venerdì 27 marzo 2009

Amministratori di Sistema, Nuovi Adempimenti


Con provvedimento del 27 novembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, specifiche misure ed accorgimenti in merito alle attribuzioni delle funzioni degli amministratore di sistema.

Con tale provvedimento il Garante ha voluto sottolineare la necessitą di prestare massima attenzione ai rischi ed alle criticitą implicite nell’affidamento degli incarichi di amministratori di sistema e lo ha fatto attivamente, individuando alcune misure di sicurezza di carattere organizzativo.

Nel corso delle attivitą ispettive disposte negli ultimi anni dal Garante Ź emersa infatti l’importanza che le aziende annettono ai ruoli di “system administrator”, ma al contempo la carente consapevolezza nelle criticitą insite nello svolgimento delle mansioni che competono a chi riveste questo ruolo.

Gli amministratori di sistema nelle loro attivitą tecniche (quali ad esempio il salvataggio dei dati, l’organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware), sono concretamente responsabili della protezione dei dati a cui accedono.

La rilevanza, la specificità e la particolare criticitą del ruolo di amministratore di sistema sono state considerate anche dal Legislatore, il quale ha individuato, particolari funzioni tecniche che se svolte da chi commette un determinato reato, integrano un circostanza aggravante.

Ci si riferisce in particolare all’abuso della qualitą di operatore di sistema prevista dal codice penale per la fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615 ter) e di frode informatica (art. 640 ter), nonché per le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi (artt. 635 bis e ter) e di danneggiamento di sistemi informatici e telematici (artt. 635 quater e quinques).

Per effetto del sopra citato provvedimento le misure di sicurezza di seguito elencate dovranno essere adottate dai titolari dei trattamenti gią iniziati o che avranno avuto inizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso entro e non oltre centoventi giorni dalla medesima data.

Per tutti i trattamenti che avranno inizio dopo il predetto termine di trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le misure dovranno essere introdotte anteriormente all’inizio del trattamento dei dati.

Le misure da adottare vengono di seguito riportate.

Valutazione delle caratteristiche soggettive: l’attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Designazioni individuali: la designazione dell’amministratore di sistema deve essere individuale e recare l’elencazione analitica degli ambiti di operativitą consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

Elenco degli amministratori di sistema: gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l’elenco delle funzioni attribuite devono essere riportate sul documento programmatico sulla sicurezza oppure, nel caso in cui il titolare non sia tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato. Qualora l’attivitą degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari del trattamento sono tenuti a rendere nota o conoscibile l’identitą degli amministratori di sistema nell’ambito delle proprie organizzazioni.

Servizi di outsourcing: nel caso di servizi di amministratore di sistema deve conservare, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

Verifica delle attività: l’operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un’attivitą di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

Registrazione degli accessi: devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici, ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integritą adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell’evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

R.M.

Principali Scadenze

SCADENZE PRIVACY

31 MARZO

Stesura annuale del D.P.S.

(Documento Programmatico sulla Sicurezza)


SCADENZE FISCALI

16 MARZO

F24 pagamento per IVA mensili e trimestrali, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

30 MARZO

Imposta di registro

domenica 22 marzo 2009

Principali Scadenze

SCADENZE AMBIENTALI

30 APRILE

Rifiuti: invio comunicazione annuale con le quantitą e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attivitą svolte durante l’anno precedente.


SCADENZE FISCALI

16 APRILE

F24 pagamento per IVA mensili e trimestrali, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

30 APRILE

Scadenza MUD

Imposta di registro

Accertamento di tossicodipendenza

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha deliberato il 23 febbraio 2009 proprie indicazioni in merito alle Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni e dell’Accordo Stato/Regioni.

L’Accordo stabilisce infatti che:

a) gli accertamenti tossicologici previsti dall’Accordo dovranno essere effettuati da laboratori pubblici o altri autorizzati dalle Regioni e Province Autonome;

b) le tariffe da applicare per gli accertamenti sanitari previsti dall’Accordo sono quelle stabilite dai Nomenclatori tariffari regionali. Le Regioni e P.A. potranno stabilire ulteriori costi (anche a forfait) derivanti dalle spese (contenitori, trasporti, utilizzo locali ecc..) qualora non previste dai Nomenclatori;

c) le tariffe per gli accertamenti da parte della struttura sanitaria competente (SERT), con esclusione degli esami di laboratorio, previsti dall’Accordo, sono stabilite dalle Regioni e P.A..

La delibera di Giunta è corredata dalla modulistica sanitaria.

Scarica la delibera sul sito www.sigea.net

L’elenco delle lavorazioni soggette a tale controllo sanitario è scaricabile sul sito

Fonte: Regione Emilia-Romagna

E.M.

venerdì 20 marzo 2009

Decreto Milleproroghe: pubblicata la Legge 27/02/2009 n.14

Il “Decreto mille-proroghe” è stato pubblicato sulla GU n. 49 del 28-2-2009 - Suppl. Ordinario n.28. La conversione in legge del Decreto-Legge 207/08 NONha approvato e NONrecepisce alcun emendamento su RLS e rinvio della valutazione dei rischi, oltre a quelle già note (si veda articolo “Decreto “Milleproroghe”: rinvio parziale per la valutazione dei rischi “ pubblicato sul nostro periodico del mese di gennaio 2009).

Il Parlamento ha confermato le attuali norme.

Nella discussione al Senato erano stati presentati numerosi emendamenti al DL 207/2008, da parte della Lega Nord in particolare su:

  • eliminazione del RLS nelle aziende sotto i 15 dipendenti
  • rivio della valutazione dei rischi al 1 luglio 2009

Contro queste modifiche si sono schierati tutti i Senatori dell’opposizione ma anche Senatori della maggioranza, in particolare i Senatori della Commissione di inchiesta sugli infortuni.

I 4 rinvii previsti dal DL 207/2008 sono i seguenti:

  1. Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), 1. “SOLO” in riferimento ai “rischi Stress lavoro-correlati” (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
  2. “data certa” del Documento di valutazione 2. dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
  3. invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relati3. vi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008)
  4. divieto delle visite mediche “preassuntive” 4. (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008). Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poichè in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 “Statuto dei Lavoratori”).

E.M.

domenica 15 marzo 2009

Cassazione: concorso di responsabilità fra datore di lavoro e lavoratore

Il lavoratore ha l’obbligo sul lavoro di prendersi cura della propria e dell’altrui salute. Condannato un lavoratore in concorso con il datore di lavoro, per aver cagionato per negligenza l’infortunio mortale di un altro lavoratore.

La posizione piuttosto consolidata nella giurisprudenza in base alla quale il lavoratore risponde del suo operato in materia di sicurezza sul lavoro solo per un comportamento abnorme, del tutto anomalo, esorbitante dalle normali operazioni ovvero incompatibili con il sistema di lavorazione e non anche per un suo comportamento negligente ed imprudente sembra che vada rivista alla luce di una corretta lettura delle norme di prevenzione degli infortuni gią contenute nel D. Lgs. n. 626/1994 ed ora trasferite nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Con questa sentenza, appunto, la Corte di Cassazione, confermando quanto del resto gią deciso dal Tribunale e dalla Corte di Appello, ha riconosciuto, con riferimento ad un infortunio occorso ad un lavoratore, il concorso di colpa fra il datore di lavoro dell’infortunato ed un altro lavoratore dipendente che con il suo comportamento scorretto e negligente ha contribuito all’incidente nel quale era rimasto coinvolto mortalmente il collega infortunato.

L’infortunio in esame era avvenuto durante dei lavori di taglio boschivo ed a seguito della caduta di un tronco che investiva il lavoratore. Per l’accaduto venivano chiamati a rispondere del reato di cui all’articolo 589 c.p., commi 1 e 2 sia il legale rappresentate dell’azienda che eseguiva i lavori di taglio boschivo, nella sua qualitą anche di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che il lavoratore dipendente della ditta addetto al taglio degli alberi.

Al primo veniva addebitata la colpa consistita nella violazione della normativa in materia, di prevenzione sul lavoro e precisamente degli articoli 3, 4 e articolo 35 del D. Lgs. n. 626 del 1994 e degli articoli 4, 8, 11 del D.P.R. n. 547 del 1955, ed in particolare per non aver adottato tutte le misure previste dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro necessarie e idonee a prevenire tali infortuni ed inoltre per non aver predisposto un idoneo sistema di prevenzione e protezione in relazione al rischio di caduta di alberi, rischio specifico e altamente probabile in considerazione dell’attivitą svolta e comunque per negligenza, imprudenza e imperizia, per non aver predisposto e per non aver verificato che venissero adottate tutte le misure di prevenzione adeguate per prevenire i rischi connessi all’attivitą di taglio.

Al lavoratore addetto al taglio degli alberi veniva invece addebitata la colpa per la violazione della normativa in materia di prevenzione sul lavoro e precisamente dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 626 del 1994 (ora art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008) e degli articoli 6, 8, 11, che impongono a ciascun lavoratore l’obbligo di prendersi cura della salute propria e di tutte le persone che si trovano sul posto di lavoro e sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, nonché di osservare tutte le misure poste dalla normativa e dal datore di lavoro a tutela della sicurezza individuale e collettiva, e comunque, per negligenza, imprudenza e imperizia, per non aver approntate tutte le misure idonee a evitare il verificarsi di infortuni ai danni degli altri lavoratori ed in particolare, per non aver provveduto a delimitare accuratamente la zona di taglio e per non aver verificato con assoluta certezza l’assenza di persone nella predetta zona immediatamente prima di effettuare il taglio dell’albero. Per le imputazioni contestate il legale rappresentante della ditta veniva condannato alla pena di nove mesi di reclusione poi ridotta ad otto mesi dalla Corte di Appello mentre il lavoratore veniva condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione, pena successivamente confermata dalla Corte di Appello medesima.

Entrambi gli imputati proponevano ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo il primo, il legale rappresentante, che nella circostanza era stato regolarmente redatto un piano antinfortunistico e che i lavoratori erano stati tutti istruiti, formati ed informati sulla sicurezza sul lavoro ed inoltre che la zona interessata al taglio degli alberi era stata debitamente recintata e che quindi non vi era nessuna omissione nel sistema di sicurezza sul lavoro, ed il secondo, il lavoratore addetto al taglio, di aver prestato la massima attenzione al momento del taglio degli alberi e di essersi raccomandato con l’infortunato affinché si allontanasse e si ponesse al sicuro e che non si poteva, altresď, escludere che l’incidente fosse stato determinato dalla stessa vittima che si trovava in labili condizioni psichiche tanto da assumere antidepressivi.

La Corte di Cassazione ha perė rigettati entrambi i ricorsi ed ha confermate le sentenze di condanna gią emanate sia dal Tribunale che dala Corte di Appello.

“Il datore di lavoro – sostiene la Sez. IV in merito alla responsabilitą del legale rappresentante della ditta - deve comunque porre in essere tutti i mezzi a disposizione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e l’assoluta mancanza di ogni misura di sicurezza pur in presenza di una situazione di rischio specifico di caduta di alberi, rende conseguentemente responsabile il datore di lavoro che, si ripete, come dettagliatamente argomentato in entrambe le pronunce di merito, non ha provveduto ad alcuna misura di sicurezza né visiva, né acustica, atta ad evitare l’incidente”. Né “l’evidente concorso di colpa del (omissis), altro dipendente presente sul posto e che ha materialmente eseguito il taglio dell’albero che ha causato l’evento, non può certo esimere il (datore di lavoro) dalla propria responsabilità”.

In merito alla responsabilitą del lavoratore la Suprema Corte ha posto in evidenza, in conclusione, che “le raccomandazioni all’amico vittima dello sfortunato incidente non esimono certo l’attuale ricorrente dalle responsabilità nel non avere posto in essere alcun mezzo di prevenzione quale, ad esempio, una segnalazione acustica o un transennamento, che avrebbero potuto impedire l’avvicinarsi della vittima nel raggio di caduta dell’albero” e che anche per il lavoratore valgono le stesse considerazioni svolte nei confronti del datore di lavoro “riguardo alla violazione delle elementari norme di prudenza e di vigilanza, che evidentemente ha determinato l’evento”.

martedì 10 marzo 2009

2008: infortuni mortali

Per il 2008 i dati non definitivi dell’INAIL segnalano un ulteriore calo degli infortuni mortali sul lavoro anche se occorrerą attendere almeno fino a metà 2009 per avere un dato certo.

Il bilancio delle morti bianche per il 2008 dovrebbero essere inferiori a 1.200 decessi. Gią a settembre le proiezioni statistiche avevano registrato 1.150 vittime, contro le 1.207 del 2007.

E’ perė certo che circa la metą degli infortuni avviene sulle strade e di questi circa il 50% Ź in itinere e il restante 50% in occasione di lavoro. Il calo degli incidenti riguarda anche le donne: nel 2007 solo il 27,5% degli infortuni ha coinvolto una donna (un incidente su quattro), contro il 71,4% degli uomini. Il pericolo maggiore Ź rappresentato dalla strada: oltre quasi la metą degli incidenti in itinere coinvolgono le donne, contro il 22,3% degli uomini.

Ammontano al 46,1% gli infortuni in itinere non mortali.

E.M.

giovedì 5 marzo 2009

Correttivi del Testo Unico entro il 16 maggio 2009

E’ stata messa a punto la bozza correttiva del testo unico in vigore dal 15 maggio 2008.

Il provvedimento dovrà essere valutato nei prossimi Consigli dei Ministri dal Governo per poi essere spedito al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni per i parerei di conformità. Il termine per l’approvazione dei correttivi al D.Lgs. 81/08 è il 16 maggio 2009.

Sono in esame cambiamenti in materia di valutazione dei rischi diretti a risolvere le criticità per ora emerse: in particolare dovrebbero essere fissate procedure standardizzate per facilitare le Pmi e le imprese agricole nell’identificazione dei pericoli aziendali nella predisposizione del relativo documento.

Anche per la formulazione del Duvri (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) per gli appalti e per la valutazione dello “stress lavoro-correlato” (già prorogato al 16 maggio 2009) dovrebbero essere create procedure standardizzate.

Il problema della “data certa” richiesta dal D.Lgs. 81/08 per il documento di valutazione dei rischi dovrebbe essere risolto affidando l’attestazione del momento di redazione del documento alla firma contestuale del datore di lavoro, responsabile del servizio prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Infine, dovrebbe essere abolito il divieto delle visite mediche preassuntive, mentre per la comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno dovrebbe essere chiarito che dovrà essere effettuata telematicamente e non in forma cartacea.

Fonte Il sole 24 ore

7 marzo 2009

E.M.

domenica 1 marzo 2009

Accertamenti sanitari sull'assunzione di stupefacenti

Il provvedimento del 30 ottobre 2007 e il D.Lgs. 81/08 prevedono l'obbligo di effettuare test antidroga per prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori. Questi test, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono sia visite mediche che esami di laboratorio.


All'articolo 4 del provvedimento del 30 ottobre 2007 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU) è previsto che "Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di
mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato."

Le linee guida risultanti dalla conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni del 18 settembre 2008 ha chiarito a livello nazionale i punti relativi alle modalità di accertamento, in particolare:

  • attivazione della procedura: trasmissione dell�elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti da parte dei datori di lavoro;
  • modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari;
  • procedure accertative di primo livello da parte del medico competente;
  • procedure di laboratorio per l�effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici di primo livello;
  • procedure di diagnosi accertative di secondo livello a carico delle strutture sanitarie competenti;
  • metodologia dell'accertamento da parte del medico competente;
  • metodologia dell'accertamento da parte del SERT o da altre strutture sanitarie competenti;
  • requisiti di qualità dei laboratori di analisi.

Tra le varie mansioni elencate nell'Allegato I troviamo anche le attività di trasporto (conducenti stradali con patente di categoria C, D ed E per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale) e addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Il Medico Competente deve stabilire il cronoprogramma degli accessi per gli accertamenti e ne deve dare comunicazione al datore di lavoro.
Gli accertamenti dovranno essere non prevedibili da parte del lavoratore: il datore di lavoro deve comunicare la data dell�accertamento al lavoratore con un preavviso di non più di un giorno.

E.M.


mercoledì 25 febbraio 2009

Resp. penale in caso infortunio

Con sentenza n. 38819 del 14 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità penale dell’amministratore di una società, in relazione al reato di lesioni gravi colpose nei confronti di un dipendente [il caso del ferimento è afferente all’infortunio occorso al lavoratore mentre questi era intento a pulire una macchina industriale].

Con questa recentissima sentenza ancora una volta viene affermato che il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia effettivamente posto in condizioni di operare con assoluta sicurezza.

Di conseguenza ed in aderenza con i contenuti del disposto dell’articolo 2087 c.c., l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, risultino necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.”

E.M.

venerdì 20 febbraio 2009

Bar e Ristoranti, analisi obbligatorie?

L’articolo 4, comma 3, del regolamento CE 852/2004 riguarda tutti gli “operatori del settore alimentare”, quindi anche i gestori di piccoli esercizi, come i bar o i ristoranti. Secondo tale articolo, gli operatori del settore alimentare, se necessario, adottano, tra le altre misure igieniche specifiche elencate, anche quella delle campionature e delle analisi di controllo.

Sebbene il regolamento CE 852/2004 preveda che, per essere applicate, le campionature e le analisi devono essere ritenute necessarie, generalmente rientrano all’interno del Piano di Autocontrollo come procedure di verifica. Inoltre, ai sensi del decreto legislativo 193/2007, articolo 6, comma 6, “l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento CE 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, Ź punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.

Bisogna tenere presente, inoltre, che nel caso di rilevazione di una positivitą presso un esercizio commerciale, con la necessitą di dover dimostrare, magari anche a livello penale, l’adeguatezza del Piano di autocontrollo, la presenza di analisi di controllo periodiche sull’attivitą costituirebbe un fattore positivo. In piĚ, in sede di controllo da parte delle autoritą preposte (generalmente le ASL) Ź richiesta una procedura di verifica del Piano di Autocontrollo, che generalmente viene identificata nelle analisi periodiche. Quindi, se non si vuole prevederle nel sistema HACCP, va dimostrato chiaramente nel manuale di Autocontrollo che le analisi periodiche non sono necessarie. Ma anche questo, a volte, potrebbe non bastare, almeno in sede di controllo da parte della ASL, oltre che di un’eventuale contestazione.

S.B.

domenica 15 febbraio 2009

Liberi professionisti e tesserini

L’art. 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro richiede:

per i componenti dell’impresa familiare di • cui all’articolo 230-bis del codice civile,

per i lavoratori autonomi che compiono • opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile,

per i piccoli imprenditori di cui all’articolo • 2083 del codice civile e

per i soci delle societą semplici operan• ti nel settore agricolo, l’obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalitą, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivitą in regime di appalto o subappalto.

Il Titolo III del codice civile che riguarda i lavoratori autonomi Ź costituito da due Capi, dal Capo I, contenente alcune disposizioni generali sui contratti d’opera, costituito dagli articoli dal 2222 al 2228 e comprendenti quindi l’art. 2222 al quale fa riferimento il citato art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008, e dal Capo II, contenente gli articoli dal 2229 al 2238, riguardante le professioni intellettuali fra le quali si ritiene che siano inserite le attivitą segnalate nel quesito in esame e quindi quelle dell’ingegnere, dell’architetto, del geometra, del coordinatore per la sicurezza, del direttore dei lavori, ecc.

Per quanto sopra detto, facendo il citato art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 esplicito riferimento ai lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del codice civile, si ritiene che le disposizioni in esso contenute si applichino ai prestatori d’opera di cui al Capo I del Titolo III e non anche a chi svolge attivitą di professione intellettuale di cui al Capo II dello stesso Titolo, pur essendo questi ultimi comunque dei lavoratori autonomi.

Ciė detto, quindi, per quanto riguarda in particolare l’obbligo di munirsi di tesserino di riconoscimento ed in risposta al quesito formulato, si ritiene che i professionisti sopraindicati non siano soggetti né agli obblighi dell’art. 21 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 né a quelli di cui al comma 3 dell’art. 36 bis, cosď come inserito con la legge 4/8/2006 n. 248 (legge Bersani), e quindi in definitiva non sono tenuti a munirsi degli stessi né nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili né in quei luoghi nei quali vengono svolti dei lavori in regime di appalto e di subappalto.

E.M.

martedì 10 febbraio 2009

Durc negli appalti pubblici

Da fine gennaio il DURC (Documento Unico di Regolaritą Contributiva) sarą acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche.

L’art. 16-bis, comma 10, della legge n. 2/2009 [Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale], in attuazione dei principi previsti dall’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e dell’art. 43, comma 5, del DPR n. 445/2000, ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche debbano acquisire d’ufficio, anche seguendo la via informatica, dagli Istituti (INPS ed INAIL) o Enti abilitati (es. Cassa Edile) il documento unico di regolaritą contributiva (DURC) in tutti quei casi in cui ciė Ź richiesto dalla legge. In sostanza, i datori di lavoro sono “gravati” dall’onere di provvedere in prima persona.

In questo modo saranno velocizzate e alleggerite le fasi di avvio dei lavori e quelle di svolgimenti: infatti per il rilascio dello stato di avanzamento dei lavori non sarą piĚ il privato a doversi premurare di richiedere il documento, ma sarą direttamente la stazione appaltante pubblica a fare una domanda, interna alla Pa (Pubblica amministrazione) per ricevere le informazioni.

Questa semplificazione avrą infine un importante effetto collaterale. Viene meno di colpo il problema delle falsificazioni dei documenti, per il quale gli enti abilitati la rilascio stavano cercando da tempo rimedi.

Legge n. 2, 2009, articolo 16 bis

...

10. In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e’ richiesto dalla legge.

fonte: DPL Modena

29 gennaio 2009

giovedì 5 febbraio 2009

Documento di Valutazione dei Rischi su supporto informatico

Il Ministero del Lavoro risponde ad un interpello presentato da Confcommercio

La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.

La quale conclude cosď la sua risposta:

“ ... Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unitą produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.

Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalitą per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.”


Commento:

Il riferimento all’articolo 53 del D.Lgs. n. 81/2008 è clamorosamente sbagliato, perché è proprio detto articolo a prevedere esplicitamente che la documentazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, incluso il documento di valutazione dei rischi, può sì essere tenuta in forma elettronica, ma solo a condizione, tra le altre, che “e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria”, perciė la messa a disposizione su supporto elettronico non Ź legittima se non consente la stampa dello stesso.

Ciò posto, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno tranquillamente continuare a richiedere in forma scritta all’azienda copia stampata del documento di valutazione dei rischi, dichiarando che ne faranno un uso esclusivamente correlato alla tutela del diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori che rappresentano (obbligandosi ad evitare qualunque diffusione arbitraria dello stesso), e potranno altresď ricorrere all’organo di vigilanza competente nel caso in cui la richiesta non venisse soddisfatta tempestivamente dal datore di lavoro o dal dirigente delegato per tale compito, ovvero nel più breve tempo possibile, non oltre una settimana dalla richiesta.

(da www.puntosicuro.com)

E.M.


fonte: Ministero del Lavoro

23 gennaio 2009


domenica 1 febbraio 2009

Attività ispettiva delle DPL, dell’INPS e dell’INAIL


La Direzione Generale per l’Attivitą Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota protocollo n. 25/SEGR/000195 del 9 gennaio 2009, ha inviato a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro i modelli ispettivi unificati che debbono essere utilizzati in sede di accesso ispettivo sia dal personale di vigilanza degli organi periferici del Ministero che da quello degli Istituti previdenziali.

Obiettivo del Ministero è quello di favorire l’omogeneitą dei comportamenti e la trasparenza.

I moduli sono quattro:

verbale di primo accesso1. che contiene i dati del datore di lavoro ispezionato, del consulente abilitato, l’elenco delle persone trovate sul posto di lavoro, i documenti visionati e l’elenco dei documenti che dovranno essere presentati agli ispettori per i successivi accertamenti di competenza;

verbale interlocutorio,2. che contiene una serie di informazioni relativamente all’oggetto della verifica e dà conto di ciò che gli ispettori hanno fatto dal primo accesso;

verbale di contestazione finale degli 3. illeciti amministrativi. Con questo verbale, l’ispettore spiega le risultanze ispettive, fornendo tutte le informazioni necessarie per comprendere le motivazioni che hanno portato a sanzionare il datore di lavoro;

verbale di sospensione dell’attivitą 4. imprenditoriale.

I quattro nuovi moduli avranno carattere sperimentale fino al 31 marzo 2009, momento in cui si valuteranno le correzioni o implementazioni considerate necessarie dalla valutazione del concreto esercizio dell’attivitą di vigilanza del lavoro.

A questo proposito segnaliamo un approfondimento a cura di Roberto Camera – Funzionario della DPL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it – dal titolo “La nuova modulistica unificata per i verbali ispettivi”.

Nel testo del documento troviamo un indicazione relativa al verbale di sospensione dell’attività imprenditoriale, dove è precisato che “tale modello va utilizzato nelle ipotesi in cui ricorra la sospensione ex art.14 del D.Lgs. n. 81/08, e cioè nel caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro – occupati dalla ditta medesima nella citata unitą produttiva all’atto dell’ispezione – oppure nel caso di reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell’allegato I al D.Lgs. n. 81/08.

Il logo presente nel modello, a differenza dei precedenti tre modelli, è unicamente quello del Ministero del Lavoro, infatti l’unico soggetto che può procedere alla sospensione dell’attività imprenditoriale è l’ispettore, il carabiniere o l’accertatore del Ministero del Lavoro e non anche l’ispettore dell’Istituto Previdenziale. Infine, questo modello tiene conto anche di ciò che il Ministro del Lavoro Sacconi ha affermato con la Direttiva del 18 settembre 2008.”

Nell’approfondimento è segnalato inoltre che i nuovi modelli tengono conto anche delle modifiche introdotte con la L. n. 133/08 e si segnala che “il personale di vigilanza sarą tenuto ad utilizzare i nuovi modelli senza apporre alcuna personalizzazione o modificazione al contenuto e alla sua veste grafica, riguardano quattro momenti importanti dell’attivitą ispettiva e delle relazioni che questa attivitą produce con i datori di lavoro e i consulenti abilitati”.

E.M.