad argano agganciato e agli ascensori idraulici che servono livelli definiti, la cui cabina Ź destinata al trasporto di persone o di persone e cose, che si muove tra guide inclinate non piĚ di 15° rispetto alla verticale.

La UNI EN 81-80 indica che essa non puė stabilire requisiti nazionali vincolanti per quanto riguarda eventuali provvedimenti da prendere su ascensori esistenti al momento dell’adozione della Direttiva 95/16/CE, che sono soggetti alla legislazione nazionale.

fonte: UNI


venerdì 5 giugno 2009

Incentivi INAIL e prevenzione

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha rivisto il sistema degli incentivi per la salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una serie di misure molto articolate, ancora in attesa di essere attuate, finanziate dall’INAIL. Inattesa che siano realizzati questi incentivi, le imprese possono ricorrere all’istanza di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24, D.M. 12 dicembre 2000, che si trasforma in uno sconto del 10% del premio assicurativo obbligatorio.


La scadenza è annuale ed è fissata al 31 gennaio. Il beneficio è riservato alle imprese che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizione di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa, da precisare all’interno del modello OT/24.

L’accesso Ź subordinato al rispetto di alcune condizioni:

  • osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81708 e altre disposizioni in materia
  • possesso del DURC (Documento Unico di Regolaritą Contributiva)
  • applicazione degli accordi e contratto collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali
  • inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

Tali prassi capita che siano respinte in fase di ispezione a causa di mancata osservanza delle norme di sicurezza.

Le misure adottate che verranno dichiarate devono essere definite e attuate nell’anno precedente alla domanda che verrą presentata entro il 31 gennaio.

E.M.

mercoledì 3 giugno 2009

Lavoro in somministrazione: chiarimenti dal Ministero

Nuovi chiarimenti per la gestione dei rapporti di lavoro di somministrazione con la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 13. In particolare sono state fornite indicazioni con lo scopo di conseguire ispezioni efficaci ed effettive nel sanzionare abusi e aggiramenti degli adempimenti di legge.

Le agenzie del lavoro e le agenzie di somministrazione devono adottare forme regolate per mantenere comunque una buona flessibilitą del lavoro anche in funzione del contrasto contro la diffusione del lavoro nero e irregolare.

La circolare si occupa di:

  • comunicazione obbligatoria per instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro
  • disciplina del rapporto di somministrazione
  • gestione e trattamento economico della malattia e infortuni
  • norme previdenziali
  • salute e sicurezza
  • verifiche dei requisiti e gestione dell’Albo
  • ecc.•

In particolare per quanto concerne la Salute e Sicurezza viene indicato:

ai sensi dell’art. 23 comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’agenzia di somministrazione Ź obbligata a fornire ai lavoratori in somministrazione informazioni generali circa i rischi per la salute e sicurezza connessi all’attivitą produttiva e a formarli e addestrali all’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale. E’ prevista la possibilitą di trasferire contrattualmente tali obblighi all’utilizzatore. In questo caso ne deve essere fatta espressa menzione nel contratto con il lavoratore. Nei casi in cui la normativa vigente preveda la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, essa Ź a carico dell’impresa utilizzatrice, cosď come la fornitura di protezione individuale.

E.M.


lunedì 1 giugno 2009

DUVRI: Le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza

Le indicazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in relazione alla stesura del DUVRI.

I rischi interferenti, i casi in cui non occorre il documento, i costi della sicurezza e le problematiche rilevate.


La “Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008: Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”, ha dato diverse indicazioni relative alla sua stesura.

Riguardo a questo tema l’autore ricorda che il DUVRI deve tener conto dei rischi interferenti:

  • “derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  • immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore e ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)”.

Dunque la stazione appaltante “deve elencare i rischi interferenti e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le interferenze”, ricordando che non devono invece essere riportati nel DUVRI “i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”; rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle idonee misure di prevenzione.


Un esempio dei casi per i quali non occorre redigere il DUVRI:

  • “la fornitura senza installazione;
  • i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione Appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
  • i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”.

Riguardo poi alla stima dei costi della sicurezza vengono date diverse indicazioni.

Ad esempio ricorda che deve essere fatta un’analisi dettagliata per singole voci sulla base di prezzari o di indagini di mercato.

Riguardo ai costi da indicare l’intervento segnala infine anche alcune criticità rilevate:

  • “risulta difficile quantificare in modo analitico i costi della sicurezza per la riduzione dei rischi da interferenze;
  • molte stazioni appaltanti non riescono a redigere il DUVRI ex ante e pertanto non possono allegare tale documento a quelli di gara, come suggerito nella determinazione dell’Autorità;
  • non appare chiaro a chi competono i costi aggiuntivi della sicurezza, derivanti da variazioni dell’appalto o da adeguamenti dinamici del DUVRI;
  • le norme (e le relative indicazioni dell’Autorità) sono di difficile applicazione negli appalti di forniture e servizi banditi dalle centrali di committenza o da amministrazioni che effettuano acquisti centralizzati per sedi periferiche”.

E.M.


sabato 30 maggio 2009

La data certa con la Posta Elettronica Certificata (PEC)

La posta elettronica certificata Ź uno strumento semplice e adeguato a garantire la data certa del DVR, obbligatoria dal 16 maggio. Una nuova normativa obbliga inoltre le aziende a comunicare una casella di posta elettronica al registro delle imprese.

Ormai in Italia e in buona parte d’Europa l’e-mail (acronimo di Electronic Mail) si puė considerare uno degli strumenti di comunicazione piĚ utilizzati, uno strumento che ha il vantaggio di essere immediato e di poter includere non solo testo, ma anche immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file.

Tuttavia la posta elettronica ha sempre avuto un problema: la mancanza di sicurezza riguardo all’effettiva trasmissione di quanto comunicato.

Per ovviare a ciė Ź disponibile la Posta Elettronica Certificata (PEC) un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard ma a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da aggiungere un valore legale ai messaggi.

In questo caso certificare l’invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione e, quando il messaggio perviene al destinatario, una ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.

Segnaliamo che con il Decreto legge n. 185 del 29/11/2008, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, la Posta Elettronica Certificata Ź ora obbligatoria per le aziende e per i professionisti iscritti ad albi e la comunicazione della casella PEC deve avvenire:

per tutte le nuove aziende al registro delle • imprese e al momento dell’ iscrizione;

per le societą gią costituite sempre al regi• stro delle imprese ed entro 3 anni di tempo dall’entrata in vigore della legge;

per i professionisti iscritti in albi ai rispettivi • ordini o collegi entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge.

In specifico al comma 6, 7 e 8 dell’articolo 16 del Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 Ź indicato che:

Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese):

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, gią costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

Ma la Posta Elettronica Certificata non Ź solo un obbligo per le aziende ma uno strumento utile per la certificazione di alcuni documenti relativi alla sicurezza sul lavoro.

Secondo il Decreto legislativo 81/2008 il documento di valutazione dei rischi deve avere “data certa”: un’indicazione che, se ignorata, rende inadeguato il DVR con conseguenti sanzioni per il datore di lavoro.

Ricordiamo che l’apposizione di data certa sul documento di valutazione dei rischi, il cui obbligo Ź slittato al 16 maggio 2009, Ź possibile in diversi modi: tra questi anche la Posta Elettronica Certificata.

La Posta Elettronica Certificata Ź disciplinata dal DPR n. 68 dell’ 11 febbraio 2005, che ne indica le modalitą di utilizzo e introduce la figura dei gestori del servizio (art. 14); questi gestori sono iscritti in apposito elenco tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (Cnipa) che ne verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi.

Tale elenco Ź pubblico e contiene, per ogni gestore, le seguenti indicazioni:

  • denominazione sociale;
  • sede legale;
  • rappresentante legale;
  • indirizzo internet;
  • data di iscrizione all’elenco;
  • data di cessazione ed eventuale gestore sostitutivo.

A coloro che nei prossimi mesi si doteranno di una PEC ricordiamo che attraverso questo strumento le ricevute e avvisi che un mittente puė ottenere sono:

  • ricevuta di accettazione;
  • avviso di non accettazione per eccezioni formali ovvero per virus informatici;
  • ricevuta di avvenuta consegna, che puė essere completa, breve o sintetica;
  • avviso di mancata consegna per superamento dei tempi massimi previsti ovvero per rilevazione di virus informatici;
  • avviso di mancata consegna.

Nel caso poi il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte - conservata per legge per un periodo di 30 mesi - consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, del documento smarrito.


da www.puntosicuro.it

mercoledì 20 maggio 2009

Principali Scadenze

SCADENZE AMBIENTALI

30 GIUGNO

RIFIUTI

Possibilitą di effettuare l’invio della Comunicazione annuale dichiarando le quantitą e le caratteristiche qualitative dei rifiuti delle attivitą svolte l’anno precedente.


VERSAMENTO AL COBAT

Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi.


SCADENZE FISCALI

16 GIUGNO

F24 pagamento per IVA mensili, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

F24 pagamento imposta redditi/IRAP/CCIAA versamento saldo 2008 e 1° acconto 2009

Pagamento INPS contributi a percentuale

Pagamento ICI prima rata 2009

30 GIUGNO

F24 pagamento rateizzazione imposte reddito non titolari P.IVA

Imposta di registro

mercoledì 13 maggio 2009

La sospensione dell’attività imprenditoriale

Come Ź noto il testo unico di sicurezza del lavoro, D.Lgs. n. 81/2008, ha rafforzato la facoltą dell’Ispettorato del lavoro, in caso di utilizzo di lavoratori in nero e per le gravi violazioni di sicurezza del lavoro anche degli organi di vigilanza delle Asl, di procedere alla sospensione dell’attivitą imprenditoriale: l’articolo 14 introduce una importante novitą rispetto al corrispondente articolo 5 della L. n. 123/2007, poiché, oltre a prevedere l’importo della somma aggiuntiva da pagarsi in caso di revoca del provvedimento qualora si sia regolarizzata la violazione, ora stabilita nella misura fissa di euro 2.500, indica nell’allegato I quali sono le gravi violazioni che autorizzano la sospensione della singola e localizzata attivitą imprenditoriale (non di tutta l’attivitą aziendale) se reiterata, ovvero ripetuta (anche la seconda volta solamente), sempre che ciė sia necessario per proteggere la sicurezza e salute dei lavoratori:

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attivitą imprenditoriale.

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
  • Mancata formazione ed addestramento;
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  • Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
  • Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:

  • Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:

  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:

  • Lavori in prossimitą di linee elettriche;
  • Presenza di conduttori nudi in tensione;
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d’amianto:

  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

È inoltre previsto l’arresto fino ad un anno per il datore di lavoro che, non ottemperando al provvedimento di sospensione, prosegua nella sua attivitą.

ť consigliabile ai datori di lavoro committenti inserire nelle clausole contrattuali dei contratti di appalto come clausola risolutiva espressa, valida anche in caso di subappalto, l’obbligo per il contraente, e l’eventuale subappaltatore, di non commettere mai le gravi violazioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, riservandosi il diritto di effettuare controlli a campione e a sorpresa in ogni momento e di procedere alla immediata rescissione del contratto per inadempimento, con eventuale penale a carico della parte inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dell’interruzione del rapporto contrattuale per colpa.


da www.puntosicuro.it

domenica 10 maggio 2009

Cantieri: Responsabilità del committente e del coordinatore

Con questa sentenza Ź stata confermata la condanna, congiuntamente al committente, anche del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la sua negligenza ed imperizia nella redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nonché per errate scelte progettuali ed inadeguatezza del PSC medesimo in relazione alle effettive modalitą di esecuzione delle opere in corso.

Il cantiere di cui alla sentenza era stato installato per l’esecuzione di alcuni lavori pubblici di ampliamento del locale discarica di un Comune e durante gli stessi, mentre gli operai della impresa appaltatrice, ultimati i lavori di sbancamento, erano intenti a lavorare ai piedi della parete di uno scavo alta circa quattro metri, una consistente quantitą di terreno era franata travolgendo e seppellendo un lavoratore il quale riportava delle lesioni che determinavano una malattia durata oltre 130 giorni. E’ singolare poi la circostanza emersa che nello stesso cantiere si era precedentemente verificato un altro incidente con modalitą analoghe in quanto nel mentre alcuni operai si trovavano in fondo ad uno scavo una grande quantitą di terra si era staccata dalla struttura laterale dello scavo stesso ed aveva travolto due lavoratori il primo dei quali Ź morto sul colpo mentre l’altro riportava lesioni gravissime decedendo perė qualche giorno dopo.

La causa degli incidenti era stata individuata nello smottamento parziale della parete dello scavo, provocato a sua volta dalla saturazione da acqua del terreno per le consistenti piogge avutesi nei giorni precedenti e dalle modalitą di esecuzione dei lavori che avevano comportato dei fattori di instabilitą del terreno ed improprie sollecitazioni sul fronte della cavitą, quali l’infissione di puntoni in legno lungo il ciglio superiore, dei martellamenti alle banchine durante l’installazione delle strutture in legno nonché la presenza di una canaletta di scolo in cemento che, secondo le previsioni del progetto, avrebbe dovuto essere eliminata.

Dell’accaduto sono stati ritenuti dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello responsabili sia il committente dell’opera che il coordinatore per la sicurezza designato dall’amministrazione pubblica, il primo dichiarato colpevole per il reato di omicidio colposo plurimo in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel cantiere ed il secondo per il reato di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Sono stati condannati il committente alla pena di mesi sei di reclusione ed il coordinatore alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

E.M.

domenica 3 maggio 2009

Conferenza delle Regioni: il primo no al correttivo del decreto 81

La Conferenza delle Regioni ha espresso un parere negativo, adottato a maggioranza, sullo schema di decreto legislativo che modifica ed integra il decreto legislativo 81/2008, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A fronte di questo parere, il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha detto che sul decreto correttivo “si va avanti”: “quello che conta è che il parere della Conferenza delle Regioni è un atto liberatorio per l’iter della norma, perché consente la trasmissione degli atti alle Camere e ci permette di rispettare i tempi della delega”.

Tutto questo mentre il 16 maggio scade la proroga dei termini di entrata in vigore di alcuni degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 81/2008. Dopo questo termine, salvo ulteriori proroghe dell’ultimo minuto, saranno quindi pienamente vigenti gli adempimenti che erano stati differiti dal decreto legge 207/2008, convertito nella legge 14/2009 (il cosiddetto «milleproroghe»).

Ricordiamo che i principali obblighi riguardano la necessità della valutazione del rischio stress lavoro-correlato e di assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi.

Il parere negativo sullo schema di decreto correttivo - ha spiegato il Presidente della Conferenza - “trae origine da valutazioni strettamente di merito e nasce dal fatto che il decreto proposto oltre ad eccedere i limiti della delega, contiene alcune norme, in particolare l’articolo 2 bis e l’articolo 10 bis (la cosiddetta “norma salva manager”, ndr) - che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

“Per quanto riguarda l’articolo 2-bis, sebbene la norma proposta parli di presunzione di conformità alle norme sulla sicurezza del lavoro, - sottolinea il comunicato emesso al termine della Conferenza - non fornisce sufficienti garanzie in materia, infatti il rispetto di tali obblighi non può essere presunto, ma va accertato caso per caso in relazione a tutti gli elementi mediante i quali va condotta la valutazione.”

Questo articolo, specifica il Presidente della Conferenza, “mette in discussione le competenze delle Regioni” dando spazio “a un sistema di controlli non credibile”, mentre l’articolo 10 bis apre la strada “ad un sistema che mette in discussione responsabilità anche precedenti”.

“Il decreto crea, fra l’altro, confusione di ruoli e di soggetti in particolare nella importante azione di prevenzione garantita dalla certificazione.”

“Per quanto riguarda l’articolo 10-bis, sebbene le Regioni non abbiano formalmente competenza in materia di ordinamento penale, introduce un sistema di esoneri e limitazioni di responsabilità dei vertici aziendali, toccando quindi il tema della prevenzione nei luoghi di lavoro su cui le Regioni - ha concluso Il Presidente della Conferenza - vantano indiscusse competenze, per cui la norma presenta oggettivi profili di illegittimità per eccesso di delega”

E proprio sulla questione dell’articolo 10bis nei giorni scorsi è stato diffuso dal professor Marinucci, professore ordinario di diritto penale all’Università statale di Milano, un appello sottoscritto da una settantina di colleghi che sottolineano il pericolo di una norma che “esonera da responsabilità i soggetti (datore di lavoro e dirigenti) che rivestono posizioni apicali nell’impresa”. Secondo i firmatari dell’appello “non sarebbero più obbligati ad impedire eventi lesivi o mortali nei luoghi di lavoro quando a concausare gli eventi siano condotte colpose di altri soggetti”.

E.M.

venerdì 1 maggio 2009

Trasporto di merci pericolose: dal 1 luglio è in vigore l’ADR 2009

Per la nuova edizione dell’Accordo internazionale che regola il trasporto di merci pericolose su strada (ADR), entrato in vigore il primo gennaio 2009, Ź stato applicato il periodo transitorio di sei mesi che ha permesso di applicare le vecchie norme (ADR 2007) sino al 30/06/2009.

La movimentazione di merci pericolose (carico, scarico e trasporto) Ź regolamentata da accordi internazionali ed in particolare, per il trasporto su strada, dall’Accordo ADR.

Chiunque carichi, trasporti, faccia trasportare e scarichi materie pericolose appartenenti ad una delle tredici classi ADR Ź tenuto ad applicare almeno alcune delle prescrizioni indicate dall’Accordo.

Il decreto legislativo n. 40, del 4/2/2000, stabilisce che il capo dell’impresa che effettui operazioni di trasporto di merci pericolose su gomma, su ferro o su una via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti, debba nominare presso la Motorizzazione civile di competenza il proprio Consulente abilitato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Quali merci sono soggetti ad ADR se trasportati su strada?

Tutte le materie che presentano classi di pericolo come ad esempio:

materie liquide o solide infiammabili, materie soggette ad accensione spontanea, materie che, al contatto con acqua, sviluppano gas infiammabili, materie comburenti, materie tossiche o corrosive o infettanti, gas, ecc.

Vediamo in sintesi quali sono le nuove norme:

  • Nuovo formato per le istruzioni di sicurezza che si compone di ben quattro pagine ed Ź lo stesso per tutte le merci (numeri UN),
  • La responsabilitą del documento non Ź piĚ del mittente/speditore ma del TRASPORTATORE,
  • Il documento sarą fornito al trasporto nelle sole lingue che ogni membro dell’equipaggio possa leggere e comprendere,
  • Prima dell’inizio del trasporto i membri dell’equipaggio dovranno prendere nota delle merci pericolose trasportate e consultare le istruzioni da seguire in caso di emergenza,
  • Le stesse istruzioni dovranno essere custodite in cabina in modo da essere facilmente accessibili.

Dall’applicazione di tali norme, consegue che anche il contenuto della cosiddetta “borsa adr”, cioŹ l’equipaggiamento di base obbligatorio a bordo del mezzo, subisce delle sostanziali modifiche.

Per ogni veicolo, a bordo, dovranno trovarsi:

  • un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote,
  • due segnali di avvertimento autoportanti,
  • liquido per la pulizia degli occhi (non ri• chiesto per le classi 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3),
  • per ogni membro dell’equipaggio:
  • un indumento fluorescente (norma EN 471),
  • una lampada portatile conforme alla dispo• sizione 8.3.4,
  • un paio di guanti protettivi,
  • una protezione per gli occhi.

Sono previsti numerosi equipaggiamenti addizionali a secondo delle classi di pericolo trasportate (dalla maschera facciale con filtri al copri tombino per gli spandimenti di liquido).

E.M.

Cantieri: Responsabilità del committente e del coordinatore

Si ripetono le sentenze di condanna del committente e del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, a riprova che queste sono considerate le figure chiave nella organizzazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. In particolare il committente è sempre stato considerato dalla giurisprudenza il perno della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e cioè colui che, a monte, deve organizzare il cantiere edile, designare o meno i coordinatori per la sicurezza se richiesto dalle disposizioni di legge ed assicurarsi che gli stessi svolgano le loro funzioni relative ad una corretta programmazione della sicurezza ed al controllo della attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione.

Con questa sentenza è stata confermata la condanna, congiuntamente al committente, anche del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la sua negligenza ed imperizia nella redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nonché per errate scelte progettuali ed inadeguatezza del PSC medesimo in relazione alle effettive modalità di esecuzione delle opere in corso.

Il cantiere di cui alla sentenza era stato installato per l’esecuzione di alcuni lavori pubblici di ampliamento del locale discarica di un Comune e durante gli stessi, mentre gli operai della impresa appaltatrice, ultimati i lavori di sbancamento, erano intenti a lavorare ai piedi della parete di uno scavo alta circa quattro metri, una consistente quantità di terreno era franata travolgendo e seppellendo un lavoratore il quale riportava delle lesioni che determinavano una malattia durata oltre 130 giorni. E’ singolare poi la circostanza emersa che nello stesso cantiere si era precedentemente verificato un altro incidente con modalità analoghe in quanto nel mentre alcuni operai si trovavano in fondo ad uno scavo una grande quantità di terra si era staccata dalla struttura laterale dello scavo stesso ed aveva travolto due lavoratori il primo dei quali è morto sul colpo mentre l'altro riportava lesioni gravissime decedendo però qualche giorno dopo.

La causa degli incidenti era stata individuata nello smottamento parziale della parete dello scavo, provocato a sua volta dalla saturazione da acqua del terreno per le consistenti piogge avutesi nei giorni precedenti e dalle modalità di esecuzione dei lavori che avevano comportato dei fattori di instabilità del terreno ed improprie sollecitazioni sul fronte della cavità, lavori quali l'infissione di puntoni in legno lungo il ciglio superiore, dei martellamenti alle banchine durante l'installazione delle strutture in legno nonché la presenza di una canaletta di scolo in cemento che, secondo le previsioni del progetto, avrebbe dovuto essere eliminata.
Dell’accaduto sono stati ritenuti dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello responsabili sia il committente dell’opera che il coordinatore per la sicurezza designato dall’amministrazione pubblica, il primo dichiarato colpevole per il reato di omicidio colposo plurimo in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel cantiere ed il secondo per il reato di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose e sono stati condannati il committente alla pena di mesi sei di reclusione ed il coordinatore alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

In particolare il Tribunale configurava la responsabilità del coordinatore “nella ricorrenza di profili di negligenza ed imperizia nella redazione del progetto e del piano di sicurezza e di coordinamento, nella violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 12 comma 2 (modalità C di realizzazione degli scavi) con errate scelte progettuali, nella inadeguatezza del piano rispetto alle effettive modalità di esecuzione delle opere in corso con mancata adozione dei provvedimenti conseguenti” mentre al committente, individuato in un geometra del Comune che aveva sostituito l’ingegnere Capo del Comune nel periodo durante il quale era accaduto l’infortunio, e che aveva firmato in tale veste il contratto di appalto, veniva contestato di “non avere effettuato la dovuta azione di vigilanza (prescritta dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 6 comma 2) sul cantiere e sulla attività del coordinatore”. “Le cautele non adottate da entrambi i prevenuti” si legge nella sentenza “riguardavano la mancata predisposizione di armatura dello scavo ovvero di consolidamento del terreno”.
Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo il geometra individuato come committente di non rivestire nella circostanza tale figura non avendo lo stesso, nello svolgimento delle funzioni di ufficio, mai avuto autonomia decisionale e di spesa ed il secondo lamentando che la Corte di Appello non aveva individuato attraverso l’espletamento di una perizia tecnica il nesso di causalità tra la sua condotta omissiva e gli eventi verificatisi e che comunque, inoltre, non erano emersi concreti elementi attestanti la colpa a suo carico atteso anche che egli nel capitolato di appalto aveva indicato le cautele da adottare nella esecuzione degli scavi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi confermando la correttezza dell’operato della Corte di Appello. Giustamente, secondo la Sez. IV, è stato attribuito al geometra la “posizione di garanzia quale committente dell'opera pubblica, facendo riferimento al principio di effettività desumibile dal ruolo svolto dal predetto, fornito di autonomia tecnica e funzionale nonché di concreta capacità di ingerenza nella fase di ideazione e realizzazione dell'opera”. I poteri decisionali, in ordine all'esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, esercitati dall'imputato, prosegue la Suprema Corte, “lo mettevano in condizione di adottare le misure di prevenzione, la cui attuazione diveniva parimenti obbligatoria in relazione alla posizione di garanzia rivestita”.

Analogamente per quanto riguarda il comportamento del coordinatore per la sicurezza la Corte di Cassazione ha ritenuto che nei precedenti giudizi era stata delineata compiutamente ed esaurientemente la sua condotta e che erano state sufficientemente esaminate e ribattute le sue doglianze.

E.M.